Dogane: riduzione di accisa sui carburanti

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Dogane: riduzione di accisa sui carburanti

Con circolare n. 23 dell’8 giugno 2022 viene fatto presente quanto disposto dalla L. n. 51/2022, di conversione del DL n. 21/2022, che contiene l’art. 1-bis riproducente le disposizioni dell’art. 1 del DL n. 38/2022, che è stato, quindi, abrogato.

In sostanza, la normativa intervenuta ha riconfermato la riduzione delle aliquote di accisa anche per il periodo dal 3 maggio 2022 all’8 luglio 2022, come segue:

  • benzina, 478,40 euro per mille litri;
  • oli da gas o gasolio usato come carburante, 367,40 euro per mille litri;
  • gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, 182,61 euro per mille chilogrammi.

Non solo. La norma ha ricompreso nella rideterminazione temporanea anche un’ulteriore aliquota di accisa, ossia quella per il gas naturale usato per autotrazione, pari a un importo da 0,00331 euro per metro cubo, a zero euro per metro cubo.

Gasolio commerciale: sospesa l’aliquota ridotta

Ulteriormente, fino all’8 luglio 2022 vige la disapplicazione della aliquota ridotta prevista per il gasolio commerciale di norma utilizzata dagli esercenti trasporto di merci e trasporto di persone (art. 24-ter, TUA), inglobando anche il periodo che va dal 22 aprile al 2 maggio 2022 di vigenza del decreto interministeriale 6 aprile 2022. Ciò comporta che anche per il secondo trimestre 2022 non sarà possibile presentare la dichiarazione di rimborso dell’accisa sui litri di gasolio consumati.

Adempimenti esercenti depositi commerciali

L’Agenzia delle Dogane, con la circolare 23/D/2022, fissa l’obbligo per gli esercenti depositi commerciali nonché impianti di distribuzione stradale di carburanti di trasmettere al competente Ufficio delle dogane, entro il 15 luglio 2022, i dati dei quantitativi fisici dei carburanti le cui aliquote sono state da ultimo rideterminate giacenti nei serbatoi alla fine della giornata dell’8 luglio 2022.

Infine, si precisa che, terminato il periodo di efficacia, i titolari dei depositi fiscali e gli esercenti dei depositi commerciali non saranno più tenuti ad indicare nel DAS (Documento Amministrativo Semplificato) telematico l’aliquota di accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici ivi indicati (art. 1, comma 6, Dl n. 21/2022).

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