Il testo elettronico è equiparato alla forma scritta

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Oggi entra in vigore il Dlgs 159 del 4 aprile 2006, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 99 del 29 aprile 2006, Supplemento ordinario n. 105, che modifica il Codice dell’Amministrazione digitale (Dlgs 82/2005) in vigore dal 1° gennaio scorso. Le modifiche sono molte e riguardano soprattutto il documento informatico. A tal proposito, da oggi il documento informatico privo di firma può essere considerato forma scritta, secondo l’articolo 20 del Dlgs 159/2006. Con il decreto cambiano le definizioni di certificato elettronico e di firma elettronica, che mentre prima faceva riferimento all’autenticazione ora è riferita all’identità del titolare. L’autore esamina le modifiche anche sotto il profilo probatorio. 

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