Figlio di due madri. Ammessa la rettifica del cognome

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Figlio di due madri. Ammessa la rettifica del cognome

Non è contraria all'ordine pubblico, la rettificazione dell’atto di nascita di un minore (già trascritto in Italia) nato da due donne coniugate all'estero, mediante fecondazione assistita.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione, prima sezione civile, accogliendo il ricorso di due cittadine italiane coniugate nel Regno Unito, che si erano viste rifiutare, per contrarietà all'ordine pubblico – dapprima dall'ufficiale di stato civile, poi dai giudici di merito – la richiesta di rettificazione del certificato di nascita del loro bambino (che recava solo il cognome della madre biologica) avuto mediante tecnica della fecondazione eterologa.

Ordine pubblico non interno, ma internazionale

Al riguardo – chiarisce la Corte Suprema – quello che i giudici sono chiamati a vagliare, onde verificare la correttezza o meno della richiesta rettifica, non è tanto l’ordine pubblico interno, quanto piuttosto quello internazionale, costituito dai principi fondamentali caratterizzanti l’atteggiamento etico – giuridico dell’ordinamento in un determinato momento storico. Non è pertanto sufficiente prendere in esame i principi della nostra Costituzione, ma occorre estendere la visuale a quelli sanciti tramite dichiarazioni o convenzioni internazionali (come la Dichiarazione Onu dei diritti dell’uomo, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la Carta dei diritti fondamentali Ue, la Convenzione Onu dei diritti del fanciullo ecc.).

Diritti di ognuno a sposarsi e formare famiglia

Ebbene, quanto ai diritti delle coppie di ugual sesso - che nella specie vanno pur indirettamente vagliati – la Corte rammenta le disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell’uomo nonché della c.d. Carta di Nizza 2000, che riconoscono, per ciascun individuo, il diritto di sposarsi e di formare una famiglia, con esplicito divieto di discriminazione che sia fondato sul sesso o sull'orientamento sessuale.

Preminente interesse del minore alla continuità affettiva

Quanto alla posizione del minore, la Corte EDU è ripetutamente intervenuta affermando la preminenza del suo interesse, da valutarsi nel caso concreto, nonché il suo diritto al riconoscimento ed alla continuità delle relazioni affettive, anche in assenza di vincoli biologici ed adottivi con gli adulti di riferimento all'interno del nucleo familiare. Sicché il concetto di ordine pubblico – si legge in numerose pronunce – non può utilizzarsi in modo automatico, senza prendere in considerazione l’interesse del minore e la relazione genitoriale, a prescindere dal legame genetico.

Nel caso di specie – conclude la Corte con sentenza n. 14878 del 15 giugno 2017 – la nascita del bambino costituì, secondo quanto dichiarato dalle ricorrenti, un progetto condiviso da queste ultime, espressione di affetto e solidarietà reciproca. Ne deriva, per quanto sopra enunciato, che la rettifica richiesta all'anagrafe (affinché il minore possa risultare figlio di entrambe le madri) non è contraria all'ordine pubblico, nella sua accezione “internazionale”.

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