Fatturazione elettronica forfetari, nuove specifiche tecniche per le deleghe

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Fatturazione elettronica forfetari, nuove specifiche tecniche per le deleghe

Aggiornate dall’Agenzia delle Entrate le specifiche tecniche per l’attivazione delle deleghe agli intermediari, finalizzate all’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica messi a disposizione dall’Agenzia, per conto dei deleganti.

Con il provvedimento n. 373040 del 17 ottobre 2023, il Direttore delle Entrate Ruffini modifica il precedente documento agenziale del 5 novembre 2018 concernente “Modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica”, e successive modificazioni.

Vediamo quali sono le principali modifiche apportate alle specifiche tecniche per la comunicazione telematica contenente i dati essenziali per l’attivazione delle deleghe.

LdB 2018, obbligo di fatturazione elettronica

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica, dal 1° gennaio 2019, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti in Italia.

NOTA BENE: L’obbligo riguarda sia le operazioni tra soggetti Iva, sia le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso un consumatore finale.

Considerata la vasta platea dei soggetti coinvolti nel processo di fatturazione elettronica e gli ingenti volumi di fatture previsti, sono state poste in essere iniziative volte ad agevolare il conferimento delle deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.

ATTENZIONE: E’ stata attivata una procedura per consentire una spedita ed efficace acquisizione e gestione delle deleghe.

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 5 novembre 2018, e successive modificazioni, ha disciplinato le modalità per consentire il conferimento o la revoca delle deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica.

Nello specifico, il provvedimento n. 291241/2018 ha previsto che l’attivazione delle deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica fosse subordinata al positivo esito della verifica in ordine agli elementi di riscontro contenuti nella dichiarazione IVA presentata dal delegantenell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega”.

In pratica, è stata introdotta la possibilità di inviare, da parte dei soggetti che possono autenticare la sottoscrizione della delega, tramite posta elettronica certificata, un file contenente gli elementi essenziali delle deleghe conferite, nonché la copia delle deleghe cartacee, che gli stessi sono tenuti ad acquisire preventivamente, debitamente compilate e sottoscritte e a conservarle, in originale, al fine di consentire gli opportuni controlli da parte dell’Agenzia delle entrate.

NOTA BENE: In questo modo, si è reso disponibile un servizio che evita la necessità di recarsi presso un ufficio territoriale anche nel caso di soggetti deleganti per i quali non è possibile la verifica degli elementi di riscontro sopra richiamati, in quanto non hanno presentato una dichiarazione IVA nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega.

Fatturazione elettronica estesa anche ai forfetari

Il Dl 30 aprile 2022, n. 36 ha ampliato il perimetro degli operatori economici obbligati alla trasmissione di e-fatture via SdI.

In primo luogo, sono stati ricompresi - dal 1° luglio 2022 - anche i soggetti in regime di franchigia che nel 2021 hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro.

Dal 1° gennaio 2024, invece, l’estensione dell’obbligo di e-fattura riguarderà tutti i soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio nazionale, a prescindere dal regime fiscale adottato, compresi dunque anche i forfetari.

Dato che i soggetti in regime di franchigia e i forfetari non presentano la dichiarazione annuale IVA, si è avvertita la necessità - in assenza del relativo obbligo - di aggiornare le modalità di conferimento e di revoca delle deleghe agli intermediari.

Fatturazione elettronica, semplificata l’attivazione delle deleghe

A seguito dell’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica ai forfetari, disposta dal Dl n. 36/2022, in assenza della dichiarazione Iva, l’Agenzia ha dovuto pensare a nuovi elementi di riscontro per l’attivazione delle deleghe.

Proprio per questo motivo, con il provvedimento n. 373040/2023, è stato disposto che per attivare la delega a utilizzare i servizi di fatturazione elettronica per conto dei soggetti non tenuti a presentare la dichiarazione Iva, perché in regime forfetario o minimo, l’intermediario delegato è tenuto a inviare all’agenzia delle Entrate una comunicazione telematica con alcuni dei dati contenuti nella dichiarazione dei redditi nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega.

In particolare, è specificato nel nuovo provvedimento che gli elementi di riscontro necessari a garantire l’effettivo conferimento della delega all’intermediario, sono:

  • l’importo del reddito lordo complessivo e l’importo corrispondente al reddito soggetto ad imposta sostitutiva indicati nel quadro LM;
  • l’importo corrispondente al reddito complessivo.

Per tali ragioni sono, di conseguenza, aggiornate le specifiche tecniche per la comunicazione telematica contenente i dati essenziali per l’attivazione delle deleghe.

ATTENZIONE: Per i soggetti deleganti per i quali non risulta presentata né una dichiarazione IVA né una dichiarazione dei redditi nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega, l’invio del modulo di attivazione delle deleghe:

  • può essere presentato dal delegante presso un qualsiasi ufficio territoriale o utilizzando specifiche funzionalità presenti nell’area riservata del portale «Fatture e corrispettivi»;
  • in alternativa, può essere presentata delega a mezzo Pec unitamente alle copie dei documenti di identità dei sottoscrittori stessi, dichiarazione sostitutiva e conservando gli originali dei moduli per dieci anni.
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