Fondo di solidarietà del Trentino: in GU il decreto di adeguamento

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Fondo di solidarietà del Trentino: in GU il decreto di adeguamento

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024, il decreto ministerial del 15 novembre 2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riguardante l’adeguamento del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento.

Il Fondo è stato istituito con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 96077 del 1° giugno 2016.

Finalità del Fondo

Il Fondo garantisce le tutele in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro, a prescindere dalla consistenza dell’organico, appartenenti a settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per i quali non siano stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui all'art. 26 del medesimo decreto legislativo o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'art. 27 del medesimo decreto e che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Trento.

Il Fondo persegue le seguenti finalità:

  • garantire ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria;
  • garantire ai lavoratori una tutela integrativa rispetto alle prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;
  • prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
  • garantire il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore dei lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni;
  • contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi provinciali, nazionali o dell'Unione europea.

Destinatari del Fondo

Sono destinatari del Fondo i lavoratori subordinati (ivi inclusi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio) che hanno un’anzianità di lavoro effettivo di almeno trenta giorni presso l’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione.

Assegno di integrazione salariale

Nei casi di processi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, il Fondo prevede un assegno di integrazione salariale in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

ATTENZIONE: L'importo dell'assegno di integrazione salariale di cui all’articolo 7, comma 1, è pari all'integrazione salariale come previsto dall'articolo 30, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 148/2015.

L’assegno è erogato dal datore di lavoro alla fine ogni periodo di paga (l’importo sarà rimborsato al datore di lavoro o, in alternativa, conguagliato).

Finanziamento

Ai fini della copertura delle prestazioni, sono dovuti i seguenti contributi:

  • un contributo ordinario nella misura dello 0,50% per i datori che occupano mediamente fino a cinque dipendenti, rispettivamente due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, da determinare sulla retribuzione mensile ai fini previdenziali;
  • un contributo ordinario nella misura dello 0,80% per i datori che occupano mediamente oltre i cinque dipendenti, rispettivamente due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, da determinare sulla retribuzione mensile ai fini previdenziali;
  • un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro nei casi di sospensione o di riduzione di lavoro nella misura del 4% delle retribuzioni perse dal lavoratore;
  • un contributo straordinario, a carico del datore di lavoro nei casi di erogazione di assegni straordinari.

Regolarità contributiva

Si specifica che a partire dal 1° gennaio 2022, il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) è subordinato alla regolarità del versamento dell’aliquota di contribuzione ordinaria al Fondo.

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