Frazionamenti catastali: dal 1° luglio 2025 deposito telematico a cura dell’Agenzia

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Frazionamenti catastali: dal 1° luglio 2025 deposito telematico a cura dell’Agenzia

A partire dal 1° luglio 2025, tutti i tipi di frazionamento catastale dei terreni redatti da professionisti dovranno essere depositati telematicamente presso i Comuni tramite il Portale per i Comuni, prima dell'approvazione dell'atto stesso da parte dell'Agenzia.

Sono i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 40 del 9 giugno 2025 sui nuovi obblighi introdotti dal comma 5-bis dell’art. 30 del DPR 380/2001, inserito dal D.lgs. n. 1/2024, art. 251.

Frazionamento catastale: chiarimenti richiesti

In vista della corretta predisposizione dei Tipi di frazionamento da parte dei tecnici incaricati e del rispetto dell’obbligo di trasmissione al Comune a partire dal 1° luglio 2025, sono stati sollevati quesiti:

  • sull’effettiva portata della normativa in questione, in particolare sulle categorie di atti Pregeo coinvolte;
  • sulle modalità pratiche attraverso cui i professionisti dovranno redigere le dichiarazioni sostitutive di atto notorio relative a tale trasmissione, in conformità con le recenti modifiche legislative in materia.

Quadro normativo

Per rispondere in modo adeguato a tali richieste, è necessario procedere a una preventiva analisi del quadro normativo e giuridico di riferimento, così da comprendere a fondo la logica sottostante alla norma e fornire indicazioni coerenti con il suo contenuto e con gli obiettivi perseguiti dal legislatore.

L’articolo 251 del decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024 ha introdotto il nuovo comma 5-bis all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Tale disposizione prevede che gli obblighi previsti dal comma 5 (“I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'agenzia del territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune) vengano espletati in forma digitale.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate provvede al caricamento dei tipi di frazionamento – inviati telematicamente dai professionisti incaricati – su una sezione apposita del Portale dei Comuni, prima che gli atti vengano approvati.

Nella fase iniziale di attuazione, l’Agenzia comunica l’avvenuto caricamento a ciascun Comune interessato tramite posta elettronica certificata (PEC), la cui ricevuta di consegna fa le veci della dichiarazione prevista dal comma 5. È inoltre previsto che con successivi provvedimenti, sempre adottati congiuntamente tra l’Agenzia delle Entrate e l’ANCI, possano essere definite altre modalità digitali alternative.

L’Agenzia ha reso operativo quanto disposto attraverso il provvedimento del Direttore datato 30 dicembre 2024, prot. n. 460141, che fissa al 1° luglio 2025 la data dalla quale entrerà in vigore l’obbligo del deposito telematico presso i Comuni dei tipi di frazionamento, come previsto dal citato comma 5-bis.

Nuove modalità di deposito dei frazionamenti

A partire dal 1° luglio 2025, il caricamento dei tipi di frazionamento trasmessi all’Agenzia delle Entrate dai tecnici abilitati sarà eseguito direttamente dall’Agenzia stessa, seguendo le modalità indicate nel comma 5-bis, e avverrà prima dell’approvazione degli atti. Di conseguenza, non sarà più necessario che siano i professionisti a occuparsi del deposito presso i Comuni, come previsto in precedenza.

Questa nuova regolamentazione rappresenta un cambiamento significativo rispetto al sistema adottato finora, promuovendo con forza l’utilizzo degli strumenti digitali e contribuendo a semplificare gli obblighi a carico dei professionisti e dei cittadini coinvolti nelle procedure catastali.

Aggiornamenti procedurali e nuovi obblighi per i professionisti

Dunque, l’Agenzia delle Entrate ha realizzato la nuova versione del software Pregeo 10, denominata “10.6.5 - APAG 2.15”, la cui adozione diventerà obbligatoria a partire dal 1° luglio 2025, data da cui prenderanno il via le nuove modalità telematiche di trasmissione dei frazionamenti catastali.

In parallelo, sono state sviluppate e attivate funzionalità specifiche per il Portale dei Comuni, rese disponibili dalla stessa data di pubblicazione della risoluzione n. 40/2025, per agevolare l’applicazione del nuovo processo.

Poiché l’Agenzia delle Entrate sarà responsabile del deposito telematico dei frazionamenti ricevuti, si è reso necessario rivedere il contenuto delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, previste dagli articoli 38 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che i tecnici incaricati compilano all’interno del modello unico catastale informatizzato.

NOTA BENE: Nella fase di preparazione dell’atto da inviare per via digitale all’Agenzia dal 1° luglio 2025, il professionista redattore – utilizzando la versione aggiornata Pregeo 10.6.5 – dovrà dichiarare che, in base alla tipologia di aggiornamento predisposta, l’atto è oggetto di deposito presso il Comune competente, oppure che sussistono i presupposti per l’esonero da tale obbligo.

Procedura di deposito e comunicazioni al Comune

Ecco una tabella di riepilogo.

Fase

Descrizione

Deposito dell’atto

L’Agenzia delle Entrate deposita l’atto sul Portale per i Comuni, prima dell’approvazione, se previsto dalle dichiarazioni del tecnico incaricato.

Comunicazione al Comune

La stessa Agenzia invia una PEC al Comune competente con conferma dell’avvenuto deposito.

Approvazione e archiviazione

Una volta approvato l’atto e aggiornati gli archivi, al tecnico vengono inviati:

 

- Certificati di approvazione censuaria e cartografica

 

- Copia della PEC inviata al Comune

 

- Ricevuta della consegna PEC.

Valore legale

Tutti questi documenti sono allegati all’atto geometrico, firmato digitalmente dal direttore o suo delegato, e valido come secondo originale.

Ambito di applicazione della nuova disciplina sul deposito telematico

La nuova normativa si applica esclusivamente agli atti di aggiornamento catastale trasmessi per via telematica dai professionisti all’Agenzia delle Entrate.

Solo tre tipologie di atti rientrano in questa procedura, se presentati digitalmente:

  • FR – Tipi di frazionamento,
  • FM – Atti misti (frazionamento + tipo mappale),
  • SC – Tipi mappali con stralcio di corte.

Gli altri atti di aggiornamento catastale non sono coinvolti nella nuova disciplina e continueranno a seguire le modalità tradizionali di presentazione e gestione.

ECCEZIONE: Nei rari casi in cui l’atto – pur redatto digitalmente – venga presentato su supporto informatico (es. per malfunzionamento del sistema telematico), il deposito presso il Comune resta a carico del tecnico, come previsto dal comma 5 dell’art. 30 del DPR 380/2001.

Allegati

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