Il diritto di accesso va garantito anche se la domanda è imprecisa

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Con sentenza n. 4068 depositata lo scorso 25 giugno 2010, il Consiglio di stato ha accolto l'appello presentato da una Srl contro il provvedimento con cui il Tar del Lazio aveva dichiarato inammissibile l’istanza proposta al Presidente della sezione, e volta ad accertare l’illegittimità del diniego implicito di accesso opposto dalla Regione Lazio nei confronti dell’istanza diretta ad ottenere copia della documentazione e dei provvedimenti relativi al rilascio dell’autorizzazione in favore di altra società per l'espletamento del servizio di trasporto sanitario . 

Il Consiglio ha riconosciuta alla ricorrente un interesse attuale alla conoscere gli atti del procedimento sulla cui base era stata rilasciata l’autorizzazione a favore dell'altra società proprio dal momento che la stessa aveva un ricorso pendente presso lo stesso Tar avverso gli atti della gara. Inoltre – precisa il collegio amministrativo – l’accesso, nella specie, era da considerarsi legittimo in quanto non rivolto a verificare genericamentel’operato dell’Amministrazione ma a stabilire la legittimità della indicata procedura di gara. 

Nel caso di specie – continua il Consiglio – anche se la domanda di accesso era imprecisa in quanto non indicava gli estremi dell’autorizzazione in contestazione, la documentazione richiesta era da considerare come ben individuabile, essendo stato precisato l’anno in cui tale autorizzazione sarebbe intervenuta e, comunque, il suo accoglimento non abbisognava dell’elaborazione di atti ma l’ostensione degli atti e provvedimenti esistenti.
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