Gestori della crisi: corso unico da 40 ore per l’iscrizione
Pubblicato il 12 marzo 2026
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Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi formativi richiesti per l’iscrizione nell’elenco dei gestori della crisi d’impresa, previsto dall’art. 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – CCII).
Con il Pronto Ordini n. 128/2025 del 6 marzo 2026, il Consiglio Nazionale ha risposto a un quesito relativo alla possibilità di acquisire i 40 crediti formativi richiesti per la formazione iniziale attraverso più corsi distinti.
Il chiarimento è rilevante per i professionisti che intendono iscriversi per la prima volta nell’elenco dei gestori della crisi.
Formazione iniziale per l’iscrizione nell’elenco dei gestori della crisi
Ai fini dell’iscrizione nell’elenco previsto dall’art. 356 CCII, gli iscritti agli ordini professionali degli:
- avvocati,
- dottori commercialisti ed esperti contabili,
- consulenti del lavoro,
devono aver frequentato un corso di perfezionamento della durata minima di 40 ore.
Il corso deve essere erogato da:
- università pubbliche o private,
oppure
- enti indicati dall’art. 4, comma 2, del DM 24 settembre 2014, n. 202, tra cui:
- camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai;
purché tali enti organizzino il corso in convenzione con un’università.
I programmi formativi devono inoltre essere conformi alle Linee guida della Scuola Superiore della Magistratura per la formazione nella materia della crisi d’impresa e dell’insolvenza, aggiornate al 1° febbraio 2023.
I 40 crediti non possono essere ottenuti con più corsi
Il chiarimento principale fornito dal CNDCEC con Pronto Ordini n. 128/2026 riguarda la modalità di acquisizione della formazione iniziale.
Secondo il Consiglio Nazionale:
- non è possibile acquisire i 40 crediti formativi tramite la frequenza di più corsi distinti, anche se conformi alle linee guida della Scuola Superiore della Magistratura;
- la formazione iniziale deve essere svolta attraverso un unico corso di perfezionamento della durata complessiva di almeno 40 ore.
Pertanto, al momento della presentazione dell’istanza:
- il corso deve essere già concluso;
- il professionista deve essere in possesso della certificazione relativa alla frequenza del corso.
Come documentare il requisito formativo
Il Ministero della Giustizia ha chiarito, nelle FAQ aggiornate al 15 ottobre 2025, che il requisito della formazione iniziale deve essere dimostrato mediante:
- certificazione dell’ente erogatore, oppure
- dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 4 del DM 75/2022.
La documentazione deve indicare in modo puntuale:
- l’università erogatrice oppure l’ente organizzatore e la relativa convenzione;
- la durata del corso e il numero di ore effettivamente frequentate;
- la conformità del programma alle linee guida della Scuola Superiore della Magistratura;
- la data di conclusione del corso o del conseguimento del titolo finale.
Aggiornamento biennale: regime diverso dalla formazione iniziale
Diversa è la disciplina prevista per la formazione continua dei professionisti già iscritti nell’elenco dei gestori della crisi.
A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, l’art. 356, comma 2, CCII stabilisce che:
- per gli iscritti agli ordini professionali la durata minima dell’aggiornamento biennale è pari a 18 ore.
A differenza della formazione iniziale, l’aggiornamento biennale:
- può essere assolto cumulando più eventi formativi, quali corsi, seminari o convegni.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha inoltre stabilito specifici criteri di equipollenza tra formazione specialistica e formazione professionale continua, resi noti con l’Informativa n. 48 del 28 marzo 2025.
Tra tali criteri è previsto che i corsi equipollenti abbiano una durata minima di 6 ore.
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