Giudizio di ottemperanza senza necessità di costituzione in mora
Pubblicato il 02 aprile 2026
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In materia di processo tributario, qualora la legge preveda un termine specifico per l’adempimento degli obblighi derivanti da una sentenza, il decorso di tale termine consente di attivare il giudizio di ottemperanza senza necessità di preventiva costituzione in mora.
In particolare, per le condanne al pagamento di somme, l’inutile decorso di novanta giorni dalla notificazione della decisione è sufficiente a integrare l’inadempimento.
Giudizio di ottemperanza e costituzione in mora: chiarimenti della Cassazione
Con la sentenza n. 7621 del 30 marzo 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata su una questione concernente il processo tributario: la necessità o meno della preventiva costituzione in mora ai fini della proponibilità del giudizio di ottemperanza ex art. 70 del d.lgs. n. 546/1992.
Il caso esaminato
Il contribuente aveva ottenuto una sentenza favorevole dalla Commissione tributaria provinciale di Caserta, che disponeva, tra l’altro, la distrazione delle spese di lite in suo favore.
A fronte dell’inerzia dell’ente impositore, nonostante la notificazione della decisione, il contribuente proponeva ricorso per ottemperanza.
La Commissione tributaria provinciale dichiarava il ricorso inammissibile, rilevando la mancata preventiva costituzione in mora dell’Amministrazione, ritenuta condizione necessaria per l’accesso al giudizio di ottemperanza in assenza di un termine legale di adempimento.
Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione.
I motivi di ricorso
Il ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione di legge, sostenendo che:
- le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente sono immediatamente esecutive;
- il sistema normativo, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 156/2015, prevede un termine legale di 90 giorni per l’adempimento;
- conseguentemente, non sarebbe necessaria la preventiva costituzione in mora;
- il giudizio di ottemperanza potrebbe essere promosso anche prima del passaggio in giudicato della sentenza.
La questione giuridica
La Corte è chiamata a risolvere il contrasto interpretativo relativo alla natura della costituzione in mora nel giudizio di ottemperanza.
In particolare, si contrappongono due orientamenti:
- Orientamento tradizionale: ritiene la costituzione in mora una condizione di proponibilità del ricorso, qualora non sia previsto un termine legale per l’adempimento;
- Orientamento evolutivo: esclude tale necessità per le sentenze immediatamente esecutive, in quanto la normativa stabilisce un termine certo (90 giorni), rendendo superflua la messa in mora.
La decisione della Corte
La Corte di Cassazione aderisce al secondo orientamento e accoglie il ricorso del contribuente.
Il ragionamento della Corte si fonda sui seguenti passaggi:
- l’art. 69 del d.lgs. n. 546/1992 stabilisce espressamente che il pagamento delle somme dovute in base alla sentenza deve avvenire entro 90 giorni dalla notificazione;
- la presenza di un termine legale di adempimento esclude l’applicazione della disciplina residuale dell’art. 70, che richiede la messa in mora solo in mancanza di tale termine;
- le sentenze tributarie sono caratterizzate da immediata esecutività, anche prima del passaggio in giudicato;
- il giudizio di ottemperanza ha natura attuativa e non meramente esecutiva, consentendo di rendere effettivo il comando giudiziale.
Il principio di diritto
Dalla decisione emerge il seguente principio:
"In conclusione, per effetto delle modifiche introdotte dalla novella di cui al d.lgs. n. 156/2015 - che si applica in virtù di quanto previsto dalla disposizione transitoria di cui all’art. 12, comma 1, d.lgs. cit., a decorrere dal 10 giugno 2016 - entrambe le disposizioni di cui agli artt. art. 68, comma 2 e art. 69, comma 5 riconoscono al contribuente, nel caso di mancata esecuzione della sentenza, la possibilità di chiedere l’ottemperanza ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 70, decorso il termine di novanta giorni, entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento a carico dell'ente impositore, senza necessità di costituzione in mora del debitore".
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