Divisione comunione tra coniugi. Novella non retroattiva

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Divisione comunione tra coniugi. Novella non retroattiva

Principio sancito dalla Corte di cassazione in tema di comunione legale dei beni tra coniugi e applicazione della Legge n. 55/2015 con la quale è stato anche modificato il regime del momento di insorgenza della cessazione della comunione tra i coniugi, con introduzione del nuovo secondo comma dell’articolo 191 del Codice civile.

In particolare, con ordinanza n. 4492 del 19 febbraio 2021, la Suprema corte ha chiarito i termini della disposizione transitoria di cui all’articolo 3 della Legge, laddove dispone l’applicazione della novella “ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge”.

Secondo gli Ermellini, tale previsione, in quanto incidente sul termine di prescrizione dell’azione di divisione, deve essere intesa come “non operante per il procedimento di divisione della comunione de residuo che sia già in corso al momento dell’entrata in vigore della riforma 2015”.

Tutto questo “in coerenza con il principio di irretroattività dettato dall’articolo 11 delle preleggi”.

Divisione de residuo: la novella non opera per le cause in corso

Deve escludersi – ha sottolineato la Suprema corte – che per “procedimenti in corso” cui applicare immediatamente la novella del 2015, possa intendersi anche il giudizio di divisione della comunione.

Difatti, se la disposizione di cui al menzionato art. 3 fosse così interpretata, si applicherebbe uno ius superveniens - che, come detto, ha anche anticipato, individuando il momento in cui si verifica la cessazione della comunione dei beni tra coniugi, in quello in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la decorrenza del termine ordinario decennale di prescrizione dell’azione correlata di divisione – a situazioni in cui i provvedimenti potrebbero essere intervenuti anche oltre dieci anni prima, e ciò in violazione del principio generale di irretroattività della legge.

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