Giustizia civile, Decreto legge in Gazzetta

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E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, il Decreto-legge n. 132 del 12 settembre 2014, contenente “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile".

Arbitrato e negoziazione assistita, misure immediatamente applicabili

Il provvedimento di riforma della giustizia civile, finalizzato ad assicurare una maggiore funzionalità ed efficienza dei processi, introduce misure volte allo smaltimento delle liti, quali il procedimento arbitrale dinanzi ad un collegio di avvocati per la definizione delle cause civili pendenti dinanzi al tribunale o in grado d'appello, escluse le cause aventi ad oggetto diritti indisponibili o la materia del lavoro.

Altra novità è la negoziazione assistita dinanzi a un avvocato, consistente in un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati e che potrà essere utilizzato anche dai coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad esclusione che nei casi in cui siano presenti figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

La negoziazione, inoltre, diventa condizione di procedibilità, a partire dai novanta giorni successivi all'entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto, per le cause aventi ad oggetto risarcimento del danno da circolazione di veicoli nonché per quelle relative al pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti cinquantamila euro.

Sempre in materia di separazione e divorzio, l'articolo 12 del Decreto prevede che i coniugi possono concludere un accordo di separazione personale ovvero, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, anche dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio.

Compensazione delle spese e dichiarazioni rese al difensore

La compensazione delle spese del giudizio tra le parti sarà possibile solo in caso di soccombenza reciproca, di novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza. Questa modifica sarà applicabile per i procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione.

Ai sensi dell'articolo 14 del provvedimento le parti potranno produrre, sui fatti rilevanti ai fini del giudizio, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate al difensore, che, previa identificazione a norma dell'articolo 252, ne attesta l'autenticità.

Riduzione delle ferie dei magistrati e del periodo di sospensione feriale

Tra le altre novità, si ricorda la riduzione dei giorni di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni e la riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali che, a partire dal 2015, si avrà dal 6 al 31 agosto.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore, 14 settembre 2014 – Norme e Tributi, p. 17 - Negoziazione assistita senza spese - Sacchettini

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