Fondo salvaguardia livelli occupazionali, novità modalità di accesso

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Fondo salvaguardia livelli occupazionali, novità modalità di accesso

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022 il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che apporta alcune modifiche al precedente decreto ministeriale 29 ottobre 2020 recante la definizione dei criteri e delle modalità di gestione e di funzionamento del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa.

Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali, cos’è

Si tratta di uno strumento di sostegno alla ristrutturazione di imprese in difficoltà economico-finanziaria, alla salvaguardia occupazionale nonché alla tutela dei marchi storici.

L’articolo 43 del Dl n. 34 del 19 maggio 2020, ha istituito il "Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa”, con una dotazione di 300 milioni di euro per l’anno 2020.

Il Fondo è finalizzato alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale.

Esso opera attraverso interventi nel capitale di rischio delle imprese, effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, nonché attraverso misure di sostegno al mantenimento dei livelli occupazionali, in coordinamento con gli strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro.

I principali obiettivi del Fondo Salvaguardia Imprese sono:

  • sostenere la continuità e lo sviluppo dell’attività d’impresa;
  • ridurre gli impatti occupazionali connessi alla situazione di crisi economico-finanziaria;
  • attivare capitali privati/pubblici a sostegno dell’attuazione dei piani di ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
  • instaurare una partnership tra la proprietà/management ed INVITALIA finalizzata alla creazione di valore per tutti gli azionisti, con un piano di ristrutturazione condiviso.

Con successivo decreto del 29 ottobre 2020 sono stati definiti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo.

Fondo salvaguardia imprese, ridefinita la procedura di accesso

Con il più recente decreto ministeriale del 14 settembre 2022 sono state introdotte modifiche alle modalità operative del Fondo, al fine di:

  1. perseguire una maggiore efficacia dello strumento, anche attraverso specificazioni nella definizione dell'iter procedurale nonché l'incremento degli investimenti attuabili in favore delle imprese beneficiarie;
  2. orientare l'intervento del Fondo stesso verso situazioni di difficoltà economico-finanziaria aventi profili occupazionali maggiormente rilevanti.

In particolare, è stata ridefinita la procedura di accesso al Fondo ed è stato stabilito che:

  • l'impresa proponente trasmette al soggetto gestore, al Ministero e alla struttura per la crisi d'impresa una specifica istanza, recante, tra l'altro, indicazioni circa l'eventuale intervenuto avvio di un confronto presso la struttura per la crisi d'impresa del Ministero dello sviluppo economico, alla quale è tenuta ad allegare il programma di ristrutturazione nonché ogni ulteriore documentazione utile alla valutazione del medesimo.

Lo schema della suddetta istanza e le modalità di presentazione della medesima sono resi disponibili nel sito internet del soggetto gestore e del Ministero dello Sviluppo Economico.

NOTA BENE: L'intervento complessivo del Fondo a sostegno di ogni programma di ristrutturazione non può eccedere l'importo di 30 milioni di euro.

Il Fondo può intervenire anche in assenza del contemporaneo investimento di operatori privati indipendenti, a condizione che:

  • l'operazione sia di aumento di capitale e non preveda acquisto di quote da soci preesistenti o apporti diversi da quelli per cassa;
  • almeno uno dei soci preesistenti partecipi all'aumento di capitale con una quota del 50% dello stesso;
  • il valore della società antecedente all'aumento di capitale sia determinato mediante fairness opinion prodotta da un advisor incaricato dal Fondo, che tenga anche conto di una valutazione, effettuata sulla base di una metodologia comunemente accettata quale il tasso interno di rendimento o il valore attuale netto, del rendimento dell'investimento ovvero di una comparazione parametrica (benchmarking) dell'investimento medesimo;
  • l'operazione avvenga a condizioni di parità con gli altri investitori.
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