Dl Bollette, ok emendamenti in Commissione. Tregua fiscale anche per i Comuni

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Dl Bollette, ok emendamenti in Commissione. Tregua fiscale anche per i Comuni

E’ arrivato nella notte tra il 9 e il 10 maggio il via libera delle Commissioni riunite Finanze e Affari sociali della Camera dei deputati al Ddl di conversione del DL n. 34/2023, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

Sono stati circa trenta gli emendamenti al cosiddetto “Decreto Bollette” che sono stati accolti, tra cui anche il correttivo che dà spazio alla rottamazione e al saldo e stralcio anche per le regioni e gli enti locali.

NOTA BENE: Il testo del Ddl è atteso in Aula della Camera il 17 maggio per completare la prima lettura e, poi, passare al Senato.

Regioni ed enti locali, via libera alla rottamazione e al saldo e stralcio

Il decreto Bollette ha inglobato, tra le altre cose, alcune novità sulla Tregua Fiscale introdotta con la Legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022), grazie ad un apposito emendamento approvato dalle Commissioni Finanze e Affari sociali della Camera dei deputati in sede di conversione in legge.

Nello specifico, la tregua fiscale è stata estesa anche agli importi non riscossi dei Comuni e degli altri enti locali.

Con le ultime modifiche approvate, infatti, è stata prevista la possibilità di estendere la Rottamazione quater e lo stralcio fino a mille euro di tasse e multe che i Comuni riscuotono in proprio o di cui hanno affidato la riscossione a un concessionario privato iscritto all’albo del ministero dell’Economia.

Il correttivo approvato da ultimo richiama le disposizioni di cui ai commi 227 e 229-bis dell'articolo 1 della Legge n.197 del 2022, per quanto riguarda il saldo e stralcio dei debiti a ruolo fino a mille euro, e il comma 231 della stessa legge per ciò che attiene alla c.d. Rottamazione-quater.

Vediamo le principali novità delle due sanatorie per i Comuni e degli altri enti locali.

Di fatto, l’allargamento della Rottamazione relativa ai carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, è rimessa comunque alla volontà di adesione da parte degli enti territoriali.

Con una deliberà, che dovrà essere adottata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl Bollette, si dovranno indicare:

  • il numero di rate e le scadenze;
  • le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di aderire alla definizione agevolata;
  • i termini per la presentazione dell’istanza.

NOTA BENE: Il debitore, con la suddetta istanza, indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, oltre che l’impegno a rinunciare ai contenziosi eventualmente pendenti a riguardo.

La delibera dovrà indicare il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’importo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza.

ATTENZIONE: Come accade anche per le rottamazioni nei confronti dell’agente della riscossione, se non avviene il pagamento (o avviene in maniera insufficiente o tardiva) dell’unica rata oppure di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza (sospesi a seguito della domanda) per il recupero delle somme oggetto della richiesta.

Le somme eventualmente già versate vengono considerate come acconto dell’importo totale dovuto.

NOTA BENE: Dalla Rottamazione degli enti locali dovranno restare espressamente escluse le somme relative alle risorse proprie UE, all’Iva all'importazione, al recupero aiuti di Stato; per quanto riguarda, invece, le violazioni amministrative, comprese quelle per la violazione del codice della strada, la sanatoria avrà ad oggetto unicamente gli interessi e le somme maturate a titolo di aggio.

Per quanto riguarda il saldo e stralcio dei carichi fino a mille euro, gli enti locali potranno adottarlo solo per le somme affidate alla riscossione dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2015.

Anche in questo caso, gli enti territoriali potranno adottare questo tipo di sanatoria, sia nel caso di riscossione diretta dei loro carichi sia in caso di affidamento del servizio di riscossione ai soggetti privati iscritti nell'apposito albo istituito presso il MEF.

Come per la Rottamazione, anche nel caso del saldo e stralcio dei mini-carichi dagli enti territoriali, le delibere adottate diventeranno efficaci con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente locale; inoltre, dovranno essere trasmesse al Dipartimento delle Finanze, entro il 31 luglio 2023 ai soli fini statistici e all’eventuale affidatario entro il 30 giugno 2023.

Rottamazione quater ampia con nuovi piani di pagamento

Anche per quanto riguarda la Rottamazione quater, le novità apportate dal Decreto legge n. 34/2023 sono state numerose e di fondamentale importanza.

Dopo la proroga dei termini di adesione, che sono stati spostati al prossimo 30 settembre proprio dal testo originario del Decreto Bollette (art. 20, Capo III Misure in materia di adempimenti fiscali), con gli emendamenti dell’ultima ora, approvati in sede di conversione in legge del Ddl, sono stati modificati i piani di pagamento.

I contribuenti che aderiranno alla sanatoria per le controversie con il Fisco potranno, infatti, scegliere piani di pagamento allungati, grazie alla possibilità di spalmare su un orizzonte temporale più ampio le rate successive alle prime tre (in scadenza rispettivamente entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023).

NOTA BENE: Approvato un correttivo che consente di optare per il versamento in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a partire da gennaio 2024.

Fa eccezione solo il mese di dicembre di ciascun anno: in questo caso la scadenza del termine di versamento resta ferma al giorno 20 del mese.

ATTENZIONE: Si tratta di una opzione che deve essere esercitata dal contribuente che vuole sanare le liti con il Fisco.

Per chi non la esercita, resta ferma la possibilità di versare le 17 rate successive alle prime tre entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.

In tema di Rottamazione quater si consiglia anche il post: Decreto Omnibus pubblicato. Rottamazione quater con nuove date
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