Dai Consulenti del Lavoro i chiarimenti sul Bonus mamma 2024

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Dai Consulenti del Lavoro i chiarimenti sul Bonus mamma 2024

Dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro arriva la circolare n. 1 del 6 febbraio 2024, di approfondimento dell’esonero contributivo destinato alle lavoratrici madri ex articolo 1, commi compresi tra il 180 ed il 182 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024) per l’anno 2024, sulla scorta delle indicazioni operative fornite dall'INPS con la circolare n. 27 del 31 gennaio 2024..

Vediamo di seguito quali sono i requisiti e gli adempimenti ai fini della fruizione dell’esonero contributivo.

A chi spetta l’esonero

L’esonero trova applicazione sulla quota dei contributi per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a carico della lavoratrice.

Non trattandosi di un incentivo all’assunzione, l’esonero in oggetto non è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione e alla regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

L’esonero non può essere applicato ai rapporti di lavoro domestico.

Requisiti della lavoratrice

La legge di Bilancio 2024 disciplina l’esonero contributivo in favore delle lavoratrici madri:

  • con tre o più figli di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 18 anni (17 anni e 364 giorni) con un rapporto di lavoro, già instaurato o in corso di instaurazione, a tempo indeterminato nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026;
  • esclusivamente per l’anno 2024, con due figli di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 10 anni (9 anni e 364 giorni) con un rapporto di lavoro, già instaurato o in corso di instaurazione, a tempo indeterminato.

Il requisito è soddisfatto:

  • nel momento della nascita del terzo figlio (o successivo) per il periodo 2024 – 2026;
  • per il solo 2024, in via sperimentale, al momento della nascita del secondo figlio.

Rapporti di lavoro agevolabili

La  Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ricorda, con la circolare n. 1 del 6 febbraio 2024, che l’agevolazione trova applicazione anche in caso di:

  • contratto part-time a tempo indeterminato (non si riproporziona e spetta in misura piena);
  • contratto di apprendistato;
  • rapporti instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro;
  • contratto di somministrazione.

Di seguito si forniscono una serie di esempi utili per la corretta applicazione dell’esonero.

Madre con 3 figli alla data del 1° gennaio 2024 con rapporto di lavoro a tempo

indeterminato già in corso

Applicazione esonero

Dal 1° gennaio 2024

Compimento 18 anni figlio più piccolo

19 ottobre 2025

Termine applicazione esonero

ottobre 2025

 

Madre con 2 figli al 1° gennaio 2024 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato già in corso

Applicazione esonero

Dal 1° gennaio 2024

Compimento 10 anni figlio più piccolo

19 luglio 2024

Termine applicazione esonero

luglio 2024

 

Madre con 1 figlio al 1° gennaio 2024, in attesa del secondo con nascita 11 giugno 2024

Applicazione esonero

Dal 1° giugno 2024

Compimento 10 anni figlio più piccolo

oltre il 2024

Termine applicazione esonero

dicembre 2024

NOTA BENE: In caso di seconda gravidanza nel corso del 2024, se l’assunzione della lavoratrice è successiva alla data di nascita del secondo figlio, l’applicazione dell’esonero decorre dalla data di assunzione.

Madre di due figli al 1° agosto 2024, in attesa del terzo, nascita 2 marzo 2025

Applicazione esonero

Fino al dicembre 2024 (2 figli nel 2024)

No applicazione esonero

dal 1° gennaio 2025 – alla nascita del terzo figlio

Applicazione esonero

marzo 2025 (nascita del terzo figlio)

Termine applicazione esonero

31 dicembre 2026

Caratteristiche dell’esonero

Ai sensi dei commi 180-182 della legge di Bilancio 2024, lo sgravio dei due esoneri è pari al 100% dei contributi IVS a carico delle lavoratrici nel limite annuo di 3.000 euro (riparametrato su base mensile con valore massimo pari a 250 euro) e senza decurtazione dell’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero può essere riconosciuto da più datori di lavoro, al ricorrerne delle condizioni, in ipotesi di contratti contemporanei tra loro.

Con riferimento alla durata dell’esonero:

  • la misura di cui al comma 180 (lavoratrici madri di tre o più figli, di cui il più piccolo minore di diciotto anni) prevede un arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2026 con eventuale fuoriuscita anticipata dal mese successivo a quello di compimento del 18esimo anno di vita del figlio più piccolo;
  • la misura di cui al comma 181 (lavoratrici madri di almeno due figli) prevede un arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2024, con annessa fuoriuscita anticipata al compimento del decimo anno di età del secondo figlio più piccolo.

Compatibilità con altri incentivi

In via generale, l’esonero per le lavoratrici madri è compatibile con altri incentivi ed agevolazioni laddove riconosciuti nei confronti dei datori di lavoro.

Tuttavia, si specifica che il Bonus mamma è alternativo all’esonero IVS (6/7%) di cui all’art. 1 comma 15 della legge di Bilancio 2024, infatti come specificato dalla circolare INPS n. 11 del 16 gennaio 2024 sussiste una strutturale alternatività tra l’esonero IVS e l’esonero lavoratrici madri.

Per approfondire anche con una utile infografica, Esoneri IVS e lavoratrici madri: come si applicano in busta paga

NOTA BENE: È possibile fruire dell’esonero IVS dal mese successivo a quello di uscita dell’esonero per le lavoratrici madri ovvero dal mese in cui dovessero concretizzarsi le condizioni di spettanza.

Di seguito una serie di esempi:

  1. lavoratrice madre di 2 figli, il cui figlio minore compie 10 anni il 20 luglio 2024 – sussiste la possibilità di fruizione dell’esonero lavoratrici madri fino a tutto il periodo luglio 2024 e, al ricorrerne del diritto, accesso alla fruizione dell’esonero IVS di cui all’art. 1 comma 15 della legge di Bilancio a partire da agosto 2024;
  2. lavoratrice madre di 1 figlio, che diventa madre del secondo figlio in data 23 settembre 2024 – sussiste la possibilità, al ricorrerne del diritto, di fruizione dell’esonero IVS fino a tutto il mese di agosto 2024, ed accesso all’esonero lavoratrici madri a partire dal mese di settembre 2024;
  3. lavoratrice madre di 3 figli (di cui almeno uno minorenne), titolare alla data del 1° gennaio 2024 di un rapporto a tempo determinato, successivamente trasformato a tempo indeterminato dal 1° giugno 2024 – sussiste la possibilità, al ricorrerne del diritto, di fruizione dell’esonero IVS fino a tutto il mese di maggio 2024, ed accesso all’esonero lavoratrici madri a partire dal mese di giugno 2024.

Adempimenti a carico delle lavoratrici

Ai fini del diritto all’esonero contributivo, le lavoratrici devono comunicare al datore di lavoro la volontà di avvalersi della misura in argomento, rendendo noti il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli

La comunicazione può avvenire:

  • direttamente nei confronti del datore di lavoro;
  • in alternativa, tramite l’apposita piattaforma in fase di pubblicazione sul sito dell’INPS.

Adempimenti a carico del datore di lavoro

A partire dal mese di competenza febbraio 2024, i datori di lavoro devono esporre nel flusso Uniemens le lavoratrici per le quali spetta l’esonero valorizzando i campi della sezione <DenunciaIndividuale>.

I codici da utilizzare sono i seguenti.

ELA3 - “Esonero art. 1, c. 180,

L. 213/2023” (almeno 3 figli)

codice “L591” - conguaglio esonero

codice “L592” - Arretrati Esonero

ELA2 “Esonero art. 1, c. 181,

L. 213/2023” (almeno 2 figli)

codice “L593” - conguaglio esonero

codice “L594” - Arretrati Esonero

 

La restituzione dell’eventuale esonero contributivo (pari al 6/7%) già fruito potrà avvenire nei flussi Uniemens delle mensilità di competenza marzo, aprile e maggio 2024.

In tali ipotesi, per poter usufruire dell’esonero totale deve essere restituito l’importo già conguagliato con la seguente valorizzazione:

  • <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>;
  • elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore “M054” Restituzione quota 6% o “M055” Restituzione quota 7%;
  • elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore “N”;
  • elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento;
  • elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese;
  • elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato lo sgravio da restituire pari al 6% o al 7% dell’imponibile contributivo.

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