Il pastaio minore può riposare nei giorni feriali

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È possibile, per un adolescente assunto con contratto di apprendistato presso un’impresa artigianale addetta alla produzione di pasta fresca artigianale, con annesso punto vendita al minuto, fruire del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica, analogamente a quanto la legge vigente in materia dispone per i minori nell’ambito dei settori turistico, alberghiero e della ristorazione.

È quanto risposto dal ministero del Lavoro nell’interpello 45 del 22 dicembre 2010 ad un quesito dei Consulenti del lavoro.

In merito, si ricorda che:

- secondo la disciplina della tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti è diritto dei minori di godere del riposo settimanale per almeno due giorni, se possibile consecutivi e comprendenti la domenica;

- nella stessa disciplina è prevista un’eccezione al principio in base alla quale si stabilisce che “ai minori impiegati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo, nonché con esclusivo riferimento agli adolescenti, nei settori turistico alberghiero o della ristorazione, il riposo settimanale può essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica”;

- l’elencazione fornita dalla nota ministeriale 1/2000 non assume carattere tassativo ma risulta meramente esemplificativa, consentendo perciò di considerare passibili di disciplina derogatoria anche altre attività evidentemente assimilabili nelle modalità di espletamento a quelle ivi espressamente indicate.

La produzione di paste fresche alimentari può concentrarsi nei periodi festivi e nelle domeniche, pertanto è lecita la deroga in oggetto.
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