I voucher alla luce del Jobs Act

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I voucher alla luce del Jobs Act

Il D.lgs. n. 81/15 (decreto attuativo del Jobs act) ha riordinato e apportato modifiche alle tipologie di contratti di lavoro esistenti, sopprimendo il contratto di collaborazione a progetto, l’associazione in partecipazione con apporto di lavoro e il job sharing. Nell’impianto così sistematizzato il Legislatore delegato interviene nuovamente sul lavoro occasionale accessorio con disposizioni volte a definire i limiti economici e temporali di gestione dei voucher, stabilendo altresì il principio di tracciabilità nell’acquisto dei buoni.

Va premesso che la ratio del lavoro accessorio è quella di regolare legalmente e dal punto di vista previdenziale le prestazioni svolte occasionalmente e di combattere quelle sacche di mercato del lavoro nero che si annidano in determinate tipologie di lavoro occasionali difficili da individuare.

Sul piano intertemporale va anzitutto chiarito che l’art. 49 comma 8 del D.lgs. n. 81 cit. prevede che “fino al 31 dicembre 2015 resta ferma la previgente disciplina per l’utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto”. Pertanto, i buoni acquistati successivamente al 26 giugno 2015 sono sottoposti alla nuova disciplina, mentre i voucher acquistati antecedentemente a tale data vengono disciplinati dalla pregressa normativa, contenuta nell’art. 70 del D.lgs. n. 276 cit. che comunque troverà applicazione fino al 31 dicembre 2015. Allo scoccare della mezzanotte e quindi con l’arrivo dell’anno nuovo i voucher in questione perderanno validità e non potranno più essere utilizzati.

L’art. 48 comma 2 del D.lgs. n. 81 cit. ribadisce che il lavoro accessorio può essere svolto in tutti i settori produttivi, compresa pertanto l’edilizia, sempre che, in quest’ultimo caso, l’attività del prestatore venga resa con il rispetto dei limiti stabiliti dal Ministero del Lavoro con parere del 14/09/2012 (cfr. articolo n. 9/2014 È applicabile la maxisanzione per il lavoro occasionale accessorio non preventivamente comunicato all’INPS? pubblicato in questa rivista il 28/03/2014) e in un contesto lavorativo che non sia stato oggetto di appalto.

Ulteriori specificazioni si rinvengono nella circostanza per cui il lavoro accessorio non appare compatibile con lo status di lavoratore subordinato se quest’ultimo risulta impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro dipendente (Ministero del Lavoro nota n. 46/2010 e INPS circolare n. 29.3.2013, n. 49). Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio resta altresì vietato, per effetto del comma 6 della medesima disposizione, nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi che verranno individuate con decreto del Ministero del Lavoro.

Il decreto, nel definire il lavoro accessorio, innalza fino a €. 7.000,00 netti l’importo dei voucher fruibile dal lavoratore, per la totalità dei committenti, nell’anno civile di riferimento. La disposizione pertanto modifica non solo il limite economico di fruizione dei voucher, che così passa da €. 5.000,00 a €. 7.000,00, ma anche l’ambito temporale entro cui tale limite va parametrato. Il periodo di riferimento viene misurato non più sull’anno solare, ma sull’anno civile che, a scanso di equivoci generati da una errata concezione dell’INPS (cfr. circolare INPS n. 176/2013), è il periodo di tempo che intercorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

In tale lasso temporale il lavoratore potrà avvalersi di buoni lavoro fino al limite massimo di €. 7.000,00 netti. Nel rispetto di tale limite ciascuno committente, sia esso imprenditore o professionista, potrà remunerare uno stesso lavoratore, mediante buoni lavori, nel limite massimo di €. 2.000,00. Il riferimento temporale per il committente deve essere sempre inteso all’anno civile. Il sistema dei voucher, nel rispetto dei limiti anzidetti, potrà essere utilizzato anche dai committenti non imprenditori con la precisazione che, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 81 cit., questi ultimi, così come i professionisti, potranno acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.

L’art. 48, comma 2, ribadisce il principio che i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito possono svolgere attività accessorie nel limite complessivo di €. 3.000,00 per anno civile. La percezione dei buoni non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio. In tale caso la previsione specifica che l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

L’art. 48, comma 3, del D.lgs. n. 81 cit. non apporta modifiche alla disciplina pregressa sull’utilizzo dei buoni nel settore dell’agricoltura, per il quale comunque trova applicazione il nuovo limite economico di €. 7.000.00. Il carattere invariato della normativa porta a ritenere tuttora vigente la prospettazione suggerita dal Ministero del Lavoro con circolare n. 3 del 2014, secondo cui il limite di €. 2.000,00 previsto per i committenti non trova applicazione in agricoltura, stante la specialità di quest’ultimo settore.

Tutti i compensi testé citati sono:

  1. annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;

  2. esenti da qualsiasi imposizione fiscale;

  3. computati per i soggetti extracomunitari ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Per quanto riguarda le modalità di acquisto l’art. 49 comma 1 stabilisce che i committenti imprenditori o professionisti possano acquistare i buoni esclusivamente attraverso modalità telematiche.

I buoni in tal modo sono numerati progressivamente, datati e hanno una valenza oraria con valore nominale fissato mediante decreto del Ministro del Lavoro. Nelle more dell’emanazione del decreto il valore del buono viene stabilito in €. 10,00, mentre nel settore agricolo tale valore è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Altra novità di rilievo è rappresentata dall’introduzione per previsione di legge (e non più di circolare - cfr. art. 9/2014) dell’obbligo di comunicare, prima dell’inizio della prestazione, alla Direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore accessorio, indicando, altresì, il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi (art. 49 comma 3 del D.lgs. n. 81 cit.).

Pertanto anche per il lavoro accessorio è stato introdotto il principio della comunicazione preventiva, applicabile per la generalità dei rapporti di lavoro. Il Ministero del Lavoro con nota prot. n. 3337 del 25 giugno 2015, ha chiarito che, nelle more dell’attivazione delle relative procedure telematiche, la comunicazione in questione, per il momento, dovrà essere effettuata agli Istituti previdenziali secondo le attuali procedure.

La regola che stabilisce l’obbligo della comunicazione preventiva del rapporto risponde senz’altro a esigenze di certezza e di semplificazione. Desta tuttavia perplessità la scelta del destinatario della comunicazione. Sarebbe stato forse preferibile convogliare tutte le comunicazioni preventive, relative a qualsiasi tipologia di rapporto o di prestazione, in un’unica banca dati (in tale caso rappresentata dal C.O.). Invece in tale ambito permangono diversità che il decreto attuativo sulla semplificazione di prossima emanazione non ha soppresso, atteso che (solo per citarne alcuni) per i soci lavoratori, i collaboratori familiari, i lavoratori domestici, le prestazioni giornaliere dei lavoratori a chiamata, vigono canali differenziati di comunicazioni.

Il Legislatore delegato tuttavia non ha previsto alcuna sanzione per l’eventuale inadempimento dell’obbligo di comunicazione preventiva stabilita per il lavoro accessorio. Rimane pertanto aperta la tematica sull’applicazione o meno della maxisanzione per lavoro nero.

Ebbene, in sede di stesura del decreto, era stato previsto che il lavoro accessorio potesse essere svolto in forma sia autonoma sia subordinata e ciò sul presupposto che tale tipologia non rappresenta un tertium genus rispetto al lavoro autonomo o subordinato. Siffatte modalità di svolgimento del rapporto come osserva la S.C. costituiscono le uniche alternative entro cui può spiegarsi l’attività umana (cfr. recentemente Cass. civ. Sez. lavoro, 02/05/2012, n. 6643, in tale senso anche la giurisprudenza amministrativa e di merito per cui rispettivamente T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 15/09/2014, n. 1556; Trib. Milano Sez. lavoro, 11/07/2014).

Il D.lgs. n. 81 cit. ha soppresso la specificazione testé riportata, ma, a parere degli scriventi, tale intervento correttivo non incide in alcun modo sul portato del principio di effettività che informa le modalità di svolgimento del lavoro ai fini della qualificazione dei rapporti di lavoro.

Ne segue pertanto che l’applicazione della maxisanzione non può costituire effetto consequenziale all’omessa comunicazione preventiva prevista per il lavoro accessorio, essendo a tal fine essenziale che vengano accertati i requisiti della subordinazione nello svolgimento del rapporto (per una digressione più approfondita sul tema sia consentito rinviare all’articolo n. 32/2014 Comunicazione voucher in corso di accesso: è applicabile la maxisanzione? del 21/11/2014 pubblicato in questa rivista).

Medesime conclusioni si possono prospettare anche laddove la prestazione venga eseguita oltre i limiti economici previsti dall’art. 48 D.lgs. n. 81 cit. atteso che la riqualificazione del rapporto in via autonoma o subordinata dipende dalle modalità effettuali di svolgimento del rapporto.

Ciononostante è prevedibile, per ragioni più che altro antielusive, che il Ministero del Lavoro confermi il proprio orientamento espresso con circolare n. 4 del 2013 e nota del 12.07.2013, prot. 37/12695 per cui da un lato vada applicata la maxisanzione nei confronti del lavoratori accessori per i quali sia stata omessa la comunicazione preventiva, dall’altro lato si proceda a riqualificare (senza maxisanzione) il rapporto in forma subordinata al superamento dei limiti economici di cui all’art. 48 D.lgs. n. 81 cit..

Da ultimo, ma non per ultimo va evidenziato che il termine di validità dei voucher, in relazione ai quali è stata effettuata la comunicazione preventiva, è stato contenuto in trenta giorni, decorsi i quali gli stessi non potranno più essere utilizzati, pena, secondo la prospettazione ministeriale, la riqualificazione del rapporto in forma subordinata e l’applicazione della maxisanzione per assenza di titolo legittimante non preventivamente comunicato (cfr. Ministero del Lavoro circolare n. 4 del 2013).

Sempre il Ministero del Lavoro ha osservato a più riprese che ai fini qualificatori del rapporto è essenziale unicamente che la prestazione del lavoratore non superi la soglia economica stabilita ex lege e ciò indipendentemente dal lasso temporale più o meno lungo entro cui tale prestazione venga eseguita (cfr. Ministero del Lavoro nota del 22.4.2013, prot. n. 37/0007258 e circolare n. 35/2013). Da tale prospettazione consegue che, entro i limiti economici stabiliti dall’art. 48 D.lgs. n. 81 cit., lo stesso committente ogni 30 giorni potrà comunicare e conseguentemente acquistare voucher da consegnare al medesimo lavoratore, con la conseguenza che la prestazione di quest’ultimo potrà essere svolta anche tutti i giorni per un’ora al giorno senza perdere il requisito dell’accessorietà.

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