Esterometro, cosa cambia con il Dl Semplificazioni

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Esterometro, cosa cambia con il Dl Semplificazioni

Il Decreto Semplificazioni (n. 73/2022) ha trovato la strada della conversione in legge (n. 122/2022) con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 193/2022. Il testo ha apportato numerose novità fiscali già trattate in precedenti contributi. In tale sede di analizza la modifica apportata all’adempimento comunicativo denominato esterometro.

Molto sinteticamente, l’esterometro è la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate/ricevute verso/da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Di norma, quindi, i soggetti passivi sono tenuti a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Esterometro: nuove esclusioni

Con l’articolo 12 del Dl Semplificazioni, dunque, non sono soggette a comunicazione (esterometro) i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi:

  • per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche;
  • di importo non superiore a 5mila euro per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia.

La norma suddetta sostituisce il comma 3-bis dell’articolo 1 del Dlgs n. 127/2015, relativo agli adempimenti riguardanti la trasmissione dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi delle operazioni transfrontaliere.

In definitiva, vengono escluse dall’esterometro le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, purché di importo non superiore a 5mila euro per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia

Tempistica dell’invio

Dal 1° luglio 2022, per l’invio della comunicazione, si stabilisce quanto segue:

  • per i dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato la trasmissione sarà effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (12 giorni per le fatture immediate);
  • per i dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato la trasmissione telematica è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

I dati in parola vanno trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio (formato xml utilizzato per le fatture elettroniche).

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