I crediti Ici del Comune godono del privilegio generale sui mobili del fallito

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Con sentenza depositata lo scorso 17 maggio, la n. 11930, le Sezioni unite civili di Cassazione hanno rigettato il ricorso presentato dal curatore del fallimento di una Srl avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano riconosciuto che l'Ente comunale, in virtù dei crediti Ici vantati nei confronti della fallita, venisse ammesso al passivo come creditore privilegiato.

Con un'interpretazione estensiva delle norme del Codice civile in materia, le Sezioni unite hanno spiegato che il privilegio generale sui mobili istituito dall'articolo 2752, Codice civile, sui crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni previsti dalla legge per la finanza locale, “deve essere riconosciuto anche per i crediti dei comuni relativi all'imposta comunale sugli immobili (Ici) introdotta dal Decreto legislativo 504 del 1992, pur se successiva e quindi non compresa tra i tributi contemplati dal Regio decreto n. 1175/1931”.

Del resto – spiegano i giudici di legittimità – questa norma, “fin dal suo testo iniziale fu strutturata in modo da non rivolgersi ad una legge specifica istitutiva della singola imposta – tanto meno coincidente con il solo T.U. Del 1931 – ma intese rinviare all'atto astrattamente generatore dell'imposizione nella sua lata eccezione onde consentire, come puntualmente rilevato nella sentenza impugnata, l'aggregazione successiva di norme ulteriori in ragione della materia considerata”.
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