Regime fiscale per i neo residenti in Italia
Pubblicato il 02 ottobre 2025
In questo articolo:
- Soggetti interessati
- Interpello probatorio
- Redditi agevolati
- Redditi esclusi dall'imposta sostitutiva
- Esclusione di uno o più Stati esteri
- Perfezionamento dell'opzione
- Remissione in bonis
- Modalità di esercizio dell'opzione per i familiari
- Durata, decadenza e revoca del regime
- Il versamento dell’imposta sostitutiva
- Le motivazioni alla base delle modifiche e gli aspetti critici
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Il regime fiscale agevolato per i neo-residenti in Italia - pensato soprattutto per i soggetti con redditi esteri di elevato ammontare (i cd. “Paperoni” o “HNWI” ossia “High Net Worth Individuals”), che intendono beneficiare di un sistema fiscale vantaggioso - è tornato al centro del dibattito nazionale a seguito delle recenti modifiche normative. Il regime, introdotto dalla Legge di Bilancio 2017, è stato concepito per attrarre in Italia nuovi residenti ad alto patrimonio, offrendo loro una imposizione non particolarmente pesante.
In Italia, con il D.L. n. 113/2024, l’importo dell’imposta sostitutiva è stato raddoppiato (arrivando a 200.000 euro) rispetto al precedente ammontare. Il pagamento di tale imposta sostitutiva esaurisce ogni ulteriore obbligazione tributaria in Italia sui redditi di fonte estera, derogando eccezionalmente al principio della worldwide taxation. Resta esclusa la possibilità di utilizzare eventuali crediti d’imposta per le imposte pagate all’estero. Per i redditi di fonte italiana, continuano invece ad applicarsi le regole ordinarie di tassazione.
Soggetti interessati
L'art. 24-bis del Tuir prevede un regime “opzionale” di imposizione sostitutiva dell'Irpef (e delle addizionali locali) cui possono accedere le persone fisiche (e, su richiesta, i loro familiari) che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, in relazione ai redditi prodotti all'estero.
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Art. 24-bis, comma 1 del Tuir “Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, dei redditi prodotti all'estero individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione. L'imposta sostitutiva non si applica ai redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), realizzati nei primi cinque periodi d'imposta di validità dell'opzione, che rimangono soggetti al regime ordinario di imposizione di cui all'articolo 68, comma 3. |
Pertanto, possono accedere al regime opzionale le persone fisiche che:
- trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'art. 2 co. 2 del Tuir;
- non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'art. 2 co. 2 del Tuir, per almeno nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.
Su richiesta del soggetto che esercita l'opzione, quest'ultima può essere estesa, nel corso di tutto il periodo dell'opzione, a uno o più familiari di cui all'articolo 433 del codice civile, purché soddisfino le condizioni previste per le persone fisiche. L’estensione a uno o più dei familiari riguarda più precisamente:
- coniuge o membro di un’unione civile;
- figli, anche adottivi, e, in loro assenza, il diretto ascendente;
- genitori e, in loro mancanza, l’ascendente diretto;
- gli adottanti;
- generi e nuore;
- suocero e suocera;
- fratelli e sorelle.
Interpello probatorio
Ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 3 del Tuir, l'opzione deve essere esercitata dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello "probatorio" presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia. Derogando a questa norma, il Provvedimento n. 47060/E/2017 (al punto 1.3) ha sancito la facoltà dell'interpello.
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Articolo 24-bis co. 3, del Tuir L'opzione di c,ui al comma 1 deve essere esercitata dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello presentata all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 del presente articolo ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano nell'opzione la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione. L'Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione. |
La facoltatività dell'interpello implica una valutazione sull'opportunità ad ottenere il previo avviso dell'Amministrazione finanziaria circa la sussistenza dei requisiti di accesso al regime.
Riguardo la tempistica dell'istanza di interpello, questa può essere presentata anche se il soggetto interessato non abbia ancora trasferito la residenza in Italia ma intenda conoscere preliminarmente il parere dell'amministrazione finanziaria. In tale ipotesi, l'efficacia della risposta resta subordinata all'effettivo trasferimento della residenza fiscale in Italia, da parte dell'istante, nel periodo d'imposta prospettato.
Resta inteso che la presentazione dell'interpello successivamente all'esercizio dell'opzione si risolve in una pronuncia di inammissibilità poiché il contribuente ha già ritenuto sussistenti i presupposti applicativi del regime ponendo in essere il comportamento che dà attuazione alla norma. Pertanto, chi ha ricevuto risposta “positiva” dall’Agenzia delle Entrate dovrà applicare la nuova aliquota di 200.000 euro, qualora il trasferimento della residenza sia avvenuto dopo il 10 agosto 2024.
Tale condizione potrebbe comportare alcune difficoltà applicative, sia per la complessità nell’individuare il momento esatto in cui si perfeziona la residenza civilistica, sia perché questa potrebbe non coincidere con la residenza fiscale.
Non vi sono, invece, modifiche per chi ha trasferito la residenza in Italia prima della suddetta data: per questi soggetti resta confermata l’imposta sostitutiva nella misura di 100.000 euro. Ciò vale anche nei casi in cui il contribuente non abbia ancora effettuato il versamento della prima annualità o qualora la residenza fiscale si perfezioni nel 2025, a seguito, ad esempio, del trasferimento della “dimora abituale” avvenuto tra il 3 luglio e il 10 agosto 2024.
Per i trasferimenti operati nella seconda metà del 2024, quindi, coesistono due regimi distinti:
- chi ha trasferito la residenza anagrafica entro il 10/08 continuerà a pagare 100.000 euro per ogni anno;
- chi ha trasferito la residenza anagrafica dall’11/08 la misura del tributo è raddoppiata.
Redditi agevolati
La normativa italiana non specifica espressamente le categorie reddituali soggette all’applicazione della tassazione forfettaria. Di conseguenza, nel regime dei neo-residenti rientrano tutti i redditi di fonte estera. Si tratta dei redditi esteri assoggettati ad imposta sostitutiva individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2 del Tuir, in base al quale "i redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'art. 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato".
Pertanto, sono redditi prodotti all'estero:
- i redditi fondiari derivanti da terreni e fabbricati situati all'estero;
- i redditi di capitale corrisposti da Stati esteri o da soggetti non residenti (risoluzione n. 12/E/2021);
- i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero;
- i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate all'estero mediante una base fissa;
- i redditi d'impresa derivanti da attività svolte da stabili organizzazioni all'estero;
- le plusvalenze da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società non residenti;
- i redditi diversi derivanti da attività svolte all'estero e da beni che si trovano all'estero (risoluzione n. 12/E/2021); vi rientrano anche i redditi da cessione delle valute virtuali nella misura in cui tali attività non sono depositate in un conto detenuto presso un intermediario italiano (interpello 1.8.2022 n. 397).
Si considerano, inoltre, prodotti all'estero:
- i redditi d'impresa prodotti all'estero in assenza di stabile organizzazione;
- gli interessi dei conti correnti bancari e postali;
- le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società quotate.
Oltre alle imposte sui redditi, l’applicazione del regime in esame assicura l’accesso a ulteriori vantaggi connessi, come l’esonero dei neo-residenti dal pagamento:
- dell’imposta patrimoniale sugli immobili all’estero (IVIE);
- dell’imposta patrimoniale sul valore dei prodotti finanziari detenuti all’estero (IVAFE);
- dell’imposta sul valore delle cripto-attività (IVACA);
oltre che alla mancata applicazione del tributo successorio in relazione ai beni detenuti all’estero dal contribuente principale ed eventualmente dai familiari.
È, altresì, escluso l’obbligo di compilare il quadro RW, destinato al monitoraggio fiscale degli investimenti e delle attività finanziarie all’estero. Tale esenzione conferma che l’Amministrazione non dispone di informazioni sugli asset e sui redditi esteri riconducibili al neo-residente
Redditi esclusi dall'imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva non si applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate nei primi 5 periodi d’imposta di validità dell’opzione, che rimangono soggette al regime ordinario di imposizione di cui all’articolo 68, comma 3, del Tuir. Nei casi in cui il contribuente abbia optato per il regime di imposta sostitutiva a partire dal secondo periodo di imposta di residenza fiscale, occorre computare anche il primo anno di residenza in Italia ai fini della decorrenza del suddetto quinquennio (circolare 17/E/2017, parte III, punto 2.4).
Esclusione di uno o più Stati esteri
Nel comma 5 dell'articolo 24-bis del Tuir è prevista la facoltà di escludere dalla flat tax i redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri. Il contribuente avrà, dunque, la possibilità di scegliere di assoggettare a tassazione ordinaria i redditi prodotti in determinate giurisdizioni (cd. cherry picking).
Si precisa che tale scelta deve riguardare tutti i redditi prodotti nel Paese o territorio oggetto di esclusione dall'opzione. Questa facoltà offre una maggiore flessibilità nella pianificazione fiscale internazionale, consentendo al contribuente di valutare, caso per caso, se risulti più vantaggioso applicare la flat tax ai redditi esteri oppure optare per la tassazione ordinaria, avvalendosi delle tutele convenzionali contro la doppia imposizione.
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Articolo 24-bis, co. 5, del Tuir Le persone fisiche di cui al comma 1, per sé o per uno o più dei familiari di cui al comma 6, possono manifestare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell'opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Ai fini dell'individuazione dello Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri di cui all'articolo 23. |
La scelta dei Paesi o territori da escludere dal regime di tassazione sostitutiva può essere effettuata o modificata dal contribuente anche in un momento successivo a quello di esercizio della prima opzione. Tuttavia, una tale modifica può solo essere finalizzata ad escludere dal regime dell'imposta sostitutiva ulteriori Stati o territori rispetto a quelli già individuati in sede di primo esercizio dell'opzione o in sede di successive variazioni della stessa. Così, una volta operata la scelta di esclusione dal nuovo regime di alcuni Stati o territori (con conseguenza che i redditi ivi prodotti sono soggetti alle ordinarie regole), questa non è più revocabile ma può essere modificata solo nell'ottica di ampliare il novero delle giurisdizioni nei cui confronti il regime di cui all'articolo 24-bis del Tuir non sarà applicabile.
Si precisare che il termine di 15 anni di durata del regime opzionale continua a decorrere dall'anno d'imposta in cui è stata esercitata per la prima volta l'opzione e non si "azzera" ogni qual volta viene effettuata una modifica. Diversamente, infatti, potrebbero verificarsi comportamenti elusivi atti a prorogare sine die la possibilità di usufruire del regime fiscale di favore che per espressa volontà del legislatore ha una durata temporale definita.
Per i redditi prodotti in quei Paesi o territori per i quali il contribuente non ha ritenuto di esercitare l'opzione valgono le ordinarie regole di tassazione vigenti per le persone fisiche residenti in Italia con eventuale diritto al beneficio del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, se spettante. Tuttavia, tale credito d'imposta non è in alcun modo compensabile con l'imposta sostitutiva forfettaria in esame. Inoltre, in presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni, in vigore tra l'Italia e il Paese o i Paesi i cui redditi sono stati esclusi dall'opzione, sarà riconosciuto il trattamento convenzionale; il credito sarà concesso solo se previsto nel Trattato e secondo le modalità stabilite dall'articolo 165 del Tuir.
Perfezionamento dell'opzione
Il regime fiscale di cui all’articolo 24-bis del Tuir stabilisce che la misura è attivabile su base opzionale. In particolare, l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva si “perfeziona” alternativamente attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa:
- al periodo d’imposta in cui il soggetto ha trasferito la propria residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Tuir;
- al periodo d’imposta “successivo” a quello in cui il trasferimento della residenza si è perfezionato, sempre ai sensi del medesimo art. 2, comma 2, del Tuir.
Nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati alcuni elementi essenziali, tra cui:
- l’attestazione dello status di non residente in Italia per almeno nove periodi d’imposta negli ultimi dieci;
- la giurisdizione in cui il contribuente ha avuto la residenza fiscale prima dell’efficacia dell’opzione;
- le eventuali giurisdizioni estere per le quali il contribuente intende avvalersi della facoltà di determinare i redditi di fonte estera secondo i criteri ordinari di imposizione.
Remissione in bonis
Con riferimento al termine di presentazione della dichiarazione occorre tener presente che, sulla base delle disposizioni del DPR 322/1998, per "termine di presentazione" si intende quello ordinario di presentazione del modello Redditi, a nulla rilevando il "periodo di tolleranza" di 90 giorni previsto dall'articolo 2, comma 7, del medesimo decreto secondo cui "sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo".
A questo riguardo si ricorda che qualora il contribuente abbia versato l'imposta sostitutiva entro il termine del 30 giugno e non abbia poi perfezionato l'opzione in sede dichiarativa, in virtù dell'applicazione del D.L. n. 16/2012, può operare la remissione in bonis a favore del medesimo contribuente. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto, infatti, "la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista".
Ciò significa che qualora il contribuente sia in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dall'articolo 24-bis del Tuir (il contribuente dovrà rispettare i presupposti soggettivi e oggettivi richiesti dalla norma e aver versato l'imposta dovuta) egli potrà "sanare" l'omessa indicazione dell'opzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, vale a dire entro la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta successivo.
Il contribuente sarà tenuto al pagamento della somma di 250 euro. Resta inteso che, qualora non ci si avvalga della remissione in bonis, nonostante il versamento tempestivo dell'imposta sostitutiva, l'opzione per il regime non potrà considerarsi perfezionata.
Modalità di esercizio dell'opzione per i familiari
Il comma 6 dell'articolo 24-bis del Tuir prevede che il beneficiario principale possa estendere l'opzione ad uno o più familiari purché anche essi abbiano trasferito la residenza fiscale in Italia e non siano stati residenti fiscalmente in Italia per un periodo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.
Ai fini del calcolo a ritroso del periodo dei 10 anni precedenti, rileva, come momento iniziale, l'anno di estensione dell'opzione per il singolo familiare e non quello in cui è stata esercitata per la prima volta l'opzione da parte del beneficiario principale. La facoltà di estendere ai familiari l'opzione per il nuovo regime deve essere esercitata dal contribuente principale nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui il familiare ha trasferito la sua residenza fiscale in Italia o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo (quest'ultima previsione è volta a consentire l'accesso al regime qualora l'anno di trasferimento in Italia costituisca l'unico periodo, dei dieci precedenti quello di validità dell'estensione dell'opzione, in cui il familiare non risulta essere stato residente all'estero).
Il contribuente principale indica nella sua dichiarazione dei redditi i seguenti elementi relativi al familiare o ai familiari nei cui confronti egli ha esteso l'opzione: i dati anagrafici, il codice fiscale e i relativi indirizzi di residenza in Italia, lo status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio di validità dell'opzione, la giurisdizione o le giurisdizioni in cui i familiari hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione e gli eventuali Stati o territori esteri per i quali si intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva.
Lo stesso familiare deve manifestare la volontà di fruire dell'estensione dell'opzione nella propria dichiarazione dei redditi, riferita al primo periodo d'imposta di validità dell'estensione stessa. Il familiare deve indicare, nella propria dichiarazione dei redditi, i dati identificativi del contribuente principale nonché tutti gli elementi necessari per la verifica dei presupposti per l'estensione del regime di imposta sostitutiva nei suoi confronti.
Questi elementi (specularmente a quanto precisato per chi esercita l'opzione) sono: lo status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a 9 periodi di imposta nel corso dei 10 precedenti l'inizio di validità dell'estensione dell'opzione, la giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l'ultima residenza fiscale, gli eventuali Stati o territori esteri per i quali egli intenda esercitare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, nonché i medesimi elementi richiesti nella check list che sarebbe stata allegata all'istanza di interpello, qualora questa fosse stata presentata.
Nel caso in cui il familiare si avvalga della facoltà di escludere alcuni Stati o territori esteri dall'ambito applicativo dell'imposta sostitutiva, specularmente a quanto accade per il contribuente principale, una volta operata questa scelta essa non è più revocabile, ma può essere modificata solo nell'ottica di ampliare il novero delle esclusioni.
Giova qui ribadire, pertanto, che, in sede di estensione dell'opzione ad uno o più familiari, l'indicazione delle giurisdizioni estere escluse in relazione a questi spetta al contribuente principale ed è confermata dal familiare stesso, nelle rispettive dichiarazioni dei redditi. Per quanto riguarda i periodi d'imposta successivi, invece, sarà cura del solo familiare indicare, nella propria dichiarazione, eventuali modifiche ed integrazioni.
Si ricorda, infine, che
- i redditi prodotti nelle giurisdizioni escluse saranno soggetti alle ordinarie regole di imposizione. La scelta relativa al familiare è svincolata da quella effettuata dal contribuente principale, sia in ordine agli Stati o territori in cui sono prodotti i redditi da non includere nell'ambito applicativo dell'articolo 24-bis del Tuir, sia in ordine al periodo d'imposta in cui avvalersi di tale facoltà;
- la validità dell'opzioone esercitata per i familiari decorre dall'anno d'imposta in relazione al quale viene effettuata l'estensione e cessa, salvo revoca o decadenza, allo scadere dei quindici anni decorrenti dal primo periodo di validità dell'opzione esercitata dal contribuente principale . Anche in questo caso, se il termine di quindici anni ricominciasse a decorrere ogni qual volta venga modificata l'opzione si eluderebbe il limite massimo di durata del beneficio.
Durata, decadenza e revoca del regime
Il regime opzionale ha una durata massima di 15 anni, a decorrere dal primo periodo d’imposta in cui l’opzione diviene efficace. Al termine di tale periodo, gli effetti del regime cessano automaticamente e il contribuente torna a essere assoggettato alla disciplina ordinaria di tassazione sui redditi esteri prevista dal Tuir. La durata non è rinnovabile.
Il contribuente, così come gli eventuali familiari a cui il regime sia stato esteso, può revocare l’opzione in qualsiasi momento, fermo restando che una volta revocata non sarà possibile esercitare nuovamente l’opzione. In ogni caso, l’applicazione del regime decorre dal momento della risposta favorevole all’interpello presentato, oppure, dall’esercizio dell’opzione tramite la dichiarazione dei redditi, con il versamento dell’imposta sostitutiva entro i termini ordinari di pagamento delle imposte sui redditi relativi all’anno di trasferimento.
La decadenza dal regime, invece, si verifica qualora ricorrano le seguenti circostanze:
- omesso o insufficiente versamento dell’imposta sostitutiva entro i termini previsti per il saldo delle imposte sui redditi; la decadenza produce effetti dal periodo d’imposta per il quale il versamento avrebbe dovuto essere effettuato;
- trasferimento della residenza fiscale all’estero, con effetti dal periodo d’imposta in cui il contribuente perde la residenza fiscale in Italia ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Tuir.
La decadenza preclude la possibilità di esercitare nuovamente l’opzione in futuro. Inoltre, il contribuente può revocare l’opzione in qualsiasi momento presentando apposita indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa a uno dei periodi d’imposta successivi a quello in cui l’opzione è stata esercitata. La revoca ha efficacia a decorrere da tale periodo d’imposta.
Nel caso in cui il contribuente non sia obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi, la revoca va comunicata espressamente alla direzione centrale accertamento dell’Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione. La revoca esercitata dal contribuente principale comporta automaticamente la cessazione del regime anche per i familiari ai quali l’opzione era stata estesa, indipendentemente dal fatto che questi ultimi abbiano manifestato o meno la volontà di revocare autonomamente l’opzione.
Il versamento dell’imposta sostitutiva
Per effetto dell'esercizio dell'opzione, i contribuenti che intendono avvalersi del nuovo regime sono tenuti a pagare un'imposta sostitutiva dell'Irpef calcolata forfettariamente nella misura di 100.000 euro, aumentata a 200.000 euro per i soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza successivamente al 10.8.2024 (art. 2 del DL n.113/2024), per ciascun periodo d'imposta in cui è valida l'opzione.
Nel caso di estensione ai familiari di cui all'articolo 433 del codice civile, il pagamento dell'imposta sostitutiva forfettaria sui redditi esteri prodotti da ciascuno di essi ammonta a 25.000 euro. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, utilizzando il modello F24 ELIDE ed inserendo il codice tributo "NRPP" (ris. n. 44/E/218).
L'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 24-bis del Tuir esaurisce l'obbligazione tributaria dovuta in Italia sui redditi di fonte estera che, pertanto, non dovranno subire alcuna altra imposta sostitutiva o ritenuta.
Le motivazioni alla base delle modifiche e gli aspetti critici
È lecito interrogarsi sulle ragioni che hanno spinto il legislatore a raddoppiare l’imposta, ben sapendo che tale aumento potrebbe minare l’attrattività del regime. Una possibile spiegazione potrebbe risiedere nelle recenti critiche emerse in sede G20 a Rio de Janeiro, che hanno evidenziato la necessità di frenare la concorrenza fiscale basata su agevolazioni eccessive, con il rischio di effetti distorsivi anche per l’Italia.
Un’ulteriore motivazione potrebbe essere di natura più pragmatica: il raddoppio dell’imposta garantisce maggiori entrate pubbliche, partendo dal presupposto che il beneficiario del regime agevolato difficilmente sarà dissuaso da un aggravio impositivo che, in proporzione, ha un impatto marginale. Inoltre, l’Italia potrebbe risultare comunque attrattiva, anche in considerazione delle recenti restrizioni su regimi analoghi adottati da altri Paesi, come il Regno Unito e il Portogallo. In linea generale, il beneficio fiscale concesso dovrebbe tradursi in un contributo concreto allo sviluppo economico italiano, grazie all’apporto di ricchezza, investimenti e attività economiche generate da questi soggetti.
Ciò detto, resto alcune criticità operative. Una delle criticità principali riguarda il criterio scelto dal legislatore per applicare il nuovo importo dell’imposta sostitutiva: il riferimento è stato fatto esclusivamente alla residenza civilistica e non agli altri criteri di residenza fiscale previsti dall’art. 2, comma 2, del Tuir (iscrizione anagrafica, domicilio, presenza fisica). Questo genera incertezza in quanto il regime precedente (Legge di Bilancio 2017) faceva invece riferimento ai criteri fiscali. Ne consegue che si crea una disparità di trattamento tra chi applica la vecchia norma e chi rientra nella nuova.
Un’ulteriore criticità deriva dal fatto che non sempre il trasferimento della dimora abituale coincide con l’iscrizione anagrafica. In alcuni casi il trasferimento potrebbe essere dimostrato solo tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, ma questa soluzione non è esente da rischi, soprattutto in assenza di chiarimenti ufficiali.
Non è chiaro se, in caso di contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, si rischia solo di dover pagare la differenza d’imposta (da 100.000 a 200.000 euro), oppure se si rischia addirittura la perdita del regime agevolato. Il legislatore ha fissato la soglia temporale su un criterio civilistico (dimora abituale), ignorando che il concetto di residenza fiscale si valuta su base annuale e non su singoli giorni. Questo complica l’applicazione, perché si presta a interpretazioni incerte. Chi aveva programmato il trasferimento per l’autunno 2024 si trova ora penalizzato, mentre chi ha anticipato entro il 10 agosto 2024 resta agevolato. Il collegamento rigido alla sola data della dimora abituale crea incertezza e rischia di penalizzare contribuenti che avevano già iniziato il processo di trasferimento. In sintesi, sarebbe stato preferibile un approccio più graduale e coordinato con i criteri fiscali già esistenti.
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