Emergenza climatica. CIGO e CISOA: come (e quando) presentare domanda

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Emergenza climatica. CIGO e CISOA: come (e quando) presentare domanda

Relativamente ai periodi di riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 29 luglio 2023 al 9 agosto 2023 i datori di lavoro agricolo dovranno presentare domanda con la causale “CISOA eventi atmosferici a riduzione” entro il 25 agosto 2023. Lo annuncia l’INPS con la circolare n. 73 del 3 agosto 2023 con la quale l'Istituto fa il punto sulle novità del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98 e sugli adempimenti previdenziali connessi ai fini della fruizione della integrazione salariale ordinaria (CIGO) e della cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) conseguenti all’emergenza climatica.

La circolare in parola è emessa su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Per le novità del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, leggi: Cassa integrazione in edilizia e agricoltura: nuove regole per l’emergenza climatica

CIGO con causale “eventi meteo”

Va primariamente segnalato che l’INPS, nel messaggio n. 2729 del 20 luglio 2023, ha ricordato caratteristiche e requisiti per l’accesso al trattamento di integrazione salariale ordinaria con la causale “eventi meteo” (EONE) nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa conseguenti alla presenza di temperature particolarmente elevate.

A tali indicazioni pertanto dovranno far riferimento i datori di lavoro per richiedere i predetti trattamenti di integrazione salariale.

NOTA BENE: L’elenco di tutti gli eventi EONE è contenuto nel messaggio n. 1963/2017.

CIGO per i datori di lavoro dei settori edile, lapideo e dell’escavazione

Per effetto delle nuove disposizioni (articolo 1, decreto–legge n. 98/2023) anche ai datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni  e rientranti nel campo di applicazione dell’integrazione salariale ordinaria (CIGO) (articolo 10, lettere m), n), e o), decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148) è concessa la possibilità di accedere alla CIGO non considerando, ai fini della durata massima dei trattamenti (52 settimane nel biennio mobile), le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 e determinate da eventi oggettivamente non evitabili (EONE).

I datori di lavoro inoltre non sono tenuti al versamento del contributo addizionale.

ATTENZIONE: L’INPS ricorda che per accedere ai trattamenti integrazione salariale connesse a eventi oggettivamente non evitabili (EONE) non è richiesta un’anzianità minima di effettivo lavoro di 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione presso l’unità produttiva per la quale è richiesto l’ammortizzatore in costanza di rapporto di lavoro.

Le domande di integrazione salariale ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili (EONE) devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa seguendo le consuete modalità.

Relativamente alla compilazione dei flussi UniEmens, i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni, per conguagliare i trattamenti di integrazione salariale ordinaria anticipati ai propri dipendenti, dovranno utilizzare il codice di conguaglio comunicato, in occasione del rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale, nel servizio “Comunicazione bidirezionale” all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente.

ATTENZIONE

Per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione delle 52 settimane, successivamente all’autorizzazione, ai fini del conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro utilizzeranno il Codice di nuova istituzione “L142”, avente il significato di “Conguaglio CIGO art.1 - DL 98/23”, all’interno dell’elemento <CongCIGOAltCaus> presente in <DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGOrd>/<CongCIGOACredito>/<CongCIGOAltre>.
Per i periodi di integrazione salariale fruiti entro il limite delle 52 settimane, i datori di lavoro utilizzeranno il.Codice di conguaglio già in uso “L038” (circolare n. 9 del 19 gennaio 2017).

Per la trasmissione dei dati necessari al pagamento della prestazione ai lavoratori e relativamente alla compilazione dei flussi UNICIG, l’INPS rinvia alle modalità in uso.

Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)

Relativamente le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio 2023 e il 31 dicembre 2023, l'INPS, con la circolare n. 73 del 3 agosto 2023, fa presente che il trattamento di CISOA previsto nei casi di intemperie stagionali è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito (articolo 2, decreto–legge n. 98/2023).

NOTA BENE: La deroga temporanea consente ai datori di lavoro agricoli l’accesso al trattamento di CISOA anche per riduzione dell’attività lavorativa nel solo caso di domanda per avversità atmosferiche e con riferimento ai soli operai a tempo indeterminato.

I trattamenti di CISOA concessi a tale titolo e nel periodo ricompreso tra il 29 luglio 2023 e il 31 dicembre 2023 non sono considerati ai fini del raggiungimento del numero massimo di 90 giornate fruibili nell’anno e i periodi oggetto di sospensione sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro (articolo 8 della legge n. 457/1972).

Per accedere alla CISOA per operai agricoli a tempo indeterminato, con riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito e per periodi compresi dal 29 luglio 2023 al 31 dicembre 2023, i datori di lavoro sono tenuti a presentare domanda con la causale “CISOA eventi atmosferici a riduzione”:

  • entro il 25 agosto 2023, per periodi di riduzione compresi dal 29 luglio 2023 al 9 agosto 2023;
  • entro l’ordinario termine di 15 giorni dall’inizio dell’evento di riduzione per periodi di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 10 agosto 2023.

Per accedere alla CISOA per operai agricoli a tempo indeterminato con sospensione giornaliera dell’attività lavorativa, i datori di lavoro dovranno presentare domanda secondo le consuete modalità, indicando la causale ordinaria “eventi atmosferici”.

In via derogatoria, le domande relative alle riduzioni orarie per intemperie stagionali sono autorizzate direttamente dall’INPS, con provvedimento a cura del Direttore della struttura territorialmente competente.

I trattamenti di CISOA in parola sono corrisposti agli interessati con pagamento diretto da parte dell’Istituto.

ATTENZIONE: Per le domande aventi a oggetto sospensioni giornaliere dell’attività lavorativa per intemperie stagionali o altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, la potestà decisoria permane, invece, in capo alla Commissione provinciale prevista dal menzionato articolo 14 della legge n. 457/1972.

Come fare in UniEmens/Posagri

Causali

Esposizione in UniEmens/Posagri

CISOA con causale “CISOA eventi atmosferici a riduzione”

 

Valorizzare in corrispondenza delle giornate interessate dall’evento il campo <DenunciaAgriIndividuale>/<DatiAgriRetribuzione>/<PartTimeGOR> contenente i seguenti elementi: <CodicePartTime-GOR>: 7 (indicante le giornate a orario ridotto); <OrePartTimeGOR> indicante le ore effettivamente lavorate; <DichGOR> flag con valore “S”.

CISOA con causale “eventi atmosferici” per sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata

Osservare le consuete modalità di compilazione

Confermato infine l’utilizzo del modello “SR43” per il pagamento diretto della prestazione di CISOA con causale “CISOA eventi atmosferici a riduzione”.

Allegati

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