E' legittima la norma che prevede lo spoils system per gli incarichi nei ministeri

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La Corte costituzionale, con sentenza n. 304 del 28 ottobre 2010, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Roma con riferimento all'articolo 1, comma 24-bis, del Decreto-legge n. 181/2006 contenente “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri” per asserito contrasto con gli articoli 97 e 98 della Costituzione. 

La norma censurata dai giudici della capitale è quella che contempla un sistema di spoils system applicato alle assegnazioni di personale, compresi gli incarichi di livello dirigenziale, conferiti nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro; in particolare, viene prevista, all'atto del giuramento del nuovo ministro, la decadenza automatica di tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, ove gli stessi non vengano confermati entro trenta giorni dal giuramento stesso. 

Per la Suprema corte, detta norma non sarebbe difforme dagli evocati parametri costituzionali giustificandosi in ragione del rapporto strettamente fiduciario che deve sussistere tra l’organo di governo e tutto il personale di cui esso si avvale per svolgere l’attività di indirizzo politico-amministrativo. “Al momento del cambio nella direzione del Ministero” si legge nel testo della decisione - “è, pertanto, legittimo prevedere l’azzeramento degli incarichi esistenti, che possono essere confermati qualora il Ministro stesso ritenga che il personale in servizio possa godere della sua fiducia”.
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