Durc valido fino a 120 giorni. Dal 21 agosto

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Il Decreto del “Fare” ha operato rilevanti variazioni alla normativa relativa al Durc. Prima fra tutte l'estensione della validità del documento che passa da 90 a 120 giorni: la modifica ha effetto solo per i Durc rilasciati a decorrere dal 21 agosto 2013. Il medesimo documento, poi, mantiene la sua validità anche per le fasi che portano alla stipula; è però necessario acquisire nuovamente il Durc per il saldo finale. A chiarire l'applicazione delle nuove regole è giunta la circolare del ministero del Lavoro n. 36 del 6 settembre 2013.


Con la riscrittura - ad opera dell'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 convertitocon L.n. 98/2013 (c.d. Decreto del “Fare) - delle disposizioni relative al Durc contenute nel D.Lgs. n. 163/2006 e nel D.P.R. n. 207/2010, sono state effettuate importanti semplificazioni amministrative in ordine alla durata del documento di regolarità contributiva ed alla sua utilizzabilità nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.


Sul punto, offre il suo intervento chiarificatore il ministero del Lavoro, con circolaredel 6 settembre, n. 36.


VALIDITA'


Il Decreto del Fare allunga la vita al Durc disponendo che la sua validità passi da 90 a 120 giorni (la durata di 180 giorni, fissata in origine dal dl n. 69, è stata ridotta a 120 durante la fase della conversione in legge) dalla data del rilascio.


La circolare fa presente che, essendo la disposizione introdotta in sede di approvazione della legge n. 98 – entrata in vigore il 21 agosto - i 120 giorni di validità si possono applicare solamente ai Durc rilasciati dopo il 21 agosto.


Quelli emessi prima di tale data possono contare su una validità di 90 giorni.


La validità del Durc pari a 120 giorni trova una limitazione per il settore dei lavori edili in ambito privato: la norma ha effetto solo fino al 31 dicembre 2014.


Invece, la validità di 120 giorni dal rilascio trova applicazione anche ai casi di fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell’Unione europea, statale e regionale.


ACQUISIZIONE DEL DURC


Non meno importante appare la modifica, legata alla validità, relativa all'effettuazione delle verifiche del documento di regolarità.


Il comma 4 dell'articolo 31 del D.L. Fare indica, per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, gli stadi in cui viene richiesto un Durc in corso di validità.


Pertanto, si legge che


amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti
(soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 207/2010)



acquisiscono d'ufficio il Durc in corso di validità



1. per la verifica della dichiarazione sostitutiva del requisito circa l'inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali


2. per l’aggiudicazione del contratto


3. per la stipula del contratto


4. per il pagamento degli stati avanzamento dei lavori (Sal) o delle prestazioni relative a servizi e forniture;


5. per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.


In relazione agli stadi indicati, le nuove disposizioni normative stabiliscono che


il Durc acquisito per il punto 1. - inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali – se ancora valido, può essere utilizzato, anche per l’aggiudicazione del contratto e per la stipula.


Quindi, amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti, non devono più richiedere un nuovo Durc ma usano, per l'aggiudicazione e la stipula del contratto, quello acquisito per la verifica citata, purché ancora valido.


-- ATTENZIONE: la circolare n. 36 precisa che, in questo caso, la durata pari a 120 giorni del documento inizia non dalla data del suo rilascio bensì dalla data, riportata nel Durc, di verifica della dichiarazione sostitutiva. --


Inoltre, è stato previsto che il medesimo Durc, acquisito per i casi suindicati, sia efficace anche per contratti pubblici diversi da quelli per i quali è stato richiesto.


Giunti alla stipula del contratto, con riferimento agli stadi successivi – pagamento Sal, certificato di collaudo, regolare esecuzione - il Durc va acquisito non già dal momento di conclusione del contratto ma solo se si rende necessario, in quanto si verificano le fattispecie di cui ai punti 4. e 5.


Il terzo stadio, rappresentato dal pagamento del saldo finale, è cosa a sé: per esso va sempre acquisito un nuovo Durc.


In conclusione, amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti, non devono acquisire ad ogni fase contrattuale e per ogni operazione da compiere (pagamenti Sal, certificato di collaudo, certificato di regolare esecuzione, certificato di verifica di conformità) nuovi Durc, se quello esistente è ancora valido.


Solamente per la fase relativa al pagamento del saldo finale – ultima fattura - é necessario possedere un nuovo documento di regolarità contributiva.


Nel caso di rilascio di autorizzazione al subappalto – dispone il D.L. Fare – deve esser acquisito un Durc in corso di validità.


IRREGOLARITA'


Il D.L. n. 69/2013 interviene anche nella fase di verifica per il rilascio del Documento, rendendola più snella.


Di fronte all'insussistenza dei requisiti richiesti per la concessione del Durc, l'Ente che lo deve emettere, deve invitare l'interessato a regolarizzare la propria posizione. L’invito sarà rivolto  utilizzando la Pec.


L'interessato può essere avvisato anche tramite il consulente del lavoro o altro professionista abilitato.


Nell'avviso:


> deve essere riportato il motivo che ha dato causa alla irregolarità


> deve essere assegnato un periodo non superiore a 15 giorni, entro il quale regolarizzare la posizione.


Si specifica che tale metodologia deve essere osservata per le verifiche operate in sede di rilascio del Durc anche nel settore privato.


Altro punto interessante è quello che riguarda la presenza, nel Durc ottenuto da amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti, di irregolarità contributive relative ad uno o più soggetti utilizzati per la realizzazione dei contratti di appalto.


Le stazioni appaltanti e gli altri soggetti sono ammessi a trattenere direttamente dal certificato di pagamento l'importo corrispondente alle inadempienze ed a versarlo direttamente agli enti previdenziali e assicurativi o alla cassa edile, operando, quindi, una compensazione tra debiti e crediti.


Tale ultima disposizione si applica, altresì, alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici – compresi benefici e sovvenzioni comunitari per la realizzazione di investimenti - da parte della P.a., quando è disposta l'acquisizione del Durc.


ALTRE NOVITA'


→ Si stabilisce che si deve procedere a rilasciare il Durc ogni qual volta sussista una certificazione attestante la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di importo almeno pari ai versamenti contributivi accertati e non ancora versati dal soggetto. Pertanto è necessario che il debito contributivo venga interamente saldato.


Si ricorda che la L. n. 94/2012 prevedeva la possibilità della compensazione solo in presenza di determinati debiti: erariali, regionali e locali, nonché per contributi assistenziali e previdenziali.


→ Viene eliminato l'obbligo di richiedere il Durc in caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorrere a imprese, direttamente in economia dal proprietario dell'immobile. Si tratta di lavori affidati da un privato a maestranze o lavoratori autonomi, senza l'intervento di imprese edili, per effettuare piccoli lavori di manutenzione alla proprietà.


→ Le imprese beneficiarie di agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo per la realizzazione di investimenti produttivi, dovranno essere in regola con i versamenti contributivi. E' infatti previsto che la P.a. o i gestori pubblici o privati acquisiscano il Durc in sede di concessione alle imprese di tali benefici. Si precisa che, in tale ipotesi, il documento deve essere rilasciato in data non anteriore a 120 giorni.

QUADRO DELLE NORME

- D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

- L. 6 luglio 2012, n. 94

- D.L. 21 giugno 2013,  n. 69, convertito con L. 20 agosto 2013, n. 98

- Circolare ministero Lavoro 6 settembre 2013, n. 36

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