ENPACL, ulteriore differimento per la comunicazione del volume d’affari

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ENPACL, ulteriore differimento per la comunicazione del volume d’affari

Il termine per la comunicazione del volume d’affari e del reddito professionale 2020 dei Consulenti del Lavoro è stato posticipato al 31 ottobre 2021.

Lo ha stabilito il Consiglio di Amministrazione dell’ENPACL nella riunione del 29 luglio scorso con la quale è stato ulteriormente prorogato il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi professionali conseguiti e per il versamento della prima o unica rata relativa alla contribuzione obbligatoria 2021.

L’Ente informa, altresì, con apposita news, che dal 15 settembre al 31 ottobre 2021, i professionisti iscritti alla cassa di previdenza potranno presentare – con le consuete modalità online – la comunicazione relativa al volume d’affari ed al reddito professionale 2020, potendo contestualmente optare per il versamento del contributo soggettivo sino ad un massimo di tre rate e per il versamento del contributo integrativo sino ad un massimo di cinque rate.

Scadenza

Soggettivo

Integrativo

Maternità

31/10/2021

1° rata

1° rata

1° rata

30/11/2021

2° rata

2° rata

 

31/12/2021

3° rata

3° rata

 

31/01/2022

 

4° rata

 

28/02/2022

 

5° rata

 

Si rammenta che, la scelta di pagamento in modalità rateale potrà essere diversa tra pagamento dei predetti contributi integrativo e soggettivo a condizione che, comunque, l’importo complessivo della rata non sia inferiore a 100 euro.

Il differimento è stato deliberato per allineare gli adempimenti ed i versamenti in ottemperanza all’esonero previsto dall’art. 1, comma 20, Legge di Bilancio 2021.

Oneri contributivi

Per l’anno 2021 i contributi soggettivi dovuti dai Consulenti del Lavoro saranno determinati nei limiti di importo minimo e massimo rispettivamente pari ad euro 18.199 e 101.699.

La contribuzione soggettiva per il superamento del minimale è pari al 12%, ridotta al 6% per gli iscritti di età inferiore a 35 anni, per l’anno d’iscrizione e per i quattro anni successivi.

Il contributo integrativo minimo, invece, - pari al 4% - è determinato nella misura di 317 euro.

A sostegno della maternità, la contribuzione è fissa ed è pari ad euro 46,51.

Versamenti spontanei in acconto

Entro il prossimo 30 agosto 2021, i Consulenti del Lavoro potranno effettuare i c.d. versamenti spontanei in acconto che costituiscono un’anticipazione rispetto all’onere dovuto a titolo di contribuzione soggettiva o integrativa.

L’eventuale somma versata in acconto – senza previsione di un importo minimo - potrà, dunque, essere utilizzata a scomputo rispetto alla contribuzione 2021 dovuta.

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