Il danno trova criteri certi

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Le nuove regole del Testo unico ambientale – Dlgs 152/2006 – rivedono l’intera disciplina del danno ambientale (articolo 318). Il Testo unico recepisce la direttiva 2004/35/CE, innestandola nel sistema previdente e si caratterizza per la definizione di danno ambientale (che non era presente nella legge del 1986) e per l’espressa limitazione, conformemente alla direttiva, al danno alle specie ed habitat protetti, alle acque e al terreno. Ancora, si caratterizza per: l’introduzione di meccanismi di attuazione del principio di precauzione di derivazione comunitaria incentrati sull’autocontrollo dell’operatore e sul ruolo di controllo del ministro dell’Ambiente; l’attribuzione a questi di un ruolo centrale nell’attuazione della tutela contro il danno ambientale, tanto nella fase preventiva quanto in quella ripristinatoria e risarcitoria; il parallelo ridimensionamento del ruolo degli enti locali, cui è attribuita la sola facoltà di sollecitare l’intervento statale e di ricorrere in ipotesi di inerzie od omissioni.              

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