Dl agevolazioni fiscali, nessuna sanatoria dopo il 4 aprile

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Dl agevolazioni fiscali, nessuna sanatoria dopo il 4 aprile

L’approvazione del decreto legge che introduce nuove e importanti restrizioni alle agevolazioni fiscali in edilizia, abolendo le poche deroghe ancora concesse, ha innescato forti reazioni tanto nella maggioranza parlamentare quanto da parte di intere categorie professionali.

Lo schema di Decreto legge, introducendo misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali con l’obiettivo principale di tutela della finanza pubblica, chiude definitivamente la stagione delle opzioni connesse ai bonus edilizi di cui all’articolo 121 del Decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio): ossia quelle della cessione del credito e dello sconto in fattura.

Si invita a leggere anche il post: “Decreto agevolazioni fiscali, stretta finale su Superbonus e Ace”.

Vediamo quali sono i punti più critici del nuovo schema di provvedimento approvato in Consiglio dei ministri, che ha scatenato non poche reazioni da parte dei parlamentari, concretizzatesi in richieste di correttivi. Ma il numero uno del MEF sembra più che sicuro: i margini per le modifiche sono strettissimi.

Opzioni bonus edilizi, fine anche per le eccezioni

Le reazioni più sentite allo schema di Dl presentato in Consiglio dei ministri del 26 marzo 2024 sono quelle legate al blocco definitivo di tutte le opzioni legate ai bonus edilizi, comprese le eccezioni che erano state fatte salve dopo l’approvazione del Decreto legge n. 11 del 2023.

Tale provvedimento, ridenominato “Blocca cessioni” aveva infatti introdotto un generale divieto di esercitare le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito di cui alle lettere a) e b), comma 1, articolo 121, del D.L. n. 34/2020, a decorrere dal 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del Decreto stesso).

Durante l’iter parlamentare del suddetto decreto erano, però, stati approvati alcuni correttivi che escludevano dal divieto generale alcuni specifici interventi:

  • quelli effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 e in quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nei territori della Regione Marche,
  • quelli realizzati dagli IACP, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, nonché dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale o dalle organizzazioni di volontariato
  • quelli volti al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche (con detrazione al 75%).

Inoltre, il divieto di sconto in fattura e cessione del credito non si applicavano anche alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del DL n. 34/2020 (interventi del Superbonus), che riguardavano alcune particolari categorie di lavori, quali per esempio:

  • gli interventi, diversi da quelli effettuati dai condomìni, per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023 risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  • gli interventi effettuati dai condomìni, per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023 risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  • gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Il nuovo decreto sulle agevolazioni fiscali dovrebbe, stando alle bozze, disporre il blocco totale che riguarderà tutte le ipotesi residue di cessione e sconto, ancora in vita dopo il Decreto cessioni: stretta, dunque, anche per le eccezioni che erano state inizialmente escluse.

All’interno del novero verrebbe ricompreso anche lo stop a cessioni del credito e sconti in fattura legate al Superbonus per Terzo settore, Iacp e aree colpite dai terremoti per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza dal 2009 in poi, comprese le ultime forme di cessione per il Bonus barriere architettoniche, disegnate poche settimane fa dallo stesso Governo con il decreto Salva spese (Dl n. 212/2023).

E’ proprio sulla notizia inattesa che riguarda il blocco delle opzioni per le aree colpite dal sisma che si è concentrato il dibattito tra maggioranza e MEF, al fine di trovare una soluzione in grado di non bloccare i lavori di ristrutturazione che sono ancora in corso.

La proposta presentata dal MEF sembra essere quella di consentire la riapertura di sconti e cessioni per le sole abitazioni principali di cittadini entro una soglia di reddito predeterminata, come accaduto lo scorso anno per le villette. Dalla maggioranza parlamentare è arrivata, invece, la proposta di aumentare i fondi del contributo parametrico, compensando in tal modo l’aiuto che viene meno dal Superbonus.

Cessione crediti senza remissione in bonis: scadenza ordinaria al 4 aprile

Lo schema di decreto che introduce misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali prevede anche l’abrogazione dell’istituto della remissione in bonis, che avrebbe consentito, con il pagamento di una minima sanzione, la comunicazione funzionale alla fruizione dei benefici fino al 15 ottobre 2024.

Si tratta della norma prevista all’articolo 2, comma 1 del DL n. 16/2012, che prevede l’istituto della remissione in bonis per l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle opzioni di sconto o cessione di cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio.  

In questo modo, era ammessa la possibilità di sanare i piccoli errori nelle comunicazioni di sconto in fattura e cessione del credito pagando una sanzione fissa di 250 euro, conservando la possibilità di usufruire dei bonus fino al 15 ottobre 2024 (data di presentazione della dichiarazione dei redditi).

Pertanto, a pochi giorni dal termine finale per la trasmissione telematica del modello di comunicazione delle opzioni di sconto o cessione sulle spese agevolate sostenute nel 2023 fissato dell’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 53159 del 21 febbraio 2024, al 4 aprile 2024, il decreto approvato in CdM interviene per mettere fuori gioco tale istituto.  

Dunque, appare chiara l’intenzione del Governo di non andare oltre la scadenza ordinaria del 4 aprile per tale adempimento, senza più tempi supplementari per le opzioni di cessione e sconto in fattura relative a spese effettuate nel 2023.

Il maggior tempo concesso dalla remissione in bonis era riservato a coloro che entro il 4 aprile hanno già chiuso un accordo di cessione, ma non hanno ancora comunicato l’opzione all’Agenzia delle Entrate.

NOTA BENE: Questa possibilità viene cancellata dall’Esecutivo, che ribadisce come per una corretta tenuta dei conti pubblici, sia necessario conoscere già a inizio aprile l’esatto ammontare dei crediti da compensare.

Comunicazioni antifrode con maxi sanzione

Come osservato, l’intenzione del Governo, con il nuovo decreto legge che blocca tutte le opzioni sui bonus edilizi, non è solo quella di evitare la formazione di nuovi crediti di imposta, ma anche quella di controllare le detrazioni collegate al Superbonus.

Per questo motivo si dispone che l'invio delle comunicazioni delle opzioni relative alla fruizione dei bonus edilizi deve essere effettuato entro il 4 aprile. I contribuenti devono comunicare alle Entrate l'opzione per lo sconto o la prima cessione del credito relativamente alle spese sostenute nel 2023 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022.

Per controllare le detrazioni collegate ad interventi già avviati si introduce l’obbligo di una comunicazione preventiva che riguarderà sia i cantieri di Superbonus attualmente in corso sia quelli che saranno avviati da qui in avanti.

NOTA BENE: Dovranno essere trasmessi i dati da parte:

  • degli esecutori di interventi che accedono al super ecobonus (con invio all’Enea);
  • di coloro che accedono al super sismabonus (in questo caso al Portale nazionale delle classificazioni sismiche, gestito dal Dipartimento Casa Italia).

I dati da trasmettere a fine chiusura lavori saranno:

  • i dati catastali relativi all’immobile oggetto dei lavori;
  • l’ammontare delle spese sostenute nel 2024 fino all’entrata in vigore del decreto;
  • l’ammontare delle spese che «prevedibilmente saranno sostenute successivamente» al decreto negli anni 2024 e 2025;
  • le percentuali di detrazioni spettanti per le diverse spese.
ATTENZIONE: L’obbligo riguarderà i soggetti che hanno presentato le Cilas (o un titolo abilitativo) entro il 31 dicembre 2023 e che non hanno chiuso i cantieri entro la fine dello scorso anno e i soggetti che hanno presentato o presenteranno la Cilas o il titolo abilitativo nel corso del 2024.

Per evitare mancati invii o comunicazioni parziali il decreto legge introduce un nuovo quadro sanzionatorio che prevede:

  1. la multa di 10mila euro per gli interventi già avviati prima della nuova stretta del decreto;
  2. la decadenza dall’agevolazione fiscale per chi omette la comunicazione dei dati degli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori o l’istanza per ottenere il titolo abilitativo per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è presentata dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto legge.

Bonus investimenti 4.0 e credito R&S, nuova comunicazione preventiva

Lo schema di DL approvato nel CdM del 26 marzo introduce anche una comunicazione preventiva ai fini del monitoraggio del credito d’imposta per investimenti 4.0 e dei crediti d’imposta ricerca, sviluppo e innovazione.

NOTA BENE: L’effetto di tale disposizione partirà dagli investimenti da realizzare a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

Questa nuova rendicontazione finale si estenderà agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024; mentre, per gli investimenti 4.0 del 2023, i cui crediti sono già maturati ma non ancora fruiti, l’invio della comunicazione diviene, ora, condizione necessaria per operare la compensazione.

In pratica, viene introdotta una nuova serie di formalità simili a quelle previste per i nuovi crediti transizione 5.0, che le imprese dovranno rispettare per potere fruire dei crediti di imposta da investimenti Industria 4.0 (materiali e immateriali) e da attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.

ATTENZIONE: Pertanto, dalla data di entrata in vigore del Dl, le imprese interessate dovranno comunicare telematicamente al Mimit, in via preventiva, l’ammontare programmato degli investimenti 4.0 e delle spese di ricerca e sviluppo, come pure la presunta ripartizione temporale della fruizione del credito di imposta da essi derivante.

La comunicazione dovrà essere ripetuta con gli importi aggiornati, dopo aver completato gli investimenti e le attività agevolabili: senza queste comunicazioni a consuntivo non si potrà avviare la compensazione dei crediti.

NOTA BENE: per le suddette comunicazioni preventive e consuntive si dovrà utilizzare la modulistica prevista dal decreto Mise 6 ottobre 2021, che dovrà essere opportunamente adeguata da un successivo decreto ministeriale del Mimit.

ATTENZIONE: Il MIMIT, con comunicato del 25 aprile 2024, ha annunciato che è stato emanato il decreto direttoriale riguardante la compensazione dei crediti d’imposta per gli investimenti del Piano Transizione 4.0. Questo provvedimento definisce il contenuto e le modalità di invio dei nuovi modelli di comunicazione di dati e informazioni che le imprese devono fornire. Si tratta di due modelli: uno per gli investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e uno per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica. Tali modelli sono disponibili, in formato editabile, sul sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici (GSE) a partire dalle ore 12:00 del giorno 29 aprile 2024.

Ace, arriva la stretta finale

Un articolo dello schema di provvedimento interviene inoltre per bloccare utilizzi fraudolenti dei tax credit derivanti dalla super-Ace prevista dal Dl n. 73/2021.

Dalla data di entrata in vigore del decreto:

  • viene eliminata la possibilità di cessioni di tali crediti successive alla prima;
  • viene inoltre previsto che, in caso di concorso in violazioni, oltre all’applicazione delle disposizioni sanzionatorie generali (articolo 9 del Dlgs 472/1997), per il recupero del credito e degli interessi risponde in solido anche il cessionario.
  • le cessioni saranno inoltre soggette ai controlli previsti dall’articolo 122-bis del Dl 34/2020.
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