Il giudice tributario può decidere nel merito senza rinviare all'ufficio

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La Corte di cassazione, nella pronuncia del 29 dicembre scorso n. 26263, ha ritenuto non conforme a legge la sentenza emessa dalla Ctr, la quale aveva bocciato il ricorso presentato dal contribuente per ottenere la riduzione delle sanzioni applicate in sede di accertamento delle imposte in quanto era intervenuta una legislazione più favorevole.

Ribadiscono i magistrati di legittimità che il processo tributario ha natura di procedimento impugnazione-merito con ciò intendendo che il giudice tributario, se accerta l'inesattezza del provvedimento sanzionatorio, non deve limitarsi ad annullarlo bensì procedere alla rideterminazione delle sanzioni più favorevoli, senza quindi rinviare detto compito all'ufficio.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 25 – La sanzione più favorevole va applicata d'ufficio - Alberici

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