Fondo di solidarietà Bolzano-Alto Adige: contribuzione ridotta per le micro imprese
Pubblicato il 13 novembre 2025
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L'INPS, con la circolare n. 140 del 12 novembre 2025, illustra le misure di riduzione del contributo ordinario destinato al finanziamento del Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige/Südtirol per l’anno 2026, in attuazione del D.I. 22 agosto 2023 e della deliberazione n. 15 del 12 giugno 2025 del Comitato amministratore del Fondo.
L'INPS chiarisce il quadro normativo, i requisiti e le modalità operative per l’applicazione della riduzione contributiva.
Quadro normativo
Il D.I. 22 agosto 2023 ha introdotto la possibilità di ridurre l’aliquota ordinaria dallo 0,50% fino a un massimo del 40%, a favore dei datori di lavoro con non più di 5 dipendenti medi nel semestre di riferimento, a condizione che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale (AIS) per almeno 24 mesi.
Più in dettaglio, l’art. 8, comma 1, del D.I. 22 agosto 2023 ha previsto, per tutti i datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo, l’obbligo del versamento di un contributo ordinario la cui misura varia in base al requisito dimensionale, nella misura di seguito indicata:
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0,50% di contribuzione ordinaria per i datori di lavoro che occupano mediamente, nel semestre di riferimento, fino a 5 dipendenti;
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0,80% che occupano mediamente nel semestre di riferimento, oltre i 5 dipendenti.
Sempre l’art. 8 (comma 3) prevede la possibilità di ridurre, fino alla misura massima del 40%, l’aliquota dello 0,50% a favore dei datori di lavoro che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale (AIS) per almeno 24 mesi, a fare data dal termine del periodo di fruizione del trattamento,.previa delibera del Comitato amministratore e nel rispetto dei principi di equilibrio finanziario dei Fondi.
In attuazione di tale disposto normativo, il Comitato amministratore del Fondo, con la deliberazione n. 15/2025, ha disposto la riduzione, in misura pari al 40%, dell’aliquota del contributo ordinario dello 0,50%, che si attesta alla misura dello 0,30%.
Riduzione della contribuzione ordinaria
L'INPS, alla luce del quadro normativo prima illustrato, con la circolare n. 140/2025, evidenzia che la riduzione spetta solo ai datori di lavoro che:
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occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre precedente la domanda;
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non hanno presentato domanda di AIS per almeno 24 mesi, decorrenti dal termine del precedente periodo di fruizione.
La contribuzione ordinaria – ridotta allo 0,30% – rimane resta per 2/3 a carico del datore di lavoro e per 1/3 a carico del lavoratore.
Gestione operativa: novità per il 2026
Per l’anno 2026, i datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo (matricole contraddistinte dal codice di autorizzazione (c.a.) “6P”) che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di AIS per almeno 24 mesi, a fare data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, al fine di beneficiare della riduzione del 40% dell’aliquota del contributo ordinario pari allo 0,50% saranno automaticamente identificati con il nuovo codice di autorizzazione “2Q”, che assume il nuovo significato di “Riduzione aliquota contributo ordinario FIS/Fondo di solidarietà bilaterale Bolzano-Alto Adige/Fondo attività professionali - Decreti interministeriali del 21 luglio 2022, 22 agosto 2023 e del 21 maggio 2024”.
La procedura centrale assegnerà il c.a. “2Q” dopo le verifiche sui requisiti e lo rimuoverà automaticamente qualora vengano meno i requisiti (ad es. presentazione di una nuova domanda di AIS).
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