Gestione pubblica, recupero dei contributi della quota dei fringe benefit

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Gestione pubblica, recupero dei contributi della quota dei fringe benefit

Con il messaggio 14 febbraio 2023, n. 674, l’Istituto Previdenziale pubblica le indicazioni operative in merito al recupero e/o restituzione dei contributi riferiti alla quota dei fringe benefit 2022, per i datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica.

Si rammenta che l’Inps, con il messaggio del 22 dicembre 2022, n. 4616, aveva già illustrato le novità in materia di welfare aziendale, adottate con i decreti Aiuti bis e Aiuti quater, e fornito le istruzioni operative per il recupero della contribuzione versata relativa ai fringe benefit in favore dei datori di lavoro privati, da effettuare nella sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens.

Ai sensi del decreto Aiuti bis e del decreto Aiuti quater si prevede l’incremento del limite massimo di esenzione (limitatamente al periodo d’imposta dell’anno 2022) e l’ampliamento delle tipologie di fringe benefit erogabili al lavoratore.

Nel periodo d’imposta 2022, ai fini della fruizione del regime di esenzione, i beni e i servizi erogati dal datore di lavoro potranno raggiungere i seguenti limiti:

  • un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina;
  • un valore di 3.000 euro per l’insieme degli altri beni e servizi.

NOTA BENE: Se, in sede di conguaglio, il valore dei beni e servizi dovesse essere inferiore alle suddette somme, il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale.

Esposizione dei dati relativi all’operazione di conguaglio - Sezione “ListaPosPA

L’Inps fornisce le istruzioni operative relative alle modalità di esposizione dei dati relativi all’operazione di conguaglio del flusso Uniemens, per i datori di lavoro che impiegano lavoratori iscritti alla Gestione pubblica.

Nei casi in cui sia necessario assoggettare a contribuzione la quota di retribuzione imponibile precedentemente omessa, o, in alternativa, si debba effettuare il recupero della quota di fringe benefit precedentemente assoggettata a contribuzione, si dovrà trasmettere, per ciascun periodo di riferimento precedentemente dichiarato, “l’elemento V1”, “Causale 5”, indicando tutti i dati giuridici ed economici, a sostituzione della denuncia già trasmessa.

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