Enti del Terzo Settore, deposito del bilancio al RUNTS in scadenza

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Enti del Terzo Settore, deposito del bilancio al RUNTS in scadenza

Tempo di scadenze anche per gli Enti del Terzo Settore: entro il 30 giugno 2023 gli ETS devono depositare il bilancio d’esercizio e sociale relativo al periodo d’imposta 2022 al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ATTENZIONE: Si tratta di un termine fisso anche nel caso di ente con esercizio non coincidente con l’anno solare; in generale, però, le regole per il deposito differiscono a seconda della data di effettiva iscrizione al Registro.

Vediamo la disciplina che regola tale adempimento.

NOTA BENE: Il Ministero del Lavoro è intervenuto con la nota 17146/2022 per rispondere ai numerosi quesiti pervenuti in tema di redazione e deposito del bilancio da parte degli Enti del Terzo Settore. Al riguardo si consiglia di leggere anche: “Runts, per gli Enti neo iscritti niente deposito del bilancio”.

Codice del Terzo settore

Il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (e successive modifiche), anche noto come Codice del Terzo settore, ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina vigente in materia, sia civilistica che fiscale, definendo, per la prima volta, il perimetro del cd. Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte.

Terzo settore, quali sono gli enti che ne fanno parte e gli esclusi

Sono Enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri  enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione  volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi,  ed iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Sempre secondo l’articolo 4 del Codice del Terzo settore, non sono considerati Ets:

  • le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  • le formazioni e le associazioni politiche;
  • i sindacati;
  • le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche;
  • le associazioni di datori di lavoro;
  • gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, con le eccezioni specificamente previste ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Codice.

NOTA BENE: Gli ETS devono svolgere in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per esempio, secondo l’articolo 5 del CTS, sono considerate attività di interesse generale: gli interventi e i servizi sociali; gli interventi e le prestazioni sanitarie; le prestazioni socio-sanitarie; l’educazione, l’istruzione e la formazione professionale; gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; la formazione universitaria e post-universitaria, ecc..

Gli ETS e l’iscrizione al RUNTS

Presso il Ministero del lavoro è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, che è operativamente gestito su base territoriale in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma.

Il Registro unico si compone di diverse sezioni che si riferiscono ai diversi ETS.

La domanda di iscrizione nel RUNTS è presentata dal rappresentante legale dell'ente o della rete associativa cui l'ente eventualmente aderisca all'Ufficio del Registro unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale, depositando:

  • l'atto costitutivo,
  • lo statuto ed eventuali allegati, 
  • ed indicando la sezione del registro nella quale l'ente chiede l'iscrizione.

ATTENZIONE: Nel RUNTS, per ciascun ente iscritto, devono risultare alcune informazioni base (denominazione; forma giuridica; sede legale, con l'indicazione di eventuali sedi secondarie; data di costituzione; oggetto dell'attività di Interesse generale, ecc.).

Sempre nel Registro Unico devono anche essere iscritte le seguenti indicazioni: 

  • le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto,
  • le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione,
  • i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione,
  • le generalità dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

Enti del Terzo settore, deposito dei bilanci

A regolare l’adempimento del deposito dei bilanci degli ETS al RUNTS è sempre l’articolo 48 che, al comma 3, disciplina espressamente che il bilancio d’esercizio e il bilancio sociale devono essere depositati presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, oltre che pubblicati sul sito internet dell’Ente stesso.

NOTA BENE: Si ricorda che gli ETS sono tenuti alla redazione e al deposito di un bilancio d’esercizio composto da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di missione, nonché dalle relazioni degli organi amministrativo e di controllo e, solo per quelli di minori dimensioni, con ricavi o entrate inferiori a 220.000 euro, è possibile depositare il bilancio sotto forma di Rendiconto per cassa.

SCADENZA: I rendiconti e i bilanci suddetti e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno.

Entro trenta giorni decorrenti da ciascuna modifica, devono essere pubblicate le informazioni aggiornate e depositati gli atti, incluso l’eventuale riconoscimento della personalità giuridica.

A differenza di quanto avviene per le società, il termine del 30 giugno non è “mobile” in quanto non può considerarsi riferito alla data di chiusura del periodo amministrativo.

Pertanto, l’obbligo di deposito entro il 30 giugno 2023 graverà in capo:

  1. non solo agli Ets che hanno chiuso il proprio esercizio al 31 dicembre 2022 (in coincidenza con l’anno solare),
  2. ma anche su tutte le realtà che hanno come data di chiusura il 30 giugno 2022 (come alcune Aps che operano anche nel settore sportivo dilettantistico),
  3. oppure il 31 agosto 2022 (come, per esempio, alcuni enti che operano in contesti scolastici).

Non vi è, invece, una indicazione precisa per l’approvazione del bilancio: è sufficiente che l’approvazione (di competenza, in caso di realtà associative, dell’assemblea o in caso di fondazioni dell’organo deputato da statuto) avvenga entro un termine congruo per consentire il successivo deposito presso il RUNTS, entro il 30 giugno di ogni anno.

ATTENZIONE: Il bilancio deve essere trasmesso all’Ufficio Runts in formato Pdf/A, unitamente al verbale di approvazione.

Sugli ETS che hanno nominato un organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti grava anche l’onere di allegare "per ragioni di trasparenza" anche le pertinenti relazioni, in linea con quanto previsto dal Ministero del lavoro (nota 17146/2022).

Vi sono, poi, altre particolarità da ricordare:

  • per le Onlus non ancora iscritte nel RUNTS vi è l’obbligo di predisporre il bilancio 2022 con successivo invio (devono essere inoltrati gli ultimi due bilanci approvati con relativo verbale) solo al momento di presentazione della domanda di iscrizione;
  • per le imprese sociali, che pur essendo ETS seguono la disciplina “speciale” di cui al Dlgs n. 112/2017, la redazione e il deposito del bilancio presso il Registro imprese, avviene indipendentemente dalla loro forma giuridica, secondo le regole civilistiche e presso il registro delle imprese, entro 30 giorni dalla data del verbale di approvazione dello stesso;
  • per il bilancio sociale obbligatorio per gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a 1 milione di euro, la cui approvazione può essere rimessa al solo organo amministrativo, il deposito presso il RUNTS e la pubblicazione sul sito internet deve avvenire sempre entro il 30 giugno (a questo adempimento sono tenute anche tutte le Onlus che non sono iscritte nel RUNTS, ma superano il limite dimensionale di 1milione di euro);

Discorso a parte per le imprese sociali diverse: il bilancio sociale dovrà essere depositato entro il 30 giugno presso il Registro imprese ed integrato con l’attestazione dell’organo di controllo sul monitoraggio e la conformità del bilancio stesso; mentre quelle costituite in forma societaria potranno depositare il documento secondo quanto previsto dalla normativa societaria per il bilancio d’esercizio.

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