Equo compenso. Illegittima la clausola del bando contraria ai minimi tariffari

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Equo compenso. Illegittima la clausola del bando contraria ai minimi tariffari

E’ stata giudicata “estremamente importante” la sentenza del Tar delle Marche che ha accolto il ricorso dei commercialisti contro il compenso predeterminato, per un incarico di controllo di una società in house, considerato contrario alle norme sul minimo tariffario.

Equo compenso per il professionista

Nei fatti, il comune di Macerata ha indetto un bando per la nomina dell’organo di controllo di una società in house, nel quale veniva previsto un compenso di 2 mila euro/anno per il professionista.

Gli Ordini dei commercialisti di Ancona e Pesaro-Urbino hanno presentato ricorso avverso l’avviso comunale, sostenendo che il compenso predeterminato in maniera fissa e unilaterale dalla Provincia di Macerata, violasse il minimo tariffario dato che, considerando l’incarico di revisore dei conti e quello di sindaco di società, avrebbe dovuto ammontare ad oltre 7mila euro.

Inoltre, veniva messa in risalto la violazione della disciplina dell’equo compenso dei professionisti autonomi, introdotta da una legge del 2017, che individua tra i “contraenti forti” anche la Pa.

Il Tar Marche – con sentenza n. 761 del 9 dicembre 2019 - ha accolto le rimostranze degli Ordini dei commercialisti enunciando i seguenti principi:

  • le pubbliche amministrazioni, nell’affidamento dei servizi di opera professionale, sono tenute a corrispondere un compenso congruo ed equo, ovvero proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione;
  • al fine di accertare l’equità del compenso, occorre far riferimento ai parametri stabiliti dai singoli decreti ministeriali per ciascuna categoria di professionisti;
  • detti parametri, però, non escludono la possibilità che le parti pattuiscano liberamente il compenso anche in deroga a tali indici. Tuttavia, quando il cliente è un contraente forte - come nel caso della pubblica amministrazione - la pattuizione del compenso professionale incontra il limite del rispetto del principio dell’equo compenso.

Il tribunale amministrativo ha, quindi, rilevato che non risulta su quali parametri l’Amministrazione sia giunta alla determinazione del compenso annuo al professionista per l’incarico in questione, né se la stessa abbia fatto applicazione del principio dell’equo compenso.

Deve, pertanto, ritenersi illegittima la clausola del bando che fissa in euro 2.000 il compenso da corrispondere al professionista.

Equo compenso per il professionista. Miani: sentenza estremamente importante

Immediato il commento del Presidente Cndcec, Miani: “Siamo di fronte ad una sentenza estremamente importante, che ci auguriamo possa essere da sprone per una rapida e piena approvazione dell’equo compenso per i professionisti italiani, colmando il vuoto apertosi anni fa con la dannosa eliminazione delle tariffe minime”.

Intervento anche del Consigliere nazionale delegato ai compensi e agli onorari professionali, Giorgio Luchetta: “La sentenza del Tar delle Marche tutela finalmente il principio di adeguatezza del compenso in relazione all’importanza dell’opera prestata e al decoro della professione”.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 30 ottobre 2019 - Sostegno alle libere professioni: sì a mozioni bipartisan su equo compenso e welfare – Pergolari

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