Fondo di Tesoreria INPS, intrasferibili le quote di TFR pregresse

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Fondo di Tesoreria INPS, intrasferibili le quote di TFR pregresse

Le quote di TFR pregresse, ossia già maturate, versate dall’azienda al Fondo di Tesoreria INPS, non possono essere oggetto di trasferimento presso un fondo di previdenza complementare al quale, successivamente, il lavoratore ha scelto di aderire. Dunque, possono confluire nella previdenza complementare esclusivamente le quote di TFR che il lavoratore maturerà dal momento della nuova scelta in poi.

A specificarlo è l’INPS, con il messaggio n. 413 del 4 febbraio 2020.

Fondo di Tesoreria INPS, cosa dice la norma?

Il Fondo di Tesoreria INPS, disciplinato dall’art. 1, co. 755 della L. n. 296/2006, è un fondo che accoglie le quote di TFR, ai sensi dell’art. 2120 cod. civ., dei dipendenti del settore privato che hanno scelto di lasciare il predetto emolumento in azienda con almeno 50 lavoratori.

Il versamento mensile a tale Fondo – specifica l’INPS – soggiace a regole specifiche tra cui quella che per cui alla relativa contribuzione si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva. Il Fondo, quindi, si configura come una gestione previdenziale. Da ciò discende il “principio di indisponibilità” delle relative somme.

Fondo di Tesoreria INPS, la portabilità delle quote di TFR

In merito alla “portabilità” delle quote di TFR, l’art. 14, co. 6 del D.Lgs. n. 252/2005 prevede espressamente che “decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l'aderente ha facoltà di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica. […] In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali”.

Il legislatore, quindi, ha inteso favorire, tramite l’istituto del trasferimento delle quote di TFR accantonate, la libera circolazione delle posizioni individuali all’interno del sistema di previdenza complementare, consentendo agli iscritti a dette forme pensionistiche di scegliere liberamente il fondo di previdenza complementare di destinazione.

Fondo di Tesoreria INPS, trasferimento delle quote di TFR pregresse

Coerentemente con quanto appena affermato, l’ordinamento vigente non prevede che il lavoratore possa esercitare la facoltà di trasferire le quote di TFR pregresso dal Fondo di Tesoreria al fondo di previdenza complementare al quale, successivamente, ha scelto di aderire.

Di conseguenza, le richieste di portabilità di quote di TFR accantonate presso il Fondo di Tesoreria – contrassegnate con matricole “CA”, “1R”, “2R” e “7W”), inoltrate da parte di fondi pensione o da lavoratori, non potranno essere accolte.

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