Fondo di garanzia, regole di liquidazione

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L’11 novembre 2008 l’Inps ha emesso la circolare 99 con cui ha chiarito, per via dello sviluppo del cosiddetto “terzo settore”, che le domande di intervento del Fondo di garanzia presentate dagli ex dipendenti di associazioni riconosciute, poste in liquidazione generale, saranno liquidate secondo le modalità previste in caso di datore di lavoro assoggettato alla liquidazione coatta amministrativa. La circolare precisa che nella liquidazione generale tutti gli atti, compreso lo stato passivo, che nella procura di liquidazione coatta amministrativa devono essere consegnati alla cancelleria del Tribunale, sono invece depositati presso la prefettura, ufficio territoriale del Governo, che provvede a rilasciarne copia o estratti.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 49 – Se la onlus fallisce, l’Inps paga il tfr dei dipendenti - Leonardi

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