Fondo Garanzia PMI, approvate le modifiche alle condizioni di ammissibilità

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Fondo Garanzia PMI, approvate le modifiche alle condizioni di ammissibilità

E’ stato pubblicato il decreto ministeriale 3 ottobre 2022 del MiSE, che approva le modifiche e le integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

Sono dunque valide le disposizioni operative allegate al Decreto 3 ottobre 2022 del Ministero dello sviluppo economico (in corso di pubblicazione in G.U.) con cui sono state approvate le modifiche e le integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni operative di carattere generale del Fondo di garanzia per le Pmi, adottate dal Consiglio di gestione il 27 maggio 2022.

Queste nuove disposizioni si applicheranno a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U. del comunicato MiSE relativo al Dm 3 ottobre 2022.

La finalità delle nuove disposizioni operative è quella di:

  • conferire una maggiore completezza e chiarezza alla disciplina di funzionamento del Fondo;
  • garantire una maggiore efficacia delle procedure di recupero dei crediti pubblici derivanti dalla liquidazione delle perdite a carico del Fondo, nel rispetto del principio di sana e prudente gestione.

Nella parte relativa alla “Procedura per la concessione della garanzia” si dispone che:

  • i soggetti richiedenti possono inviare al Gestore del Fondo la richiesta di ammissione alla garanzia esclusivamente attraverso l’apposita funzionalità del Portale FdG;
  • relativamente ai dati necessari ai fini del modello di valutazione, i soggetti richiedenti possono, attraverso l’apposita funzionalità del Portale FdG, acquisire i dati automaticamente da banche dati pubbliche e/o private ovvero dal Portale per le imprese;
  • alle richieste di garanzia presentate per operazioni Nuova Sabatini, operazioni finanziarie concesse a favore delle imprese femminili e delle start-up innovative è riconosciuta una priorità nell’istruttoria e nella delibera;
  • nel caso di operazioni finanziarie non ancora deliberate dal soggetto finanziatore alla data di presentazione della richiesta di ammissione, l’operazione finanziaria deve essere deliberata entro il termine improrogabile di 3 mesi dalla data di approvazione da parte del Consiglio di gestione;
  • gli istituti finanziatori, in caso di insolvenza del cliente, devono iniziare le procedure di revoca e tentare il recupero, dandone dimostrazione al fondo di garanzia.
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