Il reddito d'allevamento è frazionato a misura del periodo d'imposta

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L'articolo 3, comma 1, del Dlgs n. 247/2005 (correttivo Ires) modifica l'articolo 56, comma 5, del Tuir, che prevede, per le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, un particolare regime forfetario di determinazione del reddito d'impresa per le attività di allevamento esercitate con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari. La modifica stabilisce che, se il periodo d'imposta è superiore o inferiore a dodici mesi, il reddito d'impresa cui ci si riferisce è ragguagliato alla durata del periodo d'imposta stesso.

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