Eventi catastrofali 2026: regole AgriCat per la denuncia dei danni e accesso agli indennizzi

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Con la circolare n. 9 del 22 dicembre 2025, AGRI-CAT S.r.l. ha disciplinato le modalità di presentazione delle denunce di sinistro relative agli eventi catastrofali meteoclimatici che potranno interessare le produzioni agricole nel corso dell’anno 2026.

Il provvedimento individua l’ambito temporale di applicazione della copertura, fissato nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, e definisce le tipologie di eventi ammissibili, limitando l’intervento del Fondo Mutualistico Nazionale AgriCat ai danni di natura catastrofale causati da alluvione, gelo o brina e siccità, in conformità a quanto previsto dal Piano annuale di Gestione dei Rischi in Agricoltura (PGRA).

La circolare n. 9/2025 rappresenta, pertanto, l’atto applicativo di riferimento per la campagna 2026, in quanto stabilisce termini perentori, canali esclusivi di presentazione e criteri di ammissibilità delle denunce di sinistro, il cui rispetto costituisce condizione essenziale per l’accesso agli indennizzi del Fondo da parte delle imprese agricole interessate.

Il Fondo mutualistico nazionale AgriCat e il ruolo di AGRI-CAT S.r.l.

Il Fondo Mutualistico Nazionale AgriCat per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole è stato istituito dalla Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 ed è previsto dal Piano Strategico Nazionale della Politica agricola comune (PAC) 2023-2027. Il Fondo ha la finalità di riconoscere indennità agli agricoltori che subiscano danni significativi alle proprie coltivazioni a seguito di eventi meteoclimatici di natura catastrofale, quali alluvione, gelo o brina e siccità.

La misura è finanziata attraverso una dotazione complessiva stimata in circa 350 milioni di euro, derivante dai pagamenti diretti della PAC, ed è concepita come strumento strutturale di gestione del rischio a tutela del reddito agricolo.

La gestione operativa del Fondo è affidata ad AGRI-CAT S.r.l., società partecipata da ISMEA, individuata quale soggetto gestore della misura. In tale ruolo, AGRI-CAT è responsabile dell’attuazione delle disposizioni normative e regolamentari, nonché della definizione delle procedure applicative, incluse le modalità di presentazione delle denunce di sinistro, disciplinate, per la campagna 2026, dalla circolare n. 9 del 22 dicembre 2025.

La copertura del Fondo riguarda esclusivamente la produzione vegetale ed è estesa ai prodotti individuati dal Piano annuale di Gestione dei Rischi in Agricoltura (PGRA), con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026. L’intervento del Fondo è limitato ai danni catastrofali meteoclimatici, secondo i criteri e le definizioni stabiliti dal PGRA, dal Regolamento del Fondo e dalle circolari ministeriali e attuative.

In particolare, la circolare n. 9/2025 disciplina le procedure applicabili ai danni derivanti da:

  • gelo e brina;
  • siccità;
  • alluvione.

Soggetti beneficiari

Possono accedere agli indennizzi del Fondo Mutualistico Nazionale AgriCat gli imprenditori agricoli che risultino in possesso, congiuntamente, dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento.

In particolare, il beneficiario deve:

  • possedere la qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile;
  • essere iscritto al Registro delle imprese o all’Anagrafe delle imprese agricole della Provincia autonoma di Bolzano;
  • risultare beneficiario dei pagamenti diretti della Politica agricola comune (PAC), in quanto qualificato come agricoltore in attività ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 2021/2115;
  • essere titolare di un Fascicolo aziendale aggiornato, con particolare riferimento al piano di coltivazione e alle superfici utilizzate, elementi essenziali ai fini della determinazione della copertura del danno;
  • aver sottoscritto, nella Domanda unica PAC, la domanda di partecipazione al Fondo AgriCat e l’adesione alla copertura mutualistica.

Il mancato rispetto anche di uno solo dei requisiti sopra elencati comporta l’inammissibilità dell’accesso alle prestazioni del Fondo.

Modalità operative per la presentazione della denuncia di sinistro

Con la circolare n. 9 del 22 dicembre 2025, AGRI-CAT S.r.l. ha definito in modo puntuale le modalità operative per la presentazione delle denunce di sinistro relative agli eventi catastrofali meteoclimatici che interesseranno le produzioni agricole nel corso dell’anno 2026.

L’agricoltore che ritenga di aver subito un danno a seguito di alluvione, gelo o brina, siccità è tenuto a presentare una denuncia di sinistro al Fondo AgriCat, anche nel caso in cui abbia stipulato una polizza assicurativa agevolata con garanzie catastrofali o aderisca a un Fondo Mutualistico Locale a copertura del medesimo rischio. In tali ipotesi, la denuncia al Fondo nazionale si aggiunge e non sostituisce l’obbligo di denuncia del danno alla compagnia assicurativa o al Fondo mutualistico locale.

Durante la fase di compilazione della denuncia di sinistro sulla piattaforma AgriCat, l’agricoltore è tenuto a dichiarare l’eventuale sussistenza di una polizza assicurativa agevolata o l’adesione a un Fondo Mutualistico Locale, selezionando l’apposito flag previsto nel format di denuncia, con riferimento allo stesso prodotto oggetto di richiesta di indennizzo al Fondo nazionale.

La denuncia di sinistro deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, mediante la piattaforma MyAgriCat, integrata nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e accessibile tramite i portali:

  • www.fondoagricat.it
  • www.sian.it
ATTENZIONE: Non sono ammesse modalità di presentazione alternative rispetto a quelle espressamente previste dalla circolare. Le denunce trasmesse con procedure difformi sono considerate inammissibili e non vengono prese in esame dal Fondo.

L’accesso alla piattaforma MyAgriCat è consentito ai soggetti preventivamente registrati nel SIAN, utilizzando le medesime credenziali di accesso, senza necessità di effettuare una nuova registrazione.

La denuncia può essere presentata:

  • direttamente dall’agricoltore, mediante accesso autonomo alla piattaforma;
  • tramite un Centro di Assistenza Agricola (CAA), qualora l’agricoltore abbia conferito allo stesso apposito mandato con rappresentanza per la gestione del fascicolo aziendale.

In entrambi i casi, al termine della procedura il sistema rilascia una ricevuta di avvenuta presentazione della denuncia, generata dal SIAN, che costituisce prova formale dell’adempimento.

Termini per la presentazione della denuncia di sinistro

La circolare n. 9 del 22 dicembre 2025 stabilisce in modo espresso i termini entro i quali la denuncia di sinistro deve essere presentata, prevedendo condizioni stringenti a pena di inammissibilità.

Le denunce di sinistro possono essere presentate per eventi catastrofali meteoclimatici verificatisi nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026. In ogni caso, la denuncia deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla data di accadimento dell’evento (Date of Loss – DOL).

Il rispetto di tale termine costituisce condizione essenziale di ammissibilità della richiesta di indennizzo. La presentazione oltre il termine di 30 giorni comporta l’esclusione automatica della domanda, salvo il ricorrere di comprovati casi di forza maggiore, che devono essere adeguatamente documentati secondo le modalità previste dal Regolamento del Fondo e dalle circolari attuative.

NOTA BENE: La circolare disciplina, inoltre, la possibilità di ritiro della denuncia di sinistro, che può essere effettuato dall’imprenditore agricolo tramite le funzionalità rese disponibili da AGRI-CAT entro e non oltre il 31 dicembre 2026. Il ritiro della denuncia equivale a rinuncia espressa a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti del Fondo AgriCat.

Contenuto della denuncia di sinistro e soglia minima di danno

La denuncia di sinistro presentata al Fondo Mutualistico Nazionale AgriCat deve contenere tutte le informazioni necessarie alla corretta istruttoria della domanda e alla successiva valutazione del danno.

In particolare, l’agricoltore è tenuto a indicare:

  • la tipologia di evento catastrofale (alluvione, gelo o brina, siccità);
  • la data di accadimento dell’evento;
  • i prodotti agricoli colpiti;
  • gli appezzamenti interessati dal danno;
  • l’eventuale sussistenza di una polizza assicurativa agevolata con garanzie catastrofali o l’adesione a un Fondo Mutualistico Locale a valere sui medesimi prodotti, da segnalare tramite l’apposito flag previsto nel format di denuncia.

Condizione imprescindibile per l’accesso all’indennizzo è il superamento della soglia minima di danno, fissata in misura superiore al 20% della produzione media storica dell’azienda agricola.
La produzione media è calcolata:

  • sui tre anni precedenti, oppure
  • sui cinque anni precedenti, escludendo l’anno con la produzione più elevata e quello con la produzione più bassa.

La verifica del superamento della soglia e la quantificazione del danno avvengono secondo le modalità stabilite dal Piano annuale di Gestione dei Rischi in Agricoltura (PGRA), dal Regolamento del Fondo e dalle circolari ministeriali e di AGRI-CAT, tenendo conto dell’eventuale presenza di coperture assicurative o mutualistiche.

Calcolo dell’indennizzo

La circolare AGRI-CAT definisce criteri differenziati per il calcolo dell’indennizzo a carico del Fondo Mutualistico Nazionale AgriCat, in funzione della presenza di coperture assicurative o mutualistiche.

Per gli agricoltori assicurati con polizza agevolata a garanzie catastrofali (polizza CAT) o aderenti a un Fondo Mutualistico Locale, il superamento della soglia minima di danno del 20% è accertato dal perito assicurativo secondo le regole del Piano annuale di Gestione dei Rischi in Agricoltura (PGRA). In tali casi, il Fondo utilizza la medesima percentuale di danno individuale risultante dal bollettino di perizia assicurativa.

Per gli agricoltori non assicurati, la verifica della soglia del 20% e la stima del danno indennizzabile sono effettuate sulla base di una percentuale di danno medio ponderato areale, determinata da AGRI-CAT S.r.l. mediante perizie campionarie su aree omogenee, tenendo conto anche degli esiti delle perizie assicurative disponibili.

La quantificazione dell’indennizzo avviene applicando le condizioni previste dal PGRA 2026, dal Regolamento del Fondo e dalle circolari applicative. Le verifiche di sovracompensazione sono svolte da AGEA, ai sensi dell’articolo 1, comma 517, della Legge n. 234/2021, come modificato dal Decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2023.

Calcolo del danno d’area

Il danno d’area è determinato come media aritmetica ponderata delle percentuali di danno rilevate dal Fondo e dalle perizie assicurative e mutualistiche, ed è utilizzato in particolare per la stima dei danni delle aziende non coperte da polizze CAT.

Il calcolo tiene conto di:

  • area omogenea interessata;
  • tipologia di evento e data di accadimento;
  • gruppo di produzioni vegetali (Allegato 1 del PGRA);
  • prodotti dichiarati (Allegato 2 del PGRA).

Sono previsti criteri specifici in funzione dell’evento:

  • siccità, sulla base delle classi di indice SPEI-3;
  • gelo e brina, in relazione alle classi di temperatura, con tolleranza di 1 °C;
  • alluvione, considerando tempo di sommersione e profondità delle acque.
NOTA BENE: Il danno riconosciuto è calcolato per singolo prodotto e area omogenea. Qualora una parcella ricada in più classi di danno, l’importo è determinato sommando i valori calcolati per ciascuna classe in proporzione alle superfici interessate.
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