Fallimento. Decide il giudice tributario sull’eccezione di prescrizione del credito sollevata dal curatore

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Fallimento. Decide il giudice tributario sull’eccezione di prescrizione del credito sollevata dal curatore

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione sono intervenute su un interessante caso affermando un importante principio in materia di competenza tributaria.

Il Tribunale ha ammesso al passivo un credito tributario non riconoscendo la giurisdizione tributaria  

Nel caso sottoposto alla Corte di cassazione, il Tribunale aveva ammesso al passivo fallimentare un credito tributario respingendo l’eccezione di difetto di giurisdizione a conoscere dell’eccezione, sollevata dal curatore fallimentare, di prescrizione dei crediti tributari dopo la notifica della cartella.

Sul punto la ricorrente società ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, Dlgs 546/1992 per il quale spetta al giudice tributario, quale organo fornito di giurisdizione sull’obbligazione tributaria, disporre sull’eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell’obbligazione stessa.

Cassazione: la decisione spetta al giudice tributario

Condivide quanto argomentato dalla ricorrente la Corte di cassazione, a Sezione Unite, con sentenza n. 14648 del 13 giugno 2017, rammentando che spetta al giudice tributario la competenza per tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresa ogni questione relativa all’an e/o al quantum del tributo. Così, anche l’eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell’obbligazione tributaria, deve essere posta nelle mani del giudice che ha giurisdizione in merito alla detta obbligazione.

In conclusione, viene espresso il seguente principio di diritto: “Ove in sede di ammissione al passivo sia eccepita dal curatore la prescrizione dei crediti tributari successivamente alla notifica della cartella di pagamento, la giurisdizione sulla controversia spetta al giudice tributario, da ciò conseguendo in sede fallimentare l’ammissione con riserva del credito in oggetto”.

La controversia è così rinviata ad altro tribunale che dovrà attenersi al principio di diritto espresso e decidere sulle spese del giudizio.

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