Estinzione debiti erariali e confisca: chiarimenti fiscali
Pubblicato il 07 maggio 2025
In questo articolo:
- Quesiti formulati
- Chiarimenti sull’applicabilità della confusione dei crediti fiscali nei casi di confisca definitiva
- Estinzione per confusione dei debiti erariali in caso di confisca definitiva
- Estinzione del credito d’imposta non utilizzato
- Trattamento fiscale delle sopravvenienze attive derivanti da rettifiche contabili
- Applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti (split payment)
- Inammissibilità del quesito sull’IMU
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Con la risposta n. 120/2025 l’Agenzia delle Entrate analizza, a seguito di interpello, la disciplina fiscale relativa all’estinzione per confusione dei crediti erariali in caso di confisca definitiva di beni, aziende e società ai sensi dell’art. 50, comma 2 del D.lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia).
La risposta sorge dalla situazione riguardante una società il cui intero patrimonio è stato oggetto di sequestro nel mese di gennaio 2008, in base alle disposizioni della Legge n. 575 del 1965 (nota come legge antimafia), e successivamente sottoposto a confisca definitiva.
Quesiti formulati
In tale contesto, la società ha presentato all’Agenzia delle Entrate una richiesta di chiarimenti strutturata in cinque distinti quesiti, che possono essere così sintetizzati:
- la precisa delimitazione degli effetti estintivi dovuti alla cosiddetta "confusione" in presenza di confisca definitiva, considerando che in questo scenario lo Stato assume contemporaneamente il ruolo di creditore e debitore, avendo acquisito l'intero complesso aziendale;
- la possibilità di impiegare in compensazione il credito d’imposta già maturato e non ancora utilizzato, al fine di saldare tributi differenti rispetto a quelli che risultano ormai non più dovuti;
- la corretta modalità di rappresentazione contabile e il trattamento fiscale da attribuire alle variazioni derivanti dall’estinzione di obbligazioni tributarie registrate nei conti ma non ancora soddisfatte;
- la questione relativa all'applicabilità della normativa sulla “scissione dei pagamenti” (split payment), alla luce del fatto che la totalità del capitale sociale della società è ora nella titolarità dello Stato;
- il regime fiscale da applicare all’IMU nel periodo intercorrente tra la data del sequestro e quella dell’assegnazione o destinazione definitiva degli immobili oggetto di confisca.
Chiarimenti sull’applicabilità della confusione dei crediti fiscali nei casi di confisca definitiva
Per fornire risposta ai quesiti posti, l’Agenzia delle Entrate – nell’interpello n. 120 del 29 aprile 2025 - ha preliminarmente chiarito che, nel caso in esame, non trovano applicazione le norme contenute nel Libro I del D.lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia), in quanto si tratta di un procedimento avviato prima dell’entrata in vigore del suddetto decreto.
In particolare, non è applicabile l’art. 54, comma 3-bis, che stabilisce specifiche disposizioni riguardanti il trattamento fiscale durante le fasi di sequestro e confisca.
Tuttavia, l’Agenzia ha rilevato una continuità sostanziale tra il vecchio e il nuovo impianto normativo relativamente al tema dell’estinzione per confusione dei debiti fiscali in caso di confisca di aziende, beni o partecipazioni societarie. Di conseguenza, si è richiamata alle indicazioni contenute nella risoluzione n. 70/E del 2020, la quale, a sua volta, si fonda sulla precedente risoluzione n. 114/E del 2017.
Inoltre, la normativa e la prassi chiariscono che questo meccanismo si applica esclusivamente ai crediti di natura erariale (come quelli relativi a IRES o IRPEF), escludendo tutti gli altri tipi di obbligazioni, come i contributi previdenziali, le imposte locali o i diritti camerali. Su questo punto si è espressa anche la Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 754 del 2019, ha confermato che la confusione opera solo nei confronti dei debiti erariali, lasciando fuori quelli riferiti ad altri ambiti fiscali o contributivi.
Estinzione per confusione dei debiti erariali in caso di confisca definitiva
A seguito della confisca definitiva dei beni aziendali, si verifica una riunificazione delle figure del creditore e del debitore in un unico soggetto, cioè lo Stato, in base a quanto stabilito dall’art. 1253 del Codice Civile. In tale circostanza, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che tutti i debiti di natura erariale, sorti prima e dopo il sequestro, si estinguono per effetto della confusione, con alcune precisazioni.
- I debiti erariali maturati prima del sequestro, e precisamente fino al periodo d’imposta precedente all’adozione del provvedimento cautelare, non sono più dovuti se non già saldati, a condizione che siano riconducibili ai beni che sono stati trasferiti allo Stato e nei limiti del loro valore. Eventuali debiti che non rientrano in questa categoria restano in capo al soggetto originario destinatario del sequestro;
- I debiti fiscali sorti dopo l’adozione del sequestro, ossia tra il periodo in cui è stata disposta la misura cautelare e quello immediatamente prima della confisca definitiva, vengono anch’essi cancellati per effetto della confusione, sempre che non siano stati già pagati. Tuttavia, le eventuali sanzioni per mancato pagamento o mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali relative a questo arco temporale restano a carico dell’amministratore giudiziario, che aveva l’obbligo di adempiere secondo quanto previsto dall’art. 187 del TUIR e dall’art. 5-ter del D.P.R. n. 322/1998;
- A partire dal periodo d’imposta in cui interviene la confisca definitiva, i tributi erariali cessano completamente di essere dovuti e non è più necessario presentare alcuna dichiarazione fiscale.
Nel contesto di questa risposta, per tributi erariali si intendono in particolare:
- l’IRES,
- l’imposta di registro,
- l’imposta ipotecaria,
- l’imposta catastale,
- la tassa sulle concessioni governative.
Viceversa, restano esclusi dal meccanismo dell’estinzione per confusione – sia per il periodo precedente sia per quello successivo al sequestro – i seguenti tributi:
- l’IVA,
- l’IRAP,
- le ritenute alla fonte,
- i diritti camerali.
Per questi ultimi, gli obblighi di versamento e dichiarazione continuano a sussistere anche dopo la confisca definitiva.
Estinzione del credito d’imposta non utilizzato
In merito al credito d’imposta maturato ai sensi dell’art. 1, comma 1056, della legge n. 178 del 2020, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, per la quota non ancora impiegata, anche questo credito si considera annullato per effetto della confusione, poiché è venuto meno il rapporto tra due soggetti distinti.
Infatti, con l’acquisizione del patrimonio aziendale da parte dello Stato, quest’ultimo assume congiuntamente il ruolo di creditore e debitore, configurando quindi una situazione in cui l’obbligazione si estingue ai sensi dell’articolo 1253 del Codice Civile.
Trattamento fiscale delle sopravvenienze attive derivanti da rettifiche contabili
Le sopravvenienze attive che dovessero emergere in seguito ad adeguamenti contabili effettuati per effetto dell’estinzione per confusione di debiti fiscali verso l’erario - già registrati nei conti aziendali ma non ancora saldati e ormai non più esigibili - non rilevano ai fini IRAP.
Infatti, a differenza dell’IRES, l’IRAP continua a essere dovuta anche dopo la confisca definitiva, ma queste componenti non concorrono alla determinazione del valore della produzione netta imponibile, secondo quanto stabilito dall’art. 5 del D.lgs. n. 446/1997, né sono collegate a voci che abbiano rilievo ai fini di tale imposta.
Applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti (split payment)
A seguito della confisca definitiva del capitale sociale e dell’intero assetto aziendale, ora interamente in possesso dello Stato, torna applicabile alla società interessata il regime della “scissione dei pagamenti”, come previsto dall’art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
La situazione in esame rientra infatti tra quelle di controllo societario descritte dal comma 1-bis dello stesso articolo, che alla lettera b) include le società controllate, in forma diretta o indiretta, dalle amministrazioni pubbliche, come definite dall’art. 2359, comma 1, n. 1, del Codice Civile.
Tale applicazione è subordinata alla presenza della società in un apposito elenco redatto e aggiornato dal Dipartimento delle finanze, secondo quanto previsto dall’art. 5-ter del Decreto ministeriale del 23 gennaio 2015.
Inammissibilità del quesito sull’IMU
Dal momento che l’IMU (Imposta Municipale Unica) non rientra tra i tributi di competenza statale amministrati dall’Agenzia delle Entrate, la questione sollevata non può essere esaminata nell’ambito dell’istituto dell’interpello.
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