Dl Sostegni, ok Camera alla fiducia. Stralcio cartelle fino a 5.000 euro

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Dl Sostegni, ok Camera alla fiducia. Stralcio cartelle fino a 5.000 euro

La Camera ha confermato, ieri, la fiducia al Governo Draghi sul decreto legge Sostegni (Dl n. 41/2021), con 472 voti a favore, 49 contrari e 2 astenuti.

Ora, non resta che attendere la serata di oggi, in cui si svolgeranno le dichiarazioni di voto finali con il via libera definitivo al provvedimento atteso entro le 20,30: il decreto legge sarà, così, convertito dal Parlamento entro il 21 maggio.

Con la conversione in legge, diventano operative tutte le novità introdotte con il maxi-emendamento, come ad esempio:

  • il contributo a fondo perduto, di massimo mille euro, per le Start-up aperte nel 2018 ma avviate nel 2019 e non beneficiarie del ristoro alle Partite IVA per mancanza del requisito di fatturato;
  • la proroga IRAP al 30 settembre;

  • l’esenzione dalla prima rata IMU 2021 per i soggetti con perdita di fatturato del 30%;

  • la possibilità di compensazione tra debiti fiscali e crediti commerciali certificati vantati dalle imprese nei confronti della PA fino al 31 dicembre.

Dl Sostegni, condono fiscale delle cartelle esattoriali under 5mila euro

Tra le misure entrate nel provvedimento, alcune hanno, però, bisogno di ulteriori decreti attuativi per la loro entrata in vigore.

È il caso del condono delle cartelle esattoriali di importo residuo fino a 5mila euro iscritte a ruolo dal 2000 al 2010.

Nella legge di conversione del Sostegni 1, infatti, è stata confermata pienamente la disposizione che prevede l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 5 mila euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, anche se ora la questione passa al Ministero dell’economia e delle finanze.

Il MEF, entro 30 giorni, dovrà emanare un apposito decreto per definire le modalità e le date dell'annullamento, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori.

Una volta pubblicato il decreto ministeriale, terminerà anche il periodo di “tregua” fiscale disposto ex lege per permettere l'entrata in funzione del condono, come prevede espressamente il comma 6 dell'articolo 4 del Dl 41/2021, secondo il quale fino alla data di annullamento stabilita dal decreto, è sospesa la riscossione di tutti i debiti che rientrano nell'ambito applicativo della disposizione, oltre a restare anche congelati i termini di prescrizione.

Definita la data di annullamento, eventuali erronei pagamenti di cartelle under 5mila euro successivi a tale momento verranno restituiti ai contribuenti.

La data spartiacque di questo condono fiscale è rappresentata dal 23 marzo 2021. Recita, infatti, testualmente la norma che la cancellazione automatica riguarderà i debiti di importo residuo inferiori a 5mila euro, che risultano alla data di entrata in vigore del decreto. Si ricorda che il Dl Sostegni 1 è stato pubblicato in G.U. lo scorso 22 marzo 2021 e che la sua efficacia parte dal giorno successivo.

Beneficiari dello stralcio totale delle cartelle “le persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30 mila euro“.

Accordi di ristrutturazione, sì alla modifica unilaterale attestata

Il Ddl. di conversione del Dl “Sostegni”, ha visto l’inserimento nel provvedimento dell’articolo 37-ter, in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti (ADR).

In particolare, è stata introdotta una norma che consente la “modifica unilaterale attestata” dell’ADR, ossia che consente di apportare modifiche di carattere sostanziale al piano di risanamento o di liquidazione, anche dopo l’omologa degli ADR, qualora si rendano necessarie per conseguire gli effetti dello strumento di regolazione della crisi, senza procedere alla stipula di un nuovo accordo, purché sia prodotta una rinnovata relazione di attestazione.

Tale norma ha lo scopo di permettere di adattare gli ADR già omologati a eventi economici che, pur non incidendo sull’appropriatezza dello strumento utilizzato, richiedono tuttavia adeguamenti non marginali del piano di risanamento o liquidazione.

Si tratta di una novità molto interessante soprattutto in questo periodo congiunturale, tale da dare risposte alle imprese che sono state colpite dalla crisi economica derivante dalla pandemia da COVID-19.

Senza, infatti, questa disposizione, le imprese che incorrono nell’impossibilità di mantenere gli impegni assunti a causa del sopraggiungere di fattori esogeni, sarebbero costrette alla sottoscrizione e alla successiva omologa di un nuovo accordo, con il rischio di un serio pregiudizio alla continuità aziendale.

La possibilità concessa all’impresa debitrice di modificare unilateralmente l’ADR, seguita comunque dalla validazione dell’attestatore, ha come conseguenza di pubblicare obbligatoriamente nel Registro delle imprese il piano modificato, insieme alla nuova relazione di attestazione,

Analogamente, è previsto l’obbligo di avviso ai creditori, oltre che la possibilità per questi di proporre opposizione avanti al tribunale entro 30 giorni.

Palestre: rimborso ai clienti o lezioni a distanza

Nella legge di conversione del Dl Sostegni ha trovato spazio anche la nuova veste dell’articolo 36-ter, comma 4.

La chiusura, causa Covid, dei centri sportivi, palestre e piscine ha portato alla inevitabile sopravvenuta impossibilità della prestazione sportiva in relazione ai contratti di abbonamento sottoscritti ex articolo 1463 del Codice civile.

Ora, la legge di conversione prevede per i soggetti che offrono servizi sportivi la possibilità di riconoscere ai sottoscrittori degli abbonamenti, alternativamente al rimborso o allo svolgimento delle attività con modalità a distanza quando realizzabili, un voucher di valore pari al credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale.

Dunque, le opzioni per i clienti diventano tre: il rimborso, le lezioni con modalità a distanza e il voucher.

Inoltre, la nuova disposizione elimina la condizione che si tratti di contratti “di durata uguale o superiore a un mese”, introducendo l’obbligo di adempimento anche per quelli di pochi giorni, e fino a due/tre settimane.

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