Fringe benefits. Analisi e riflessi sul costo del lavoro

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Fringe benefit - “beneficio accessorio”, vale a dire un bene o un servizio (anche prodotto e/o erogato direttamente dal datore di lavoro) concesso al dipendente che ne trae un beneficio aggiuntivo rispetto alla retribuzione contrattuale – consiste in una retribuzione in natura che, per legge, è imponibile ai fini contributivi e fiscali, con le eccezioni ed i correttivi che andremo ad esaminare.

L’imponibilità fiscale e contributiva del benefit (per effetto dell’armonizzazione delle basi imponibili) è regolamentata dall’art. 51 commi 2, 3 e 4 del D.P.R. 917/86 (TUIR) e segue il principio del “valore normale”, ovvero l’imponibile si determina sulla base del prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie in regime di libera concorrenza.

Fringe benefits

Segue una disamina sui principali benefits a disposizione del datore di lavoro e sui riflessi della loro attribuzione sul costo del personale dipendente, alla luce della normativa previdenziale e fiscale attualmente vigente. Intanto, l’elenco:

1) veicoli aziendali;
2) cessione aziendale di beni o servizi;
3) fabbricati in locazione, uso o comodato;
4) opere e servizi di utilità sociale;
5) buoni acquisto presso esercizi convenzionati;
6) mensa e/o prestazioni sostitutive;
7) servizi di trasporto;
8) indumenti di lavoro;
9) polizze assicurative;
10) telefonia mobile;
11) personal computer.


1) Veicoli aziendali

Qui il benefit si configura solo nel caso di concessione al lavoratore ad uso privato (totale o parziale) di veicoli aziendali, senza rimborso (anche sotto forma di ritenuta in busta paga) al datore di lavoro delle spese e degli oneri sostenuti (es.: auto aziendale il cui utilizzo viene concesso al dipendente anche nei fine settimana).

Nel caso di uso promiscuo (per motivi di lavoro e personali) la quantificazione del benefit (beneficio in capo al lavoratore) avviene prendendo a riferimento il 30% di un importo corrispondente ad una percorrenza annua di 15.000 km, calcolato applicando il costo km di esercizio desumibile dalle tabelle ACI.

Esempio. Alfa Romeo Giulietta 1.4 turbo multiair – costo km 0,57 – benefit annuale € 2.588,93 L’imponibile convenzionale annuo così determinato, deve essere ragguagliato al numero dei giorni per i quali il veicolo viene assegnato, indipendentemente dall’effettivo utilizzo.

Esempio. In caso di assegnazione l’1/03/2014, nell’esempio di cui sopra, € 2.588,93 deve essere diviso per 365 e moltiplicato per i giorni decorrenti dall’1/03 al 31/12, pari a 306; il risultato così ottenuto, di € 2.170,45, dovrà essere diviso in 10 quote mensili di € 217,05 da far confluire nel LUL in aggiunta alla retribuzione imponibile contributiva e fiscale del mese. Il valore convenzionale annuo del benefit incide su tutti gli istituti di legge (TFR, indennità sostitutiva del preavviso, ferie, festività) e contrattuali (es.: mensilità aggiuntive), salvo patto contrario.

2) Cessione aziendale di beni o servizi

Può trattarsi di beni e servizi forniti da terzi, oppure direttamente dal datore di lavoro. Il principio generale è che non costituisce retribuzione imponibile il valore dei beni ceduti o dei servizi prestati, qualora sia complessivamente inferiore a € 258,23 nell’anno.

Se il limite viene superato, l’intero importo costituisce retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali. Se il bene viene prodotto direttamente dall’azienda, nel determinarne il valore si fa riferimento al prezzo mediamente praticato al grossista.

Se a fronte dell’attribuzione del bene, il dipendente corrisponde una somma di denaro al datore, il valore sarà pari alla differenza tra il prezzo praticato al grossista e quanto corrisposto dal dipendente.

3) Fabbricati in locazione, uso o comodato

E’ il caso in cui il datore di lavoro concede in uso, comodato o locazione un’abitazione al proprio dipendente. In questo caso occorre, in primo luogo, distinguere se l’abitazione è strumentale allo svolgimento dell’attività lavorativa (la strumentalità si rinviene, ad esempio, nel caso del custode dell’azienda o del portiere).

Se l’abitazione è strumentale, il valore normale del benefit è pari al 30% della differenza tra la rendita catastale maggiorata di tutte le spese comprese le utenze (se non a carico del dipendente utilizzatore) e quanto eventualmente corrisposto dal dipendente (anche mediante ritenuta in busta paga) per il godimento dell’abitazione.

Se l’abitazione non è strumentale, il valore normale del benefit è pari alla differenza tra la rendita catastale maggiorata di tutte le spese comprese le utenze (se non a carico del dipendente utilizzatore) e quanto eventualmente corrisposto dal dipendente (anche mediante ritenuta in busta paga) per il godimento dell’abitazione.

4) Opere e servizi di utilità sociale 

Si tratta di una vasta gamma di benefici, in natura o in denaro, che il datore di lavoro può riconoscere ai lavoratori e ai loro familiari; i principali:

a) somme, servizi e prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza di asili nido, colonie climatiche, borse di studio da parte dei familiari (coniuge, figli, anche adottivi, affiliati e affidati);

b) utilizzazione di opere o servizi concessi dal datore di lavoro per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o di culto dei dipendenti e dei loro familiari (deve trattarsi di erogazioni in natura e non in denaro).  

Con riferimento ai punti a) e b), l’esclusione da imponibilità contributiva e fiscale è subordinata alle seguenti condizioni:

1) volontarietà della spesa in capo al datore di lavoro (non deve, cioè, essere una spesa sostenuta in adempimento di un vincolo contrattuale collettivo o aziendale); (punto a)

2) concessione alla generalità dei dipendenti o a singole categorie;

3) finalità educativa, di istruzione, ricreazione, assistenza sociale o culto.

Punto (b): i servizi possono essere messi a disposizione direttamente dal datore di lavoro o avvalendosi di strutture esterne (in quest’ultimo caso, condizione indispensabile per la non imponibilità è che il dipendente sia totalmente estraneo al rapporto tra datore di lavoro e struttura esterna che eroga il servizio; in sostanza, il datore deve pagare direttamente la struttura esterna e non passare per il dipendente).

Punto (a): vi rientrano iscrizioni e rette per la frequenza di asili nido, borse di studio, rimborsi per iscrizione e frequenza scuole Primaria, Secondaria I° e II° grado, Università, Master, Conservatorio, acquisto libri scolastici, attività di pre-scuola e dopo-scuola.

Tali spese sostenute dal datore non sono gravate da oneri contributivi e fiscali e costituiscono un costo interamente deducibile dal reddito d’impresa. Il datore di lavoro deve acquisire e conservare idonea documentazione ovvero le ricevute che attestino le finalità (educative, di istruzione, ricreative ecc…) per cui le somme sono state erogate.

Nel box che segue, un esempio delle conseguenze in capo al datore di lavoro ed al lavoratore nell’ipotesi di erogazione di una retribuzione lorda annua aggiuntiva di € 1.000,00 in forma monetaria o tramite rimborso rette scolastiche:

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Retribuzione aggiuntiva di € 1.000,00 = Costo datore: 1.500,00; Lordo lavoratore: 1.000,00; Netto lavoratore: 750,00.
Rimborso rette scolastiche di € 1.000,00 = Costo datore: 1.000,00; Lordo lavoratore: 1.000,00; Netto lavoratore: 1.000,00.

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5) Buoni acquisto presso esercizi convenzionati

Si tratta di compenso in natura, di conseguenza è prevista la totale imponibilità contributiva e fiscale sulla base del criterio del valore normale.

6) Mensa e/o prestazioni sostitutive 

Occorre distinguere tra somministrazione diretta da parte del datore di lavoro, somministrazione indiretta e prestazioni sostitutive.

Somministrazione diretta: è il caso della mensa aziendale gestita direttamente dal datore; qui, è prevista l’esenzione totale contributiva e fiscale.

Somministrazione indiretta: per il tramite di pubblici esercizi (ristoranti, pizzerie, rosticcerie ecc…) con i quali il datore di lavoro ha stipulato appositi contratti; anche qui, è prevista l’esenzione totale contributiva e fiscale.

Prestazioni sostitutive:

(a) Buoni pasto: è esente nel limite di € 5,29 giornaliere (la quota che eccede è totalmente imponibile);

(b) Indennità sostitutiva: è esente nel limite di € 5,29 giornaliere (stessa considerazione del buono pasto; l’esenzione contributiva e fiscale opera per gli addetti ai cantieri edili e ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo e per gli addetti ad unità produttive ubicate in zone ove mancano servizi di ristorazione).

7) Servizi di trasporto 

Occorre distinguere tra prestazioni di servizio di trasporto collettivo svolte direttamente dal datore o tramite terzi e corresponsione di indennità sostitutiva.

• Nel primo caso, è prevista la totale esenzione contributiva e fiscale.

• Nel caso dell’indennità sostitutiva è prevista la totale imponibilità.

8) Indumenti di lavoro 

L’indumento di lavoro fornito gratuitamente dal datore di lavoro al dipendente non è imponibile contributivo e fiscale (al valore normale) qualora rappresenti un strumento necessario al lavoro e se il suo utilizzo è consigliato in relazione alla lavorazione effettuata in azienda (es.: la tuta fornita al meccanico).

9) Polizze assicurative Occorre distinguere:

a) Polizze per rischi extraprofessionali Sono ad esempio le polizze vita, sanitarie integrative (non previste dalla contrattazione collettiva), furto abitazione, RC auto in favore del lavoratore il cui premio è pagato dal datore di lavoro. Sono totalmente imponibili ai fini contributivi e fiscali.

b) Polizze per rischi professionali Ad esempio, quelle eventualmente integrative rispetto all’assicurazione Inail, sono totalmente esenti ai fini contributivi e fiscali. I premi per l’assicurazione contro la responsabilità civile pagati dal datore in favore dei propri dipendenti non costituiscono benefits e non concorrono alla formazione della base imponibile contributiva e fiscale.

10) Telefonia mobile 

E’ il caso del datore di lavoro che concede in uso, anche per ragioni private, il cellulare aziendale al dipendente. In questo caso, l'importo corrispondente al valore d'uso del telefono cellulare (traffico + canoni + tassa di concessione governativa + iva non deducibile) deve essere assoggettato per il 50% a contributi e imposte.

Quindi, si suppone che il fringe benefit per il dipendente sia pari al 50% dei costi telefonici complessivamente sostenuti, desumibili dalla bolletta telefonica. In busta paga, solitamente viene inserita una voce con la seguente dicitura: “Valore d'uso del telefono cellulare” oppure “Valore convenzionale telefono cellulare”, per un importo pari al 50% della bolletta di periodo.

11) Personal computer 

Se assegnati dal datore ai propri dipendenti e utilizzati per motivi di lavoro, non costituiscono un benefit. Se ceduti ai propri dipendenti per utilizzo personale, non costituiscono benefit se sono ceduti a prezzo di costo a condizione che siano acquistati e ceduti nello stesso esercizio.
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NOTA - Relativamente ai punti (4) e (6) dei benefit aziendali, si cita la Risoluzione dell' Agenzia delle Entrate n. 26 del 2010, ove viene ribadito per i servizi di utilità sociale (art. 51 TUIR, comma 2, lett. f; art. 100 TUIR, comma 1) che "ai fini dell’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 51, comma 2, lett. f), devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni: - la spesa deve essere sostenuta volontariamente dal datore di lavoro e non in adempimento di un vincolo contrattuale;- deve trattarsi di opere e servizi messe a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti; - tali opere e servizi devono perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale o culto.”.

L’Agenzia ha ritenuto che l’esclusione dalla tassazione operi anche nell’ipotesi in cui detti servizi siano messi a disposizione dei dipendenti tramite il ricorso a strutture esterne all’azienda.

Peraltro, affinché la disposizione dell’art. 51, comma 2, lett. f), possa tornare applicabile nell’ipotesi in cui le strutture utilizzate non siano di proprietà del datore di lavoro, il dipendente deve risultare estraneo al rapporto che intercorre tra l’azienda e l’effettivo prestatore del servizio e, in particolare, non deve risultare beneficiario dei pagamenti effettuati dalla propria azienda in relazione all’obiettivo di fornitura dei servizi medesimi."

La documentazione da conservare è costituita dalle ricevute o fatture o altra documentazione idonea attestante il servizio, rilasciate dagli istituti e il pagamento va eseguito direttamente dalla società. Tuttavia, occorre precisare che essendo tali spese sostenute "volontariamente dall'imprenditore" e destinate alla "generalità dei dipendenti", sono deducibili ai fini fiscali per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille del totale delle spese per prestazioni di lavoro dipendente dell'esercizio (art. 100, co.1, DPR 917/86).
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