Fermo pesca 2023: come chiedere l’indennità giornaliera
Pubblicato il 21 novembre 2023
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Ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca è concessa, per l’anno 2023, un’indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di trenta euro nei casi di interruzione dell’attività di lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio.
Con il decreto interministeriale n. 11 del 9 ottobre 2023, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce le modalità di accesso all’indennità giornaliera omnicomprensiva per la sospensione dell’attività di pesca per l’anno 2023.
Le domande possono essere presentate a decorrere dal 2 gennaio 2024.
Vediamo di seguito i dettagli.
Indennità per misure di arresto temporaneo obbligatorio
Nei casi di sospensione dell’attività lavorativa causata da misure di arresto temporaneo obbligatorio deciso dalle autorità pubbliche, è concessa un’indennità onnicomprensiva giornaliera di trenta euro.
L’indennità per arresto temporaneo obbligatorio è ammessa se la sospensione deriva dall’applicazione di provvedimenti emanati nel corso dell’anno 2023 dall’Amministrazione centrale o da Amministrazioni competenti sul territorio, nei casi di:
- pesca con il sistema a strascico;
- pesca dei piccoli pelagici del Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico;
- pesca dei molluschi bivalvi;
- pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
- pesca del pesce alalunga nel Mediterraneo.
Indennità per misure di arresto temporaneo non obbligatorio
Nei casi di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio è concessa per l’anno 2023, un’indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di trenta euro e per massimo quaranta giorni nell’arco dell’anno. L’indennità è riconosciuta esclusivamente ai lavoratori imbarcati su unità di pesca che non hanno esercitato alcuna attività rimanendo ormeggiate e nei casi di sospensione conseguente a:
- adozione di provvedimenti delle Amministrazioni competenti sul territorio;
- indisponibilità per malattia del comandante dell’unità da pesca, certificata dall’Autorità sanitaria marittima;
- arresto o interdizione temporanei dell’attività di pesca per singole specie, conseguenti a misure disposte in ambito nazionale e dell’Unione europea;
- allerte meteomarine.
NOTA BENE: L’indennità non è riconosciuta agli armatori e ai proprietari armatori imbarcati sulla nave in quanto non si configura un rapporto di lavoro subordinato.
Modalità di accesso all’indennità fermo pesca
A decorrere dal 2 gennaio 2024, le imprese interessate possono trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale degli ammortizzatori sociali, un’istanza singola per ogni unità di pesca presente in azienda, entro e non oltre il 31 marzo 2024, esclusivamente tramite il sistema telematico “CIGSonline”, presente sul sito istituzionale.
NOTA BENE: Il pagamento dell’imposta di bollo deve essere effettuato utilizzando esclusivamente il sistema “PagoPA”. L’esito positivo della procedura di pagamento consente la trasmissione dell’istanza.
All’istanza deve essere allegata la “scheda 9 dichiarazione di avvenuto fermo”, contenente:
- i dati dell’impresa e le generalità complete del legale rappresentante;
- gli elementi identificativi dell’unità da pesca;
- l’ufficio marittimo in cui si è effettuato l’arresto temporaneo obbligatorio dell’attività;
- le cause dei singoli arresti temporanei dell’attività (obbligatorio e non obbligatorio) con l’indicazione degli estremi dei provvedimenti emanati;
- il numero totale di giorni lavorativi di arresto temporaneo;
- l’elenco dei marittimi imbarcati alla data dell’arresto temporaneo dell’attività, indicando, per ciascun marittimo i dati anagrafici e giorni di fermo effettuati;
- l’autorizzazione al trattamento dei dati riservati.
Altresì l’impresa deve allegare:
- il file denominato FPO-2023 disponibile sulla pagina web dedicata al fermo pesca, da compilare in tutti i campi, avendo cura di non apportare modifiche alla struttura della tabella;
- il modulo per la comunicazione del codice IBAN sottoscritto da ciascun lavoratore imbarcato e corredato dal documento di identità in corso di validità;
- l’eventuale dichiarazione dell’istituto di credito relativo al codice IBAN;
- la copia di un documento di identità del rappresentante aziendale in corso di validità.
ATTENZIONE: Le istanze pervenute oltre la data di scadenza del 31 marzo 2024 ovvero prive di uno degli allegati sopra descritti, saranno considerate inammissibili.
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