Il nuovo procedimento per l'azione di class action

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La nuova class action, pronta per il suo debutto del 1° gennaio 2010 per le violazioni verificatesi a partire dal 16 agosto 2009, è contenuta e disciplinata nell'art. 140-bis del Codice del consumo, per come modificato dall'art. 49 della legge 99/09. Sono 11 i Tribunali territorialmente competenti. Legittimato ad agire è ciascun componente della classe dei consumatori o utenti che abbia subito un danno dalla violazione dei diritti individuali.

La procedura dell'azione di classe si divide fondamentalmente in tre fasi: nel corso della prima udienza il giudice del tribunale si pronuncia, con ordinanza, sull'ammissibilità della domanda. Le cause di inammissibilità sono quattro: - manifesta infondatezza; - presenza di conflitto di interessi; - mancanza di identità dei diritti individuali tutelati; - inadeguatezza del proponente alla cura dell'interesse di classe. In questa fase il giudice decide sulle spese e dispone ampia pubblicità del giudizio di ammissibilità; nell'ordinanza sono anche stabiliti i termini della pubblicità stessa al fine di consentire la tempestiva adesione degli appartenenti alla classe oltreché i criteri di inclusione per i soggetti che chiedono l'adesione. Contro l'ordinanza di ammissibilità potrà essere presentato reclamo - che comunque non sospende la procedura - presso la Corte d'appello, entro 30 giorni dalla sua comunicazione.

La seconda fase riguarda il momento dell'adesione per i consumatori o utenti che intendano avvalersi della tutela. Ai sensi del comma 3 dell'art. 140 – bis citato, per l'adesione non è necessaria la presenza e l'assistenza di un legale. Tale atto deve contenere l'indicazione di domicilio, l'indicazione dei fatti costitutivi del diritto unitamente alla relativa documentazione.

La terza fase è quella relativa alla decisione e all'eventuale risarcimento. La sentenza che definisce il giudizio fa stato nei confronti di tutti gli aderenti mentre per i medesimi fatti e nei confronti dello stesso soggetto passivo non saranno proponibili ulteriori azioni di classe dopo la scadenza del termine per l'adesione. Le azioni proposte entro il termine di adesione, per contro, se pendenti davanti il medesimo tribunale sono riunite d'ufficio mentre in caso di pendenza innanzi a tribunali diversi, la causa adita successivamente verrà cancellata con assegnazione da parte del giudice di un termine di 60 giorni per la riassunzione davanti al primo giudice.
Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 3 – Cause identiche riunite d'ufficio in tribunale - Candidi
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 2 – L'impresa non sarà sola a risarcire i danni diffusi – Candidi
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 2 – Scatta il divieto di replica mentre il difensore resta a casa – E. Sac.

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