Esenzione contributiva per l’assegnazione di azioni a titolo gratuito

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Con il messaggio n. 25602 del 12 ottobre 2010, l’Inps ha specificato il regime di esenzione contributiva da applicare ai piani di stock option, definendone i confini e le modalità operative.

Il Decreto legge n. 112/2008, ha previsto, in deroga al principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale, un regime di esenzione contributiva per i redditi di lavoro dipendente derivanti dall'esercizio di piani di stock option; il nuovo regime contributivo si applica a tutte le azioni assegnate a partire dal 25 giugno 2008 (data di entrata in vigore del citato Dl), indipendentemente dalla data di adozione dei piani azionari.

Le novità apportate dal Decreto legge sono state già commentate dallo stesso Ente previdenziale nella circolare n. 123 del 2009, in cui si è anche specificato che il regime di esenzione contributiva si può applicare anche ai piani azionari non generalizzati che prevedono l’assegnazione a titolo gratuito di azioni.

Con il nuovo messaggio, l’Inps vuole chiarire in maniera definitiva la portata dell’esenzione, riconoscendo che in assenza di una definizione legale di stock option il regime di esenzione può trovare applicazione non solo ai piani che prevedono l'attribuzione di diritti di opzione, ma anche a quelli che, in un'ottica di fidelizzazione dei dipendenti, prevedono, nel rispetto delle condizioni stabilite dai piani stessi, un’assegnazione di azioni anche a titolo gratuito.

Ai fini dell'applicabilità del nuovo regime esonerativo è necessario che i piani di azionariato che prevedono l'assegnazione di azioni presentino le seguenti caratteristiche:

- il piano azionario non deve essere generalizzato;

- l'attuazione del piano deve essere subordinata al verificarsi delle condizioni in esso previste;

- il piano deve prevedere esclusivamente l'assegnazione di titoli azionari.

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