Il difensore aderisce allo sciopero? Va rinviata anche l’udienza camerale sul sequestro

Pubblicato il



Il difensore aderisce allo sciopero? Va rinviata anche l’udienza camerale sul sequestro

In tema di dichiarazione di adesione del difensore alla iniziativa dell'astensione dalla partecipazione alle udienze penali, legittimamente proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, la mancata concessione, da parte del giudice, del rinvio della trattazione dell'udienza camerale, in presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dall'avvocato nelle forme e nei termini previsti, determina una nullità per la mancata assistenza dell'imputato.

Nullità, questa, che può avere natura assoluta, se si tratti di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore, ovvero natura intermedia negli altri casi.

Il Codice di autoregolamentazione degli scioperi dei legali, del resto, prevede, in materia penale, che l'astensione medesima non sia consentita in riferimento all'assistenza, tra gli altri atti, alle udienze di convalida afferenti misure cautelari, ma non specifica se debbano intendersi anche quelle reali oltre che quelle personali.

Principi sanciti dalla Cassazione

E’ quanto pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, per come ribadito dalla Cassazione nel testo della sentenza n. 266 del 9 gennaio 2018.

Nel dettaglio, è stata annullata l’ordinanza del Tribunale del riesame con cui, nell’ambito di un procedimento inerente una misura cautelare reale, era stata rigettata la richiesta di rinvio di un’udienza camerale a partecipazione non necessaria, formulata dal difensore in considerazione dell’adesione del medesimo all'astensione proclamata dall'UCPI. Il rigetto era motivato sulla base dell’assunto secondo cui, nella specie, l'astensione non era consentita in quanto il procedimento era relativo a misura cautelare, ancorché reale.

Ribaltando questa interpretazione, la Suprema corte ha sottolineato che, nel caso in esame, si trattava di una ipotesi di "altra nullità di ordine generale", oggetto della disciplina dell'articolo 180 c.p.p.

Attesa l'assenza dei difensori all'udienza camerale, infatti, il rigetto della richiesta di rinvio aveva determinato una nullità di ordine generale e a regime intermedio, che andava eccepita, come era avvenuto, nella prima occasione processuale utile per il difensore, ossia in sede di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza de qua.

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito