Ferie dannose, il datore di lavoro risarcito dai dipendenti

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 18166 del 26 luglio 2013, ha stabilito il risarcimento danni da parte dei dipendenti per mancati introiti in favore di un ristoratore.

La pecca dei lavoratori è stata di chiudere in un periodo di punta - luglio e agosto - il ristorante pizzeria, senza comunicarlo al proprietario, per andare in ferie.

L'imprenditore, data la crisi economica in cui versava la pizzeria, aveva deciso di chiudere definitivamente il locale e di licenziare per giustificato motivo oggettivo tutti i dipendenti. Il ricorso dei lavoratori ha, di contro, visto la richiesta danni del ristoratore.

La Cassazione ha stabilito la debenza del risarcimento danni e la legittimità del licenziamento.

Viene ricordato che “l’esatta determinazione del periodo di ferie, presupponendo una valutazione comparativa di diverse esigenze, spetta unicamente all’imprenditore quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell’impresa”. Il lavoratore può solo indicare il periodo in cui vorrebbe andare in ferie.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 5 – Niente “autogestione” delle ferie - Rossi

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