Gli obblighi cadono solo sul datore “reale”

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In caso di divieto di intermediazione di manodopera o in caso di somministrazione irregolare, gli obblighi relativi alla retribuzione e quelli previdenziali gravano esclusivamente sul datore di lavoro (committente) che, di fatto, ha usufruito della prestazione. Con la sentenza n. 22910 del 26 ottobre scorso, le Sezioni unite civili della Corte di Cassazione hanno risolto un contrasto di giurisprudenza fornendo anche lo spunto per fare delle valutazioni sulle vecchie e sulle nuove norme. In altri termini, non c’è responsabilità solidale tra i due imprenditori: il Tfr, il mancato preavviso, le ferie non godute e i contributi li paga solo l’appaltante. In passato, invece, si erano sviluppati orientamenti contrastanti. Il nuovo principio, varrà solo per le cause ancora pendenti, ed appare perfettamente in linea con quanto oggi previsto dalla riforma del mercato del lavoro (legge n. 30): gli obblighi retributivi cadono solo sul datore di lavoro effettivo, che può scalare dall’eventuale debito quanto già versato dall’intermediario.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 36 – Il tfr lo paga il datore - Alberici

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