Il rapporto tra la cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo e il contratto di factoring

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Il rapporto tra la cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo e il contratto di factoring

Prendendo spunto dalla sentenza della Corte di Cassazione dell’8 Luglio 2015 n. 14260, è interessante indagare sul rapporto tra la “Disciplina della cessione dei crediti d’impresa” - introdotta nell’ordinamento dalla Legge n. 52 del 1991 - e le regole che governano il contratto di factoring. Ciò in quanto tale indagine può contribuire a suffragare la tesi secondo cui la disciplina speciale dell’art. 7 della citata legge è applicabile soltanto alla domanda di dichiarazione di inefficacia della cessione di crediti d’impresa verso corrispettivo e non anche alla domanda di dichiarazione di inefficacia di cessione di crediti operata per altre cause.

La sentenza della Cassazione n. 14260/2015

Secondo la S.C. la disciplina speciale dell’art. 7 della L. n. 52, in conformità alla seconda tesi, sarebbe applicabile anche per la dichiarazione di inefficacia di cessioni di crediti operate per estinguere con mezzi anormali debiti preesistenti liquidi ed esigibili, ai sensi dell’art. 67, comma 1, n. 2, l.fall. Ipotesi, questa, che suscita non poche perplessità e che occorre valutare criticamente, ripercorrendo in breve le vicende a seguito delle quali il legislatore ha varato la L. n. 52/1991 e, in particolare, la parte di essa contenente le norme di carattere fallimentare.

Prima della legge n. 52/1991

Orbene, prima dell’introduzione della L. n. 52/1991, nessuna disposizione di legge provvedeva alla regolamentazione dell’operazione del tipo dianzi descritto. In siffatta situazione di impossibile riconduzione del factoring ad uno schema contrattuale tipico, la quasi unanime dottrina, seguita senza dissonanze dalla giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, si è espressa nel senso che il factoring era figura contrattuale non legislativamente regolata, avente contenuto specifico non riconducibile ad alcuna delle fattispecie legali tipiche e nella prassi applicativa variamente strutturata in coerenza alla funzione volta per volta assegnatale dalle parti nell’esercizio della loro autonomia contrattuale.

Dopo la legge n. 52/1991

L’appartenenza del factoring alla categoria dei contratti atipici, proprio in considerazione della variabilità della causa che caratterizzava questa figura negoziale, è rimasta valida anche dopo l’entrata in vigore della L. 21 febbraio 1991, n. 52. L’obiettivo della nuova legge - come autorevole dottrina ha ritenuto - è stato, infatti, quello di superare taluni contrasti interpretativi e di agevolare così l’esercizio dell’attività di factoring, dando un fondamento normativo alla cessione in massa dei crediti futuri, prima molto discussa, ed agevolandone l’opponibilità ai terzi con strumenti alternativi a quelli codicistici. Non certo quello di introdurre una disciplina organica dell’operazione in tutta la sua complessità, essendosi limitata a disciplinare la cessione dei crediti d’impresa verso corrispettivo, che del factoring costituisce soltanto un “pezzo”, anche se essenziale e il più qualificante.

La disciplina speciale

Gli è che il legislatore, consapevole della prassi contrattuale corrente secondo cui il factor si impegnava ad accettare la cessione dei crediti o per gestirli o per acquistarli o per ottenerli in garanzia di finanziamenti, si era trovato a dover decidere:

  • se dare una disciplina legislativa che regolasse il contratto in tutti gli aspetti risultanti dai formulari tipo adottati dai factors;
  • se regolamentare le imprese di factoring;
  • e, infine, se introdurre una nuova disciplina della vicenda traslativa dei crediti del fornitore cedente, ossia della cessione dei crediti in massa, presenti o futuri che del factoring costituiva e costituisce l’elemento essenziale ed indefettibile, qualunque sia la funzione che si intende affidare al contratto.

Ha scelto di introdurre una disciplina speciale applicabile solo in presenza di determinati presupposti: 

  • soggettivi (l’essere il cedente un imprenditore e l’essere il cessionario una società o un ente, dotato di personalità giuridica, avente per oggetto sociale, tra l’altro, l’esercizio di un’attività di acquisto di crediti di impresa e la dotazione di un capitale sociale di rilevante ammontare) ed
  • oggettivi (che il contratto abbia per oggetto “la cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo”; che i crediti oggetto della cessione sorgano da contratti stipulati dal cedente nell’esercizio dell’impresa),

prevedendo così un tipo legale di cessione con causa di vendita (“la cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo”), avente per oggetto i “crediti pecuniari”, “esistenti o futuri”, cedibili “anche in massa”, sorti “da contratti stipulati dal cedente nell’esercizio dell’impresa”.

Che la voluntas legis, sia stata quella di introdurre una disciplina speciale applicabile alle cessioni di crediti pecuniari verso corrispettivo, e quindi aventi causa vendendi, risulta, infatti, inequivocabilmente da parecchie disposizioni della L. 52 del 1991, secondo cui:

  • a) la limitazione del suo ambito di ap- plicazione alla “cessione dei crediti pecuniari verso corrispettivo”, prevista dall’art. 1, n. 1;
  • b) il ricollegamento dell’opponibilità delle cessioni di cui all’art. 5 al pagamento del corrispettivo da parte del concessionario, ossia ad una obbligazione derivante da un contratto con causa vendendi;
  • c) la previsione, nell’art. 6, della revocatoria fallimentare dei pagamenti compiuti dal debitore ceduto; e il pagamento del corrispettivo della cessione da parte del cedente nell’art. 7. E, significativamente, “norma speciale”, che “si inserisce nell’ambito del disposto dell’art. 67, comma 2, l. fall.” definisce l’art. 7 della legge anche la giurisprudenza di legittimità in casi di controversia sulla dichiarazione di inefficacia avente per oggetto cessioni di crediti “verso corrispettivo”, a norma degli artt. 5 e 7 della L. 21 feb- braio 1991, n. 52.

Non è da escludere che il legislatore, seppure ne avesse avuto in origine l’intenzione, si sia astenuto di proposito dall’introdurre una disciplina organica del factoring e si sia limitato a tipizzare la figura di cessione causa vendendi in considerazione dell’enorme difficoltà di scegliere tra una disciplina unitaria dell’operazione, una disciplina articolata a seconda della causa specifica della cessione e addirittura (diversi) schemi normativi di più ampia portata.

Il factoring rimane un contratto atipico

Certo è, per opinione quasi unanime di dottrina e giurisprudenza, che il factoring è rimasto nel novero dei contratti atipici per gli aspetti non interferenti con le disposizioni contenute anche dopo l’entrata in vigore della L. n. 52 del 1991. Questa si è limitata ad operare “una tipizzazione parziale del contratto di factoring”, dettando norme speciali finalizzate alla disciplina di aspetti del contratto già oggetto di dibattito, quali:

  • la cessione dei crediti pecuniari verso corrispettivo, soggettivamente ed oggettivamente qualificata;
  • la cedibilità di crediti, anche futuri, in massa;
  • i criteri di opponibilità delle cessioni ai terzi;
  • e gli effetti del fallimento del cedente e del debitore ceduto sugli atti di disposizione compiuti in pregiudizio dei creditori.

Con la conseguenza che per le cessioni di crediti aventi causa diversa dalla causa di vendita, la disciplina del contratto di factoring è rimasta quella di prima, vale a dire quella contenuta nelle norme generali dei contratti col limite della meritevolezza degli interessi perseguiti, ai sensi degli artt. 1322 e 1323 c.c..

Quale, quindi, il rapporto tra la legge n. 52/1991 e la disciplina speciale?

E, se così è, non è azzardato ravvisare tra la disciplina del factoring relativa agli aspetti non regolati dalla L. n. 52 del 1991 e quella introdotta da quest’ultima legge un rapporto di genere a specie, tale per cui la disciplina speciale, siccome introdotta in deroga a quella generale, è sicuramente di stretta interpretazione nella parte in cui delimita l’ambito della sua applicazione alla “cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo” (art. 1, n. 1) e nella parte in cui ricollega al “pagamento del corrispettivo” il nuovo criterio di opponibilità introdotto dall’art. 5, e l’azione di rimozione dell’efficacia delle cessioni di crediti in caso di fallimento del cedente, prevista dall’art. 7.

È la soluzione - che si condivide - della delicata questione, sollevata da autorevole dottrina, quando si è interrogata sulla possibilità della legge in esame di disciplinare “la cessione dei crediti d’impresa anche quando la causa non sia una causa vendendi”, ma una delle diverse tante altre cause che in un contratto di factoring possono motivare la cessione. A parere di chi scrive, infatti, non sarebbe affatto agevole giustificare l’applicazione delle norme relative al nuovo criterio di opponibilità oppure alla dichiarazione di inefficacia delle cessioni verso corrispettivo (art. 7), nell’ipotesi di cessione di crediti causa mandati, in cui il mandatario factor non effettua alcun “pagamento di corrispettivo” oppure nel caso di cessione causa solvendi in cui il solvens non paga il corrispettivo di una contestuale cessione, ma estingue con mezzi di pagamento anormali un preesistente debito scaduto ed esigibile.

E quanto affermato dalla Cassazione n. 14260/2015?

Concludendo, convince poco il principio affermato dalla sentenza della S.C. citata, secondo cui la L. n. 52 del 1991 si applicherebbe, oltre che alle domande di dichiarazione di inefficacia di cessioni di crediti verso corrispettivo, ai sensi dell’art. 67, comma 1, l.fall., anche alle domande di dichiarazione di inefficacia di cessioni di crediti causa solvendi, proposte ai sensi dell’art. 67, comma 1, n. 2, l.fall.

La L. n. 52, siccome legge speciale di stretta interpretazione, può applicarsi soltanto alla domande di dichiarazione di inefficacia della “cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo”. Per le domande di dichiarazione di inefficacia della cessione causa solvendi o causa mandati, si applicano le appropriate norme regolatrici delle azioni revocatorie fallimentari. Ove trattasi di cessioni di crediti operate in esecuzione di un contratto di factoring, occorre, quindi, che il giudice proceda all’individuazione della causa concreta del contratto attraverso un’indagine sulla effettiva volontà delle parti, condotta su un esame approfondito di tutte le clausole contrattuali e, quindi, applichi la legge speciale n. 52 del 1991 soltanto se sulla prestazione di servizi, sempre dovuta dal Factor, lo scopo di vendita dei crediti oggetto della cessione sia prevalente su qualsiasi altro. Qualora, al contrario, risulti che la cessione sia stata effettuata per altro scopo - registrazione, contabilizzazione e riscossione dei crediti ceduti oppure cessione a scopo di pagamento con mezzi anormali di preesistenti debiti del cedente - il giudice deve decidere sulla domanda di dichiarazione di inefficacia in base alle norme sulla revocatoria fallimentare.

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