Esecuzioni. Interessi legali da applicare in assenza di specificazioni

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Esecuzioni. Interessi legali da applicare in assenza di specificazioni

Se il titolo esecutivo è silente, il creditore non può conseguire, in sede di esecuzione forzata, il pagamento degli interessi maggiorati, ma deve eventualemente affidarsi al rimedio impugnatorio.

Va escluso, infatti, che il giudice dell'esecuzione possa integrare il titolo.

Il titolo esecutivo giudiziale, nel dispositivo e/o nella motivazione, deve contenere la previsione della spettanza degli interessi maggiorati.

Questo, alla luce del principio di necessaria integrazione di dispositivo e motivazione ai fini dell’interpretazione della portata del titolo.

E' quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, con la sentenza n. 12449  del 7 maggio 2024.

Esecuzione forzata e applicazione interessi post domanda: la decisione delle Sezioni Unite

Interessi legali: la questione rimessa alle SU

Le Sezioni Unite si sono così pronunciate su una questione di diritto riguardante l'applicazione degli interessi legali in casi di esecuzione forzata basata su titoli esecutivi giudiziali.

Il problema principale era determinare se:

  • la generica menzione degli interessi legali in una sentenza potesse essere interpretata come riferimento al tasso di interesse di cui al quarto comma dell'articolo 1284 del codice civile, applicabile dopo la presentazione di una domanda giudiziale;
  • in assenza di specificazioni, dovesse essere applicato il tasso di interesse standard previsto dal primo comma dello stesso articolo 1284 c.c.

Andava chiarito, in altri termini, quali interessi applicare in assenza di specificazione da parte del giudice (interessi legali generici o specifici come quelli maggiorati previsti per i ritardi nei pagamenti commerciali).

Interessi maggiorati solo se è specificato

Ebbene, secondo la Suprema corte, se il giudice nella sua sentenza non specifica il tipo di interessi legali applicabili, si deve intendere che gli interessi decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale sono calcolati al tasso legale generale (art. 1284, comma 1, cod. civ.).

Ne discende che se nel titolo esecutivo non è presente un accertamento specifico sugli interessi maggiorati, il giudice dell'esecuzione non può integrare il titolo con tale specificazione.

Interessi legali: il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite

"Ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.

Tabella di sintesi della sentenza

Sintesi del Caso

Il caso riguardava la corretta applicazione degli interessi legali in contesti di esecuzione forzata basata su titoli esecutivi giudiziali.

Questione Dibattuta La questione principale era determinare se la generica menzione degli "interessi legali" potesse riferirsi al tasso di interesse maggiorato previsto per i ritardi nei pagamenti commerciali, oppure se dovesse applicarsi il tasso di interesse standard previsto dal codice civile in assenza di specificazioni.
Soluzione della Corte La Corte di Cassazione ha stabilito che, se il giudice non specifica il tipo di interessi legali applicabili nella sentenza, si deve intendere che gli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, siano calcolati al tasso legale generale previsto dall'articolo 1284, comma 1, del codice civile. Non è permesso al giudice dell'esecuzione integrare il titolo esecutivo con specificazioni non presenti.

 

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