Il datore di lavoro più respingere la disponibilità dell'agente di commercio dimissionario di lavorare durante il preavviso

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Rilevante pronuncia dei magistrati di cassazione in tema di dimissioni dell'agente di commercio con periodo di preavviso. La sezione lavoro, con l’ordinanza 25902 del 21 dicembre 2010, ha affermato che non sussiste il diritto dell’agente di commercio dimissionario a continuare nello svolgimento del rapporto di lavoro, durante il periodo di preavviso.

La Corte ha quindi respinto il ricorso presentato da un'agente di commercio per ottenere il pagamento del periodo di preavviso. Nei fatti, l'agente aveva comunicato di voler cessare il contratto di lavoro, dando la disponibilità di proseguire l'attività durante il periodo di preavviso; ma il datore di lavoro ha rinunciato alla prestazione offerta ritenendo concluso con effetti immediati il contratto lavorativo.

Per la Corte di legittimità deve essere applicato l'art. 9, comma 6, del Ccnl apposito il quale consente, a chi subisce il recesso, di rinunciare al periodo di preavviso ed il recedente non può opporsi a tale decisione. Su chi riceve le dimissioni incombe solo l'onere di comunicare, entro 30 giorni, la rinuncia al preavviso. La parte che recede, pertanto, non ha nessun diritto a lavorare durante il periodo di preavviso.
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