Fondo di solidarietà per le imprese del credito

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Al fine di assicurare forme di sostegno al reddito ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale, l’articolo 3 della Legge Fornero (Legge n. 92/2012), ha stabilito che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possano stipulare accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito.

Il comma 42 del citato articolo 3, ha poi previsto che i Fondi di solidarietà di settore, già istituiti ai sensi dell'art. 2, c. 28, Legge n. 662/1996, debbano adeguarsi alle norme previste dalla riforma Fornero, per cui, in data 20 dicembre 2013, è stato stipulato un accordo sindacale nazionale tra Abi e Dircredito FD, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl Credito, Uilca e Falcri-Silcea con il quale è stato adeguato il vecchio fondo di solidarietà del personale dipendente dalle imprese del credito.

Il suddetto accordo è stato recepito con D.I. n. 83486 del 28 luglio 2014 e il fondo ha assunto la nuova denominazione di “Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito”.

L’INPS, con circolare n. 90 del 6 maggio 2015, ha illustrato:

- le caratteristiche del nuovo Fondo di solidarietà;

- gli interventi;

- le modalità di finanziamento delle prestazioni e di compilazione del flusso Uniemens.

Il finanziamento delle prestazioni

Le prestazioni del Fondo di solidarietà in questione sono finanziate dai seguenti contributi:

- contributo ordinario dello 0,20% (di cui lo 0,133% a carico del datore di lavoro e lo 0,067% a carico dei lavoratori). Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, a decorrere dal mese di maggio 2015, la contribuzione ordinaria non dovrà più essere esposta con separato codice contributivo ma sarà calcolata nell’aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;

- contributo addizionale. In caso di eventuale finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa è dovuto, altresì, un contributo a carico del datore di lavoro, determinato nella misura dell’1,50%. Il contributo è calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni;

- contributo straordinario, dovuto da parte del datore di lavoro per i lavoratori interessati dalla corresponsione degli assegni straordinari in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata;

- per le prestazioni della sezione emergenziale, è dovuto da parte del datore di lavoro un contributo il cui ammontare è pari alla metà delle prestazioni, comprensive della contribuzione correlata, deliberate dal Comitato.
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