Edilizia. In arrivo il glossario unico

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Edilizia. In arrivo il glossario unico

In arrivo grandi novità nel settore dell’Edilizia. Grazie allo schema di decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Semplificazione, datato 21 febbraio 2018, che ha già ricevuto l’intesa in Conferenza unificata e sarà immediatamente operativo una volta pubblicato in “Gazzetta Ufficiale”, è stato approvato il primo elenco delle opere edilizie realizzabili in edilizia libera. Si tratta del cosiddetto “glossario dell’edilizia libera”.

Il provvedimento, che non necessiterà di essere adottato o recepito con atto regionale o comunale, rappresenta un vademecum unico per il settore edile e sarà in grado di uniformare regole e linguaggio su tutto il territorio nazionale, oltre che individuare l’esatto titolo giuridico per ciascuna tipologia di intervento.

Struttura del “glossario”

Il glossario si presenta sotto forma di una guida tabellare di facile consultazione anche per i non addetti ai lavori, che individua la categoria di intervento a cui appartiene un'opera edilizia e il conseguente regime giuridico.

Il glossario, in attuazione del Dlgs n. 222/2016 (decreto Scia 2), ordina la maggior parte dei piccolissimi interventi di manutenzione e miglioramento che nel Dpr n. 380/2001 – Testo unico dell’Edilizia – sono indicati solo per capitoli, agendo concretamente su due linee:

- da una parte, riunisce tutte quelle opere per le quali era già chiaro che non fosse necessario un titolo abitativo, facendo soltanto un’operazione compilativa utile per i cittadini;

- dall’altra, illustra i casi al limite per i quali, ora, i Comuni non potranno più imporre vincoli.

La lista, al momento, si compone di 58 definizioni degli interventi di edilizia privata che non richiedono comunicazioni (Cil, Cila, Scia) né permesso di costruire. Essa resta, però, aperta a possibili aggiornamenti.

Glossario degli interventi liberi

Nell’ambito dell’Edilizia libera l’apporto che arriverà dal nuovo glossario sarà fondamentale. Esso, infatti, offrirà un elenco non esaustivo delle principali opere che possono essere eseguite in attività di edilizia libera, senza alcun titolo abilitativo.

Resterà fondamentale, però, il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, quali: norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, relative all'efficienza energetica, di tutela del rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Dlgs n. 42/2004.

Per le opere edilizie realizzabili mediante Cila, Scia, permesso di costruire e Scia alternativa al permesso di costruire, gli elenchi saranno adottati in seguito.

A regime si avrà un quadro di interventi edilizi basato su 5 ipotesi:

  • interventi in edilizia libera senza adempimenti;
  • interventi in attività libera ma che richiedono la Cila (comunicazione di inizio lavori asseverata);
  • interventi assoggettati a Scia (segnalazione certificata di inizio attività edilizia);
  • interventi assoggettati a permesso di costruire;
  • interventi per i quali è comunque possibile chiedere il permesso di costruire in alternativa alla Scia.

Il regime ordinario diviene quindi quello della Cila e non più della Scia, fatte salve le ipotesi espressamente assoggettate ad altri regimi.

Soddisfazione è stata espressa dagli ordini e collegi professionali della Rete Professioni Tecniche (RPT) per l’approvazione del primo stralcio del glossario unico che ridurrà in modo significativo il contenzioso e l’incertezza normativa.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 22 dicembre 2016 - Edilizia libera solo per interventi omogenei – Pergolari

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